Législation

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 2012 sul registro fondiario (OTRF)

OTRFRS 211.432.11In vigoreStato 01.01.202439 articoli

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    introdotto: art. 6, 26a · modificato: art. 20

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Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Competenze2–6
  3. Sezione 3: Linguaggio di descrizione dei dati7
  4. Sezione 3a: Piano per il registro fondiario7a–7b
  5. Sezione 3bDocumenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario7c–7d
  6. Sezione 4: Il modello di dati per il registro fondiario8
  7. Sezione 4aProcedura di ripresa e aggiornamento dei dati; protocollazione8a–8b
  8. Sezione 5Il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale9
  9. Sezione 6L’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario10
  10. Sezione 6aL’interfaccia con l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi10a–10b
  11. Sezione 7L’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale11–12
  12. Sezione 8: Requisiti dei sistemi informatici13–15
  13. Sezione 9: Identificazione federale dei fondi16–17
  14. Sezione 10Formati di dati di documenti per la comunicazione elettronica18–20
  15. Sezione 11: Procedure di trasmissione alternative21–22
  16. Sezione 11aRequisiti tecnici dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi e autorizzazione all’uso dell’interfaccia22a–22b
  17. Sezione 12: Salvaguardia a lungo termine23
  18. Sezione 13Requisiti minimi per la sicurezza d’esercizio dei sistemi del24
  19. Sezione 14: Disposizioni finali25–27

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 949a capoverso 3 e 949c del Codice civile (CC); visti gli articoli 19 capoverso 4, 23e, 34b capoverso 7, 34c capoverso 5, 40 capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF); visti gli articoli 7 capoverso 5 e 46 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU), ordinano:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    il modello di dati per il registro fondiario (eGRISMD; allegato 1);

  2. b.

    il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (MDMURF; allegato 2);

  3. c.

    l’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario (IEDRF; allegato 3);

  4. d.

    l’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF);

  5. e.

    l’identificazione federale dei fondi (E-GRID);

  6. f.

    i formati di dati dei documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario;

  7. g.

    le procedure di trasmissione alternative per la comunicazione elettronica (allegato 4);

  8. h.

    la salvaguardia a lungo termine;

  9. i.

    le interfacce con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) (allegato 5);

  10. j.

    la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;

  11. k.

    la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;

  12. l.

    l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;

  13. m.

    l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6);

  14. n.

    l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).

Sezione 2: Competenze

Art. 2DFGP

1

 Il DFGP definisce per il registro fondiario:

  1. a.

    l’eGRISMD e i requisiti che devono soddisfare i dati ivi tenuti e l’inizio della validità delle nuove versioni;

  2. b.

    il linguaggio di descrizione dei dati;

  3. c.

    l’IEDRF e l’inizio della validità delle nuove versioni nonché la scadenza della validità delle versioni precedenti;

  4. d.

    il catalogo di criteri per il riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario;

  5. e.

    le interfacce UPI (Unique Person Identification) con l’UCC (allegato 5);

  6. f.

    la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;

  7. g.

    la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;

  8. h.

    l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;

  9. i.

    l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6);

  10. j.

    l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).

2

 Riconosce piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario.

Art. 3DFGP e DDPS

1

 Per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, il DFGP e il DDPS definiscono:

  1. a.

    il MDMURF e l’inizio della validità delle nuove versioni;

  2. b.

    il linguaggio di descrizione dei dati;

  3. c.

    l’IMURF.

2

 Definiscono l’E-GRID.

Art. 4Ufficio federale per il diritto del registro fondiario

1

 L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) è incaricato di diffondere l’eGRISMD e l’IEDRF nonché la relativa documentazione.

2

 Con la collaborazione dei Cantoni, dei produttori del sistema e di altri partecipanti, l’UFRF elabora una pianificazione per lo sviluppo del registro fondiario informatizzato e il suo collegamento con altri sistemi. Adegua annualmente tale pianificazione.

Art. 5UFRF e servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali1

1

 L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali sono incaricati di diffondere il MDMURF e l’IMURF nonché la relativa documentazione.

