Législation

Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)

RS 192.126 · ODPr · 65 articoli

Ordinanza sui domestici privati (RS 192.126) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (65 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 2007 RS 192.121 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e d…

Art. 2, Definizione di «domestico privato»

1 Per «domestico privato», conformemente all’articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 RS 0.191.01 sulle relazioni diplomatiche e all’articolo 1 lettera i della Convenzione…

Art. 3, Definizione di «membro del personale di servizio»

1 Per «membro del personale di servizio», conformemente all’articolo 1 lettera g della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 RS 0.191.01 sulle relazioni diplomatiche e all’articolo…

Art. 4, Missioni diplomatiche e missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative

1 I membri seguenti delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni int…

Art. 5, Posti consolari

1 I membri seguenti dei posti consolari possono essere autorizzati ad assumere un domestico privato, a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata…

Art. 6, Altri beneficiari istituzionali

1 Le persone seguenti, membri del personale di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissi…

Art. 7, Numero di domestici privati per economia domestica

1 È ammesso un solo domestico privato per economia domestica. 2 Le persone seguenti possono essere autorizzate ad assumere più domestici privati: a. i capi di missioni diplomatiche;…

Art. 8, Priorità ai domestici privati che già si trovano in Svizzera

1 Prima di chiedere di assumere un domestico privato residente all’estero, il datore di lavoro deve cercare in Svizzera, tra i domestici privati ai sensi della presente ord…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).