Législation

Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

RS 195.11 · OSEst · 78 articoli

Ordinanza sugli Svizzeri all'estero (RS 195.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (78 articoli)

Art. 1, Rete di contatti

(art. 9 cpv. 1 LSEst) Le rappresentanze curano le relazioni sia con le istituzioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero) sia con altre organizzazioni che operano sp…

Art. 2, Informazione

(art. 10 LSEst) 1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti elezioni e votazioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste dell’Organizzazione degli Svizzeri…

Art. 3, Rappresentanza competente

(art. 12 cpv. 2 LSEst) 1 È competente la rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha il proprio domicilio. 2 Se la persona non ha eletto un domicilio fisso, è determinante il luogo di…

Art. 4, Annuncio

(art. 12 cpv. 1 LSEst) 1 Le persone che dalla Svizzera si trasferiscono all’estero devono annunciarsi presso la rappresentanza competente entro 90 giorni dalla notifica di partenza all’estero. Devono dimostrare di aver notif…

Art. 5, Iscrizione d’ufficio

(art. 11 cpv. 2 LSEst) 1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri all’estero, la rappresentanza iscrive d’ufficio la persona in questione nel citato regi…

Art. 6, Comunicazione di cambiamenti

(art. 13 cpv. 1 LSEst) 1 Le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all’estero sono tenute a notificare alla rappresentanza competente in particolare i seguenti cambiamenti: a. eventi, dichiarazioni…

Art. 7, Annuncio per l’esercizio dei diritti politici

(art. 19 cpv. 1 primo periodo LSEst) 1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano alla rappresentanza competente per scritto o presentandosi di…

Art. 8, Comune di voto

(art. 18 cpv. 1 e 2 LSEst) 1 È considerato Comune di voto l’ultimo Comune di domicilio in Svizzera. 2 Per gli Svizzeri all’estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera, il Comune di voto corrisponde al Comune…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).