2

 Garantiscono lo sviluppo del MDMURF, con la collaborazione dei Cantoni e dei produttori del sistema.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 29 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 528).

Art. 6Cantoni

1

 I Cantoni integrano nei loro sistemi del registro fondiario gli elementi dell’eGRISMD designati come obbligatori nell’allegato 1.

2

 Realizzano nei loro sistemi del registro fondiario gli elementi dell’IEDRF designati come obbligatori nell’allegato 3.

3

 Garantiscono lo scambio di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale nella misura prevista dal MDMURF.

4

 Realizzano le interfacce UPI indicate nell’allegato 5 nella misura in cui gli uffici del registro fondiario non ottengano i dati per l’attribuzione del numero AVS da una fonte di dati di cui all’articolo 23b lettera b ORF.1

5

 Garantiscono l’accesso mediante l’IEDRF da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 919).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 919).

Sezione 3: Linguaggio di descrizione dei dati

Art. 7

1

 L’eGRISMD e il MDMURF sono descritti nel linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 612031, edizione 2006‑051.

2

 L’IEDRF è descritto in XML.

  1. La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Sezione 3a: Piano per il registro fondiario

Art. 7aContenuto

Il piano per il registro fondiario secondo l’articolo 7 OMU contiene i seguenti dati della misurazione ufficiale:

  1. a.

    i punti e le linee di confine dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie nonché le miniere;

  2. b.

    i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC);

  3. c.

    i punti fissi;

  4. d.

    gli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 20171 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) nonché gli altri impianti e costruzioni esistenti;

  5. e.

    le caratteristiche della superficie terrestre;

  6. f.

    i confini giurisdizionali;

  7. g.

    gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sui nomi geografici (ONGeo);

  8. h.

    altri oggetti, nella misura in cui sono rilevanti per lo sfruttamento del fondo;

  9. i.

    i nomi geografici.

  1. RS 431.841
  2. RS 510.625

Art. 7bPrecisione e attendibilità

L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali stabiliscono in istruzioni comuni i requisiti di precisione e attendibilità del piano per il registro fondiario per i confini di:

  1. a.

    beni immobili;

  2. b.

    diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie;

  3. c.

    miniere;

  4. d.

    territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.

Sezione 3b Documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario

Art. 7cDescrizione del fondo

1

 La descrizione del fondo comprende:

  1. a.

    il nome del Comune;

  2. b.

    la superficie in metri quadrati, il numero e l’E‑GRID del fondo o del diritto per sé stante e permanente;

  3. c.

    un’informazione adeguata sull’ubicazione degli oggetti interessati, come il nome locale o il nome della via;

  4. d.

    gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c ONGeo1;

  5. e.

    una lista degli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b OREA2 nonché degli altri impianti e costruzioni esistenti;

  6. f.

    indicazioni sulle caratteristiche della superficie terrestre.

2

 La descrizione del fondo deve essere datata.

  1. RS 510.625
  2. RS 431.841

Art. 7dDocumenti di mutazione

1

 I documenti di mutazione sono costituiti dal piano di mutazione e dalla tabella di mutazione. Forniscono informazioni sulle modifiche intervenute nell’andamento dei confini dei beni immobili e dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi nonché sulle modifiche spaziali delle miniere.

2

 Il piano di mutazione contiene segnatamente:

  1. a.

    il nome del Comune e il numero della mutazione;

  2. b.

    il vecchio e il nuovo stato delle linee di confine con la messa in evidenza grafica delle modifiche previste;

  3. c.

    il vecchio e il nuovo numero del fondo;

  4. d.

    un’informazione adeguata sulla localizzazione, per esempio il nome locale o il nome della strada;

  5. e.

    la direzione del nord, la scala del piano;

  6. f.

    la data d’esecuzione e la firma dell’ingegnere geometra.

