Législation

Ordinanza del 20 novembre 1996 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

RS 172.327.8In vigoreStato 01.03.201516 articoli

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  • RU 2015 427in vigore il 01.03.2015
    modificato: art. 1, 5, 8, 12, 15 · abrogato: art. 3, 6
  • RU 2012 2777in vigore il 01.06.2012
    modificato: art. 2

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Statuto e compiti1–3
  2. Sezione 2: Membri4–6
  3. Sezione 3: Organizzazione7–14
  4. Sezione 4: Segretariato15
  5. Sezione 5: Entrata in vigore16

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica; visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1Principio

1

 La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2

2

 Nei settori dell’ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell’uomo e dell’ambiente, segnatamente della protezione:

  1. a.

    della popolazione da malattie trasmissibili;

  2. b.

    della salute dei lavoratori;

  3. c.

    di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.

  1. RS 172.010.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 2Consulenza

1

 La Commissione presta consulenza:

  1. a.

    al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni:

  2. b.

    alle autorità federali e cantonali, in occasione dell’esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.

2

 Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:

  1. a.

    l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;

  2. b.

    le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;

  3. c.

    la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.1

  1. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

Art. 3Informazione

1

 ...1

2

 La Commissione informa periodicamente l’opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.2

3

 Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l’opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.

  1. Abrogato dal n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Sezione 2: Membri

Art. 4Composizione

La Commissione si compone di specialisti esterni all’Amministrazione, i quali:

  1. a.

    dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori:

    1. 1.

      dell’ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica),

    2. 2.

      dell’ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia),

    3. 3.

      della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e

  2. b.

    rappresentano i diversi interessi nell’ambito della protezione e dell’utilizzazione, segnatamente gli interessi:

    1. 1.

      delle università (insegnamento e ricerca),

    2. 2.

      dell’economia,

    3. 3.

      dell’agricoltura e della selvicoltura,

    4. 4.

      delle organizzazioni ambientaliste,

    5. 5.

      delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

Art. 5Numero e nomina dei membri1

1

 La Commissione si compone di 15 membri.

2

 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7Sedute

1

 La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell’anno seguente e, su richiesta, le rende note.

2

 Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:

  1. a.

    rappresentanti delle autorità;

  2. b.

    periti esterni;

  3. c.

    le persone che hanno inoltrato la domanda d’autorizzazione.

Art. 8Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi1

1

 La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.

2

 Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 9Obbligo d’informazione

1

 Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.

2

 Se, per la valutazione di singole domande d’autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.

Art. 10Pareri

1

 La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.

2

 Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un’opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.

3

 Il presidente e il segretariato firmano i pareri.

Art. 11Decisione e diritto di voto

1

 La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

2

 Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.

3

 Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.

Art. 12Segreto d’ufficio1

I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell’adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d’ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 13Ricusazione

1

 Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d’autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:

  1. a.

    hanno un interesse personale nella questione;

  2. b.

    rappresentano un partito;

  3. c.

    sono implicati nella questione per altri motivi.

2

 Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l’affare per decisione all’autorità competente in materia.

3

 È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.

Art. 14Diritto d’autore

1

 Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell’ambito dell’interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell’adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d’autore.

2

 Il diritto d’utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l’elaborazione elettronica dei dati e l’allestimento di microfilm.

3

 L’autore ha diritto a un’indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.

Sezione 4: Segretariato

Art. 15

1

 Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all’Ufficio federale dell’ambiente da quello amministrativo.1

2

 Si occupa delle pratiche d’ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.

3

 Sostiene l’attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.

4

 Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).