Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica; visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Statuto e compiti
1 La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2
2 Nei settori dell’ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell’uomo e dell’ambiente, segnatamente della protezione:
- a.
della popolazione da malattie trasmissibili;
- b.
della salute dei lavoratori;
- c.
di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.
- RS 172.010.1
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
1 La Commissione presta consulenza:
- a.
al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni:
- b.
alle autorità federali e cantonali, in occasione dell’esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.
2 Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:
- a.
l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;
- b.
le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
- c.
la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.1
- Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
2 La Commissione informa periodicamente l’opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.2
3 Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l’opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.
- Abrogato dal n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Sezione 2: Membri
La Commissione si compone di specialisti esterni all’Amministrazione, i quali:
- a.
dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori:
- 1.
dell’ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica),
- 2.
dell’ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia),
- 3.
della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e
- b.
rappresentano i diversi interessi nell’ambito della protezione e dell’utilizzazione, segnatamente gli interessi:
- 1.
delle università (insegnamento e ricerca),
- 2.
- 3.
dell’agricoltura e della selvicoltura,
- 4.
delle organizzazioni ambientaliste,
- 5.
delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.
Art. 5Numero e nomina dei membri1
1 La Commissione si compone di 15 membri.
2 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
- Abrogato dal n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Sezione 3: Organizzazione
1 La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell’anno seguente e, su richiesta, le rende note.
2 Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:
- a.
rappresentanti delle autorità;
- b.
- c.
le persone che hanno inoltrato la domanda d’autorizzazione.
Art. 8Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi1
1 La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.
2 Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.2
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Art. 9Obbligo d’informazione
1 Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.
2 Se, per la valutazione di singole domande d’autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.
1 La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.
2 Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un’opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.
3 Il presidente e il segretariato firmano i pareri.
Art. 11Decisione e diritto di voto
1 La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.
2 Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.
3 Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.
Art. 12Segreto d’ufficio1
I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell’adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d’ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
1 Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d’autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:
- a.
hanno un interesse personale nella questione;
- b.
rappresentano un partito;
- c.
sono implicati nella questione per altri motivi.
2 Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l’affare per decisione all’autorità competente in materia.
3 È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.
Art. 14Diritto d’autore
1 Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell’ambito dell’interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell’adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d’autore.
2 Il diritto d’utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l’elaborazione elettronica dei dati e l’allestimento di microfilm.
3 L’autore ha diritto a un’indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.
Sezione 4: Segretariato
1 Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all’Ufficio federale dell’ambiente da quello amministrativo.1
2 Si occupa delle pratiche d’ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.
3 Sostiene l’attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.
4 Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Sezione 5: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.