Législation

Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)

LRDPRS 221.112.944In vigoreStato 01.07.201014 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993, decreta:

Art. 1Principio

1

 Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona:

  1. a.

    la morte o lesioni corporali a una persona;

  2. b.

    un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all’uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati.

2

 Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso.

Art. 2Produttore

1

 È considerato produttore ai sensi della presente legge:

  1. a.

    la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente;

  2. b.

    chiunque si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;

  3. c.

    chiunque importa un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali.

2

 Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest’ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

3

 Il capoverso 2 vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l’importatore, anche se è indicato il nome del produttore.

Art. 3Prodotto

1

 Sono considerati prodotti ai fini della presente legge:

  1. a.

    ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile; e

  2. b.

    l’elettricità.

2

 ...1

  1. Abrogato dall'art. 20 cpv. 2 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2573; FF 2008 6513).

Art. 4Difetto

1

 Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  1. a.

    la sua presentazione;

  2. b.

    l’uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato;

  3. c.

    il momento della sua messa in circolazione.

2

 Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Art. 5Eccezioni alla responsabilità

1

 Il produttore non è responsabile se prova che:

  1. a.

    non ha messo in circolazione il prodotto;

  2. b.

    è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva messo in circolazione;

  3. c.

    non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;

  4. d.

    il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici;

  5. e.

    lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.

1bis

 L’eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani.1

2

 Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto.

  1. Introdotto dall’art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15).

Art. 6Franchigia in caso di danno materiale

1

 Il danno causato a uno o più beni fino a 900 franchi è a carico del danneggiato.

2

 Il Consiglio federale può adeguare alle nuove circostanze l’importo di cui al capoverso 1.

Art. 7Responsabilità solidale

Se più persone rispondono per un danno causato da un prodotto difettoso, sono responsabili solidalmente.

Art. 8Esclusione della responsabilità

Sono nulle le convenzioni che limitano o sopprimono a svantaggio del danneggiato la responsabilità civile derivante dalla presente legge.

Art. 9Prescrizione

Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.

Art. 10Perenzione

1

 Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno.

2

 Il termine di perenzione è rispettato se contro il produttore è avviato un procedimento giudiziario entro dieci anni.

Art. 11Rapporto con altre disposizioni del diritto federale o cantonale

1

 Impregiudicate le disposizioni contrarie della presente legge sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni1.

2

 Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi federali o di diritto pubblico cantonali.

3

 La presente legge non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari. Sono salve le disposizioni contrarie previste da trattati internazionali.

  1. RS 220

Art. 12Modificazione del diritto vigente

La modifica può essere consultata alla RU 1993 3122.

...

Art. 13Disposizione transitoria

La presente legge si applica soltanto ai prodotti messi in circolazione dopo la sua entrata in vigore.

Art. 14Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 30 nov. 1993

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1994

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2010. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).