3

 La tabella di mutazione contiene segnatamente:

  1. a.

    il nome del Comune e il numero di mutazione;

  2. b.

    le indicazioni sulla superficie aggiunta o tolta ai beni immobili o ai diritti per sé stanti e permanenti, in metri quadrati;

  3. c.

    le eventuali differenze di arrotondamento;

  4. d.

    la data d’esecuzione e la firma dell’ingegnere geometra.

Sezione 4: Il modello di dati per il registro fondiario

Art. 8

1

 L’eGRISMD fissa i tipi di dati e il livello di dettaglio dei dati del registro fondiario nonché le relazioni tra i dati. Funge da base per l’IEDRF.

2

 Il livello di dettaglio degli elementi dell’eGRISMD designati come obbligatori nell’allegato 1 non può essere ristretto. Gli ampliamenti non possono sostituire gli elementi obbligatori esistenti.

3

 L’eGRISMD comprende i modelli parziali seguenti:

  1. a.

    modelli parziali obbligatori:

    1. 1.

      libro mastro con le pertinenti tabelle dei codici,

    2. 2.

      libro giornale con le pertinenti tabelle dei codici,

    3. 3.

      registro degli identificatori di persone con le pertinenti tabelle dei codici;

  2. b.

    modelli parziali facoltativi:

    1. 1.

      dati personali di base,

    2. 2.

      note.

4

 Le parti obbligatorie dell’eGRISMD devono essere installate e messe a disposizione nella loro versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Sezione 4a Procedura di ripresa e aggiornamento dei dati; protocollazione

Art. 8aProcedura di ripresa e aggiornamento dei dati

1

 Il sistema cantonale può riprendere direttamente mediante l’interfaccia UPI «Annuncio di mutazioni UPI a terzi» (allegato 5) o indirettamente da una fonte di dati di cui all’articolo 23b lettera b ORF gli aggiornamenti comunicati dall’UCC.

2

 Eccettuato l’annullamento del numero AVS, il sistema cantonale riprende automaticamente gli aggiornamenti nel registro degli identificatori di persone.

3

 In caso di annullamento del numero AVS, l’ufficio del registro fondiario procede in qualsiasi caso conformemente all’articolo 23d capoverso 3 ORF.

Art. 8bProtocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati

Il sistema cantonale protocolla automaticamente la ripresa e l’aggiornamento dei dati del registro degli identificatori di persone.

Sezione 5 Il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale

Art. 9

1

 Il MDMURF descrive i dati che devono essere scambiati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario.

2

 Il livello di dettaglio del MDMURF non può essere ristretto. Gli ampliamenti non possono sostituire gli elementi esistenti.

3

 Gli ampliamenti del MDMURF non possono essere contrari al modello di dati della misurazione ufficiale (art. 6 OMU) e all’eGRISMD.

4

 Il MDMURF è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

  1. a.

    proprietà;

  2. b.

    descrizione del fondo;

  3. c.

    tabella di mutazione;

  4. d.

    oggetti legati all’esecuzione.

5

 Il MDMURF identifica i fondi mediante l’E-GRID.

6

 Il MDMURF deve essere installato e messo a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i registri fondiari e nella misurazione ufficiale entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Sezione 6 L’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario

Art. 10

1

 L’IEDRF consente:

  1. a.

    il trasferimento dei dati giuridicamente efficaci e di quelli cancellati del libro mastro, del libro giornale e dei documenti giustificativi in una forma strutturata ed elettronicamente leggibile;

  2. b.

    l’allestimento dell’indice svizzero dei fondi secondo l’articolo 27 capoverso 3 ORF;

  3. c.

    l’esportazione dei dati giuridicamente efficaci e di quelli cancellati del libro mastro per la salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione;

  4. d.

    la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario;

  5. e.

    la consultazione, da parte del servizio di ricerca di fondi, dei dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e dei dati del registro degli identificatori di persone;

  6. f.

    la trasmissione dei dati d’identificazione dell’autorità che effettua un’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi.

2

 Per quanto concerne il contenuto e il livello di dettaglio, la struttura dei dati è retta dal modello di dati eGRISMD.

