Législation

Ordinanza del 12 dicembre 2008 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (Ordinanza sulla comunicazione dell'immagine nazionale)

RS 194.11In vigoreStato 01.01.20099 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge), ordina:

Art. 1Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti

1

 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).

2

 I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:

  1. a.

    promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;

  2. b.

    chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;

  3. c.

    creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.

3

 Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.

4

 Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

Art. 2Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine

Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

Art. 3Strategia

Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.

Art. 4Coordinamento

1

 Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.

2

 A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.

Art. 5Strumenti

Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:

  1. a.

    allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;

  2. b.

    invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;

  3. c.

    collabora con i media dei Paesi esteri;

  4. d.

    organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;

  5. e.

    si avvale di eventi e piattaforme importanti.

Art. 6Sostegno finanziario

1

 Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:

  1. a.

    hanno per oggetto tematico la Svizzera;

  2. b.

    diffondono i messaggi di base di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge; e

  3. c.

    giovano a interessi di politica estera della Svizzera.

2

 Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

Art. 7Diritto previgente: abrogazione

[RU 2000 2613]

L’ordinanza del 25 ottobre 2000 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 8Modifica del diritto vigente

Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 6419.

...

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).