Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)

RS 173.711.2In vigoreStato 01.01.201918 articoli

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  • RU 2018 1187in vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 3, 6
  • RU 2017 7315in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 5, 7, 10
  • RU 2013 5379in vigore il 01.01.2014
    modificato: art. 1
  • RU 2012 1461in vigore il 01.04.2012
    introdotto: art. 9 · modificato: art. 10, 12, 15
  • RU 2010 1213in vigore il 01.04.2010
    modificato: art. 6 · introdotto: art. 6a
  • RU 2006 4217in vigore il 01.01.2007
    introdotto: art. 6, 6a

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro2–4
  3. Sezione 3: Retribuzione5–8
  4. Sezione 4: Prestazioni sociali9
  5. Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi10–12
  6. Sezione 6: Rimborso delle spese13
  7. Sezione 7: Obblighi dei giudici14–15
  8. Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro15a
  9. Sezione 8: Disposizione finale16

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali; visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; visto l’articolo 17 della legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 2002, decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 11

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 dell’O dell’AF del 13 dic. 2013 sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5379; FF 2013 2501 2515).

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 2Costituzione del rapporto di lavoro

1

 Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell’Assemblea federale, fermo restando l’accordo dell’interessato.

2

 I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, grado di occupazione, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell’elezione e con riserva della stessa.

Art. 3Durata della carica1

La durata della carica è disciplinata dall’articolo 48 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, dall’articolo 9 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e dall’articolo 13 della legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1187; FF 2013 6121, 2016 5587).

Art. 4Disdetta

1

 Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi.

2

 In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5Stipendio1

1

 Lo stipendio dei giudici corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.

2

 L’importo massimo si applica alle persone che:

  1. a.

    hanno compiuto 45 anni o li compiono nell’anno civile in corso; e

  2. b.

    hanno esercitato, per almeno 48 mesi, la funzione di giudice secondo la presente ordinanza o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore o una funzione direttiva nel perseguimento penale.

3

 L’importo massimo è ridotto del 7,5 per cento per le persone che non adempiono uno dei due criteri di cui al capoverso 2. È ridotto del 15 per cento per le persone che non adempiono nessuno dei due criteri.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
  2. RS 172.220.111.3

Art. 6Assegni di presidenza1

1

 Il presidente del Tribunale penale federale, quello del Tribunale amministrativo federale e quello del Tribunale federale dei brevetti ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all’anno.2

2

 Il vicepresidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale, nonché il vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti, se si tratta di un giudice ordinario, ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all’anno.3

3

 I presidenti delle corti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all’anno.

4

 I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale e i vicepresidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all’anno.4

5

 Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni.5

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2627; FF 2004 4229).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1213; FF 2010 1525 1535).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1213; FF 2010 1525 1535).
  4. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006 (RU 2006 4217; FF 2006 2021). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1187; FF 2013 6121, 2016 5587).
  5. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4217; FF 2006 2021).

Art. 6aAssegno di funzione1

1

 I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di 10 000 franchi all’anno.

2

 I membri della commissione amministrativa che esercitano anche una funzione presidenziale ricevono il più alto degli assegni previsti per le loro funzioni.

3

 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai giudici ordinari membri della direzione del Tribunale federale dei brevetti.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4217; FF 2006 2021).
  2. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1213; FF 2010 1525 1535).

Art. 7Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia1

L’indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l’assegno familiare, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’assegno per il sostegno a congiunti e il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).

Art. 8Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale

Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 9

1

Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale.

2

 Fino al compimento dei 65 anni i giudici sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (cassa di previdenza della Confederazione) contro le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità.1

3

 Su richiesta del giudice, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il 65° anno di età e fino all’età legale di pensionamento. In questo caso, il Tribunale competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).
  2. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 10Tempo di lavoro1

1

 L’orario di lavoro basato sulla fiducia e le compensazioni corrispondenti sono retti dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale. Le deroghe al versamento di un’indennità in contanti devono essere approvate dalla commissione amministrativa o dalla direzione del Tribunale.

2

 Per il computo del tempo di lavoro parziale ci si basa su una durata settimanale ordinaria del lavoro di 41,5 ore.2

3

 Per i giorni festivi e il loro computo quale congedo pagato si applicano le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministrazione federale.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).
  3. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).

Art. 11Vacanze

1

 Ogni anno civile i giudici hanno diritto a:

  1. a.

    5 settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 49°anno d’età;

  2. b.

    6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;

  3. c.

    7 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.

2

 Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l’anno successivo.

Art. 12Congedo

1

 Su richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può concedere al giudice un congedo.1

2

 Nell’esame della richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell’Amministrazione federale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

Sezione 6: Rimborso delle spese

Art. 13

1

 Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell’esercizio della loro funzione.

2

 Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano per analogia per:

  1. a.

    pasti, alloggio e viaggi;

  2. b.

    viaggi di servizio all’estero;

  3. c.

    partecipazione a conferenze internazionali;

  4. d.

    trasloco per motivi di servizio;

  5. e.

    spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi dei giudici

Art. 14Domicilio

I giudici devono abitare in Svizzera.

Art. 15Segreto d’ufficio

1

 I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali.

2

La commissione amministrativa o la direzione del Tribunale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale1).2

  1. RS 311.0
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 15a

1

 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione personale e professionale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

2

 Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

3

 Il versamento di un’indennità è escluso se il giudice:

  1. a.

    lascia la funzione poiché raggiunge l’età legale di pensionamento;

  2. b.

    è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o

  3. c.

    di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.

4

 L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

5

 Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell’indennità se:

  1. a.

    inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e

  2. b.

    la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.

Sezione 8: Disposizione finale

Art. 16

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale il 1° agosto 2003.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).