3

 L’UFRF o un’organizzazione da esso incaricata esterna all’Amministrazione federale può, con la collaborazione dei Cantoni, sviluppare l’IEDRF. A tal fine, l’UFRF può istituire un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti dei Cantoni, della misurazione ufficiale, dei produttori del sistema interessati e di altre cerchie di specialisti.

4

 I produttori del sistema ricevono le proposte di modifica, ne stilano un elenco epurato e lo sottopongono per adozione al gruppo di accompagnamento. Dopo attuazione delle proposte adottate, verifica pratica della nuova versione ed esame da parte del gruppo di accompagnamento, la nuova versione è sottoposta al DFGP per approvazione.

5

 L’IEDRF deve essere installata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Sezione 6a L’interfaccia con l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi

Art. 10aInterfaccia con l’indice di ricerca

L’interfaccia con l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi è indicata nell’allegato 6.

Art. 10bTrasmissione dei dati

Il sistema cantonale trasmette mediante l’interfaccia all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi i dati di cui all’articolo 34b capoversi 5 e 6 ORF.

Sezione 7 L’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale

Art. 11Definizione

L’IMURF è definita mediante il MDMURF e il formato di trasferimento risultante dal MDMURF e dalla SN 612031, edizione 2006‑051.

  1. La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Art. 12Impiego

1

 L’IMURF deve essere installata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

2

 Al posto dell’IMURF i Cantoni possono provvedere in altro modo affinché i dati della misurazione ufficiale definiti nel MDMURF siano trasferiti integralmente nel registro fondiario nell’ambito della gestione ordinaria.

Sezione 8: Requisiti dei sistemi informatici

Art. 13Requisiti per la tenuta del registro fondiario

I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario devono essere in grado di:

  1. a.

    fornire i dati mediante l’IEDRF;

  2. b.

    esportare i dati giuridicamente efficaci e quelli cancellati del libro mastro in un file IEDRF, ai fini della salvaguardia a lungo termine;

  3. c.

    creare e attribuire tutti gli identificatori obbligatori conformemente all’eGRISMD.

Art. 14Tenuta dei dati dei sistemi del registro fondiario

1

 Per quanto concerne il contenuto, il livello di dettaglio e la completezza dei dati, la tenuta dei dati del registro fondiario è retta dall’eGRISMD.

2

 In occasione del passaggio dalla versione cartacea a quella informatizzata del registro fondiario devono essere ripresi tutti i dati giuridicamente efficaci delle singole rubriche. Non è necessario rilevare i dati cancellati e i rinvii ai documenti giustificativi corrispondenti.

Art. 15Requisiti della tenuta del registro fondiario e della


I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario e per la misurazione ufficiale devono essere in grado di estrarre e fornire dati dell’estensione e del livello di dettaglio del MDMURF.

Sezione 9: Identificazione federale dei fondi

Art. 16Principi

1

 L’E-GRID è univoca in tutta la Svizzera, non contiene elementi classificatori ed è attribuita una sola volta.

2

 Serve per identificare i fondi nel modello di dati della misurazione ufficiale, nell’eGRISMD e nel MDMURF.

3

 Costituisce la base per lo scambio di dati relativi ai fondi.

4

 Deve poter essere utilizzata come parola chiave di ricerca nei sistemi di informazione relativi ai fondi.

Art. 17Attribuzione ai fondi

1

 L’E-GRID per gli immobili come pure per i diritti per sé stanti e permanenti limitati per superficie e per le miniere è allestita e attribuita dalla misurazione ufficiale. Per gli altri fondi è allestita e attribuita dall’ufficio del registro fondiario. I Cantoni possono emanare norme derogatorie.

2

 In caso di modifica dell’entità o del territorio dei Comuni, tutti i fondi interessati conservano la loro E-GRID.

3

 In caso di divisione di un fondo, una parte conserva di norma l’E-GRID esistente. In caso di riunione di vari fondi, l’E-GRID di uno dei fondi interessati è di norma riutilizzata per il nuovo fondo.

