Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ordina:
Sezione 1: Valore di reddito
Art. 1Modo e periodo di calcolo1
1 È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita) corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell’azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
2 Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
3 Il periodo di calcolo comprende gli anni 2009–2024. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media delle rendite considerate per il periodo di calcolo con un tasso d’interesse medio del 4,24 per cento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).
1 Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell’allegato. Si applicano i seguenti principi:
- a.
nel caso delle aziende agricole, i terreni, gli edifici di economia rurale e alpestri, l’abitazione del capoazioenda nonché le stanze degli impiegati necessarie a scopo agricolo sono stimati secondo le disposizioni agricole della guida per la stima. Edifici e parti di edifici destinati ad attività accessorie affini all’agricoltura vengono stimati in base ai risultati d’esercizio conformemente alla descrizione fornita nella guida per la stima; abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda ed edifici per attività accessorie non agricole sono stimati secondo disposizioni non agricole;
- b.
nel caso dei fondi agricoli, i terreni nonché gli edifici di economia rurale e alpestri sono stimati secondo le disposizioni della guida per la stima; lo spazio abitativo, le parti di edifici e gli edifici destinati ad attività accessorie non agricole vanno stimati secondo disposizioni non agricole.3
2 Le disposizioni e le aliquote contenute nell’allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.4
3 La stima deve tenere conto dell’utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
4 Il risultato della stima va iscritto in un verbale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999).
Sezione 1a: Calcolo dell’unità standard di manodopera
1 Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.
2 A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:
- a.
vacche da latte in un’azienda d’estivazione
| 0,016 USM/carico normale |
- b.
altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione
| 0,011 USM/carico normale |
- c.
| 0,039 USM/ha |
- d.
bacche, piante medicinali e aromatiche
| 0,323 USM/ha |
- e.
vigna con torchiatura in proprio
| 0,323 USM/ha |
- f.
serra con fondamenta fisse
| 0,969 USM/ha |
- g.
tunnel o letti di forzatura
| 0,485 USM/ha |
- h.
produzione di funghi in tunnel o edifici
| 0,065 USM/ara |
- i.
produzione di funghi prataioli in edifici
| 0,269 USM/ara |
- j.
produzione di cicoria belga in edifici
| 0,269 USM/ara |
- k.
produzione di germogli in edifici
| 1,077 USM/ara |
- l.
ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)
| 2,585 USM/ha |
- m.
coltura di alberi di Natale
| 0,048 USM/ha |
- n.
foresta di proprietà dell’azienda
| 0,013 USM/ha.3 |
3 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superficie degli edifici.
4 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.
5 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
6 Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.
7 Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.
8 Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.
9 Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2–9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).
- RS 910.91
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).
Sezione 2: Menzione nel registro fondiario
Art. 3Eccezioni all’obbligo di menzione
1 Le menzioni previste dall’articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l’utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2 I fondi che fanno parte di un’azienda accessoria non agricola ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all’obbligo di menzione.
- RS 700
Art. 4Cancellazione d’ufficio della menzione
1 Le autorità che emanano piani d’utilizzazione conformemente alla LPT1 ordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni se queste diventano prive d’oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d’utilizzazione.
2 Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all’articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d’oggetto.
- RS 700
Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici
Art. 4aCoordinamento della procedura1
1 Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l’autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all’autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT2), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest’ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.
2 L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell’utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.
3 Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:
- a.
non è possibile rilasciare un’autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure
- b.
il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.
- Introdotto dall’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).
- RS 700
Art. 5Competenza dell’Ufficio federale di giustizia1
1 L’Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 19852 sull’affitto agricolo.3
2 Le decisioni pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all’Ufficio federale di giustizia.
- Introdotto dall’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).
- RS 221.213.2
- Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
- a.
l’ordinanza del 28 dicembre 19511 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;
- b.
l’ordinanza del 16 novembre 19452 su lo sdebitamento di poderi agricoli;
- c.
l’ordinanza del 16 novembre 19453 intesa a prevenire l’indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;
- d.
gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 19174 concernente il pegno sul bestiame.
- [RU 1951 1329,1979 804,1986 975]
- [CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4]
- [CS 9 145]
- RS 211.423.1
Art. 7Modificazione del diritto previgente
Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 2904. Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.