Législation

Ordinanza del 27 agosto 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

RS 172.220.114 · 114 articoli

OPersTF (RS 172.220.114) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (114 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale federale. Circolari e direttive la completano. 2 L’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale è applicabile nella misura in cui la presente o…

Art. 2, Sviluppo e formazione del personale

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1 La politica del personale e dei quadri è intesa ad ampliare e rafforzare le competenze di tutti gli impiegati e a garantire la mobilità professionale. Gli impiegati…

Art. 3, Parità di trattamento fra uomo e donna; protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. d e g LPers) 1 Gli impiegati non possono essere avvantaggiati né svantaggiati a causa del loro sesso o del loro modo di vita. 2 I quadri tutela…

Art. 4, Servizio medico e provvedimenti d’integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1 Per accertamenti medici e misure di medicina del lavoro, il Tribunale federale ricorre alle prestazioni del servizio medico designato dal Dipartimento fed…

Art. 5, Responsabilità familiari e impegni sociali

(art. 4 cpv. 2 lett. i LPers) 1 Nella misura consentita dalle esigenze di servizio, le condizioni di lavoro sono disciplinate in modo da consentire agli impiegati di assumere le proprie resp…

Art. 6, Informazione

(art. 4 cpv. 2 lett. k LPers) 1 I superiori e i collaboratori si scambiano le informazioni sui loