Législation

Ordinanza del 4 luglio 2007 sull'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF (OOP-PF)

OOP-PFRS 172.220.142In vigoreStato 01.01.20096 articoli

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Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

Art. 2Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri

1

 L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.

2

 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.1

3

 I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.

4

 I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.2

5

 I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:

  1. a.

    tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;

  2. b.

    tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

Art. 3Organizzazione e indennità

1

 L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.

2

 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.

3

 L’organo paritetico emana un regolamento interno.

4

 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

Art. 4Segreteria

1

 La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.

2

 È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.

Art. 5Finanziamento

Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).