Sezione 10 Formati di dati di documenti per la comunicazione elettronica

Art. 18Richieste destinate all’ufficio del registro fondiario

I formati di dati ammessi per le richieste destinate all’ufficio del registro fondiario sono:

  1. a.

    per le notificazioni dell’iscrizione nel registro fondiario che non sono già contenute nell’attestazione del titolo giuridico: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO)1; i dati contenuti nella notificazione possono inoltre essere allegati in formato XML;

  2. b.

    per le attestazioni del titolo giuridico documentate da un atto pubblico: i formati secondo l’ordinanza del DFGP dell’8 dicembre 20172 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE‑DFGP);

  3. c.

    per le attestazioni del titolo giuridico in forma scritta, allegati inclusi: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO;

  4. d.

    per le domande di rilascio di un estratto del registro fondiario o di un’attestazione dell’iscrizione: PDF provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO; sono fatte salve le domande di partecipanti autentificati nell’ambito di procedure alternative di trasmissione e di sistemi cantonali d’informazione del registro fondiario.

  1. RS 220
  2. RS 211.435.11

Art. 19Notifiche dell’ufficio del registro fondiario

I formati per le notifiche dell’ufficio del registro fondiario alle parti sono:

  1. a.

    per le attestazioni dell’iscrizione e gli avvisi delle operazioni effettuate nel registro fondiario: PDF/A o XML; su richiesta del destinatario il documento in formato PDF/A può essere provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO1; al documento possono inoltre essere allegati dati in formato XML;

  2. b.

    per fissare i termini e per le decisioni di rifiuto: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO;

  3. c.

    per gli estratti pubblici in forma elettronica: i formati secondo l’OAPuE‑DFGP2;

  4. d.

    per le copie e gli estratti non autenticati: PDF o XML; all’estratto del registro fondiario possono inoltre essere allegati dati in formato XML.

  1. RS 220
  2. RS 211.435.11

Art. 20Formati ammessi di dati

1

 Le versioni ammesse del formato di dati PDF/A sono rette dall’allegato dell’OAPuE‑DFGP 1.2

2

 I formati PDF e XML possono essere utilizzati in tutte le versioni in uso.

  1. RS 211.435.11
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 919).

Sezione 11: Procedure di trasmissione alternative

Art. 21Riconoscimento di piattaforme alternative

Una piattaforma alternativa per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario è riconosciuta se:

  1. a.

    per la firma e il criptaggio applica certificati macchina (certificati SSL) che provengono da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica (prestatore riconosciuto);

  2. b.

    può attestare quali documenti sono stati trasmessi o sono stati utilizzati per il disbrigo dei compiti specificati;

  3. c.

    protegge adeguatamente le richieste e le notifiche dall’accesso non autorizzato da parte di terzi;

  4. d.

    è in grado di comunicare conformemente alle regole riconosciute in materia di trasmissione sicura; tiene conto dello stato della tecnica come espresso in particolare negli standard eCH2;

  5. e.

    possiede risorse o garanzie finanziarie sufficienti.

  1. [RU 2004 5085, 2008 3437 II 55. RU 2016 4651 all. n. I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03).
  2. www.eCH.ch

Art. 22Procedura di riconoscimento

1

 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFRF.

2

 La domanda contiene informazioni concernenti:

  1. a.

    l’adempimento del catalogo di criteri, in particolare le misure tecniche e organizzative per garantire l’integrità, la protezione e la sicurezza dei dati durante la trasmissione e sulla piattaforma;

  2. b.

    la tracciabilità della trasmissione;

  3. c.

    la disponibilità del sistema.

3

 Alla domanda vanno allegati:

  1. a.

    una descrizione del sistema;

  2. b.

    i risultati dei test e dei controlli effettuati.

4

 Per la verifica delle condizioni di riconoscimento, l’UFRF può fare capo a specialisti esterni all’Amministrazione. Le spese sono a carico del richiedente.

5

 Il DFGP revoca il riconoscimento se constata che le condizioni di riconoscimento non sono più adempiute.

