Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile (CC), ordina:
Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni
1 La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati da un mandatario nell’ambito di una curatela o di una tutela.
2 Non si applica agli importi a libera disposizione ai sensi dell’articolo 409 CC.
3 Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
interessato: una persona fisica per la quale l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha istituito una curatela o una tutela;
- b.
banca: una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche;
- c.
mandatario: il curatore o il tutore;
- d.
assicurazione: un’impresa di assicurazione che sottostà alla sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori;
- e.
gestore patrimoniale: una banca o un istituto finanziario che dispone dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore patrimoniale secondo la legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari.
- RS 952.0
- RS 961.01
- RS 954.1
Art. 2Principi relativi all’investimento dei beni
1 I beni amministrati devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.
2 I rischi d’investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.
3 Le spese legate all’investimento devono essere proporzionate ai beni investiti e al reddito atteso.
Art. 3Denaro contante
Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto in banca intestato all’interessato.
Art. 4Custodia di valori
1 Il mandatario custodisce gli oggetti di valore, i documenti importanti e altri valori in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati all’interessato presso una banca.
2 In via eccezionale, può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza o se ciò risponde a interessi prioritari dell’interessato. Le deroghe richiedono l’autorizzazione dell’APMA.
3 In via eccezionale, l’APMA può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.
Art. 5Considerazione della situazione personale dell’interessato
1 Nello scegliere l’investimento va considerata la situazione personale dell’interessato, in particolare l’età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell’interessato.
2 Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure e di altre eventuali aspettative.
3 L’investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell’interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.
Art. 6Garanzia del sostentamento ordinario
I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell’interessato possono, fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, essere investiti in:
- a.
depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni di cassa e depositi a termine;
- b.
obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni e prestiti in obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione;
- c.
Exchange Traded Funds (ETF) e fondi indicizzati, sempreché detti fondi operino esclusivamente investimenti di cui alla lettera b e siano accessibili a tutti gli investitori conformemente all’articolo 10 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol);
- d.
obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
- e.
depositi in istituti di previdenza professionale;
- f.
depositi in istituti di previdenza individuale vincolata;
- g.
quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni relative a un contratto di locazione esistente;
- h.
quote sociali di una banca relative a una relazione contrattuale esistente con tale banca e partecipazioni a tale banca;
- i.
beni fondiari di valore stabile a uso proprio;
- j.
crediti garantiti da pegno di valore stabile.
- RS 951.31
Art. 7Investimenti per bisogni supplementari
1 Se la situazione personale dell’interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all’articolo 6, i seguenti investimenti di società che presentano un’elevata solvibilità:
- a.
obbligazioni in franchi svizzeri;
- b.
azioni di società anonime svizzere;
- c.
i seguenti fondi in franchi svizzeri accessibili a tutti gli investitori conformemente all’articolo 10 capoverso 2 LICol1:
- 1.
- 2.
- 3.
ETF o fondi indicizzati con investimenti in azioni e obbligazioni,
- 4.
fondi d’investimento misti con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere,
- 5.
fondi immobiliari di emittenti svizzeri;
- d.
assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni non legate ai redditi di fondi o a partecipazioni;
- e.
prodotti strutturati di emittenti svizzeri in franchi svizzeri che sono quotati in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotati di una garanzia pignoratizia;
- f.
beni fondiari di valore stabile non a uso proprio;
- g.
partecipazioni a società;
- h.
investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
- i.
fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento e custodia fisica totale di tali metalli preziosi.
2 Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le seguenti quote indicative massime:
- a.
azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b, c numeri 2–4 e d, nonché partecipazioni a società di cui al capoverso 1 lettera g: 25 per cento;
- b.
titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
- c.
fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera c numero 5: 10 per cento;
- d.
fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento.
3 Se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole, l’APMA può autorizzare investimenti di maggiore entità.
- RS 951.31
Art. 8Conversione in investimenti ammessi
1 Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell’istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all’interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi entro un termine adeguato.
2 In occasione della conversione occorre tenere conto dell’andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell’interessato.
3 Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l’autorizzazione dell’APMA.
Art. 9Decisioni e autorizzazioni dell’APMA
1 Su richiesta del mandatario o d’ufficio, l’APMA decide:
- a.
se vi sono beni da investire ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 o 3;
- b.
se è necessaria la sua autorizzazione per investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1;
- c.
quali sono i beni di cui il mandatario può disporre soltanto con l’autorizzazione dell’APMA;
- d.
in merito al diritto d’accesso alle cassette di sicurezza.
2 Gli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 e i contratti di cui all’articolo 10 capoverso 1 relativi agli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 necessitano l’autorizzazione dell’APMA, fatto salvo l’articolo 416 capoverso 2 CC.
3 L’autorizzazione dell’APMA ai sensi della presente ordinanza non sostituisce il consenso che essa deve dare agli atti e ai negozi di cui agli articoli 416 capoversi 1 e 3 e 417 CC.
4 L’APMA comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale interessati.
Art. 10Contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni; giustificativi, informazione e consultazione
1 Il mandatario stipula a nome dell’interessato i contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni.
2 I giustificativi inerenti all’amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell’interessato. Vanno custoditi dal mandatario.
3 Dal momento dell’assunzione del mandato, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all’esercizio o alla conclusione del mandato, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l’assunzione del mandato o successivo alla sua conclusione.
4 L’APMA ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato.
5 Se necessario, può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca, dall’assicurazione o dal gestore patrimoniale. A tal fine emana una decisione.
Art. 11Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni
1 Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all’amministrazione dei beni.
2 Nell’ambito del suo obbligo di sorveglianza, l’APMA può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 4 luglio 20121 sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.
- [RU 2012 3947]
Art. 13Disposizione transitoria
1 Fatto salvo l’articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all’entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alla stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni.
2 In via eccezionale, l’APMA può prorogare questo termine per un massimo di due anni.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.