Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge), ordina:
Art. 1Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).
2 I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:
- a.
promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;
- b.
chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;
- c.
creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.
3 Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.
4 Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.
Art. 2Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine
Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.
Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.
Art. 4Coordinamento
1 Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.
2 A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.
Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:
- a.
allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;
- b.
invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;
- c.
collabora con i media dei Paesi esteri;
- d.
organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;
- e.
si avvale di eventi e piattaforme importanti.
Art. 6Sostegno finanziario
1 Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:
- a.
hanno per oggetto tematico la Svizzera;
- b.
diffondono i messaggi di base di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge; e
- c.
giovano a interessi di politica estera della Svizzera.
2 Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.
Art. 7Diritto previgente: abrogazione
[RU 2000 2613]L’ordinanza del 25 ottobre 2000 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 8Modifica del diritto vigente
Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 6419. Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.