6

 L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Sezione 11a Requisiti tecnici dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi e autorizzazione all’uso dell’interfaccia

Art. 22aRequisiti tecnici

I requisiti tecnici dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi figurano nell’allegato 7.

Art. 22bDomanda di autorizzazione dell’uso dell’interfaccia

La domanda di autorizzazione dell’uso dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi deve contenere la prova che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22a sono soddisfatti.

Sezione 12: Salvaguardia a lungo termine

Art. 23

1

 Ai fini della salvaguardia a lungo termine, i Cantoni consegnano all’Ufficio federale di giustizia (UFG) almeno una volta per anno civile, in un momento da loro liberamente scelto, l’integralità dei dati giuridicamente efficaci e dei dati cancellati del libro mastro, strutturati conformemente a quanto richiesto dall’IEDRF.

2

 La consegna comprende un file per tutto il Cantone oppure svariati file, ciascuno relativo a una parte del Cantone (p. es. circondario del registro fondiario).

3

 I file sono trasmessi mediante un collegamento sicuro con un programma informatico messo a disposizione dalla Confederazione, mediante un certificato qualificato ai sensi della legge del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica e un certificato di autentificazione del medesimo prestatore.

4

 Per ciascuna unità del loro territorio, i Cantoni designano e notificano all’UFG una persona incaricata della salvaguardia a lungo termine dei dati, che trasmette alla Confederazione il file da essa firmato e conferma, con la sua firma, che si tratta dell’insieme di dati del sistema del registro fondiario da salvaguardare.

  1. [RU 2004 5085, 2008 3437 II 55. RU 2016 4651 all. n. I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03).

Sezione 13 Requisiti minimi per la sicurezza d’esercizio dei sistemi del

Art. 24

1

 Il DFGP elabora, insieme a rappresentanti dei Cantoni e in base a una valutazione metodica dei rischi, un catalogo di criteri contenente misure adeguate, efficaci e formalmente verificabili per la gestione sicura di un sistema del registro fondiario.

2

 Il catalogo contiene requisiti relativi agli auditori, alla frequenza e alla modalità di verifica.

3

 È messo a disposizione dei Cantoni a titolo di raccomandazione.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 25Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 6 giugno 20071 sul registro fondiario è abrogata.

  1. [RU 2007 3353]

Art. 26Disposizione transitoria

1

 I Cantoni devono rendere disponibili nei loro sistemi informatici entro il 1° gennaio 2014:

  1. a.

    per il registro fondiario e la misurazione ufficiale: l’IMURF o un metodo di trasmissione dei dati equivalente e l’E-GRID;

  2. b.

    per il registro fondiario: gli elementi obbligatori dell’eGRISMD e le parti informazione/estrazione di dati e salvaguardia a lungo termine dell’IEDRF.

2

 In casi motivati, il DFGP può prorogare i termini.

Art. 26aDisposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 20211

1

 In deroga all’articolo 8 capoverso 4, il modello parziale obbligatorio del registro degli identificatori di persone di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettera a numero 3 deve essere stato installato ed essere disponibile al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021.

2

 In deroga all’articolo 10 capoverso 5, le funzionalità dell’IEDRF di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere e ed f devono essere state installate ed essere disponibili al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 919).

Art. 26bDisposizioni transitorie per la modifica del 29 agosto 20231

1

 L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali prescrivono, per il momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 agosto 2023 nell’ambito del nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale, un modello di geodati del piano per il registro fondiario che sostituisce il modello di dati della misurazione ufficiale di cui all’articolo 7 e all’allegato A dell’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19942 sulla misurazione ufficiale.

2

 Il passaggio al nuovo modello di geodati deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. La data del cambio di modello corrisponde al momento stabilito dal Cantone per il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale. Il Cantone adegua le sue basi legali in tale data. Fino al momento del cambio di modello, continuano a valere le disposizioni relative al modello di dati precedente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP e del DDPS del 29 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 528).
  2. RU 1994 1864; 2003 514; 2008 2759

Art. 27Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2013.

Allegati

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).