Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

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Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers), ordina:
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).
L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.
La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.1
I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.
I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.2
I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;
tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.3
L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.
La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.
L’organo paritetico emana un regolamento interno.
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.
La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.
È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).