Législation

Ordinanza del 5 gennaio 2026 di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela (O-Venezuela)

RS 196.127.85In vigoreStato 16.10.20264 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), ordina:

Art. 1Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine di cui all’allegato sono bloccati.

Art. 2Modalità di esecuzione

Se l’esecuzione del blocco richiede misure quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il sequestro o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali misure.

Art. 3Assistenza tra autorità svizzere

1

 Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza, dell’adozione di misure provvisorie nonché delle decisioni di entrata nel merito e di chiusura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine di cui all’allegato.

2

 Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine di cui all’allegato.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 5 gennaio 2026 alle ore 11.00 con effetto sino al 4 gennaio 2030.

Allegati

  • Persone politicamente esposte all’estero e persone loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l’articolo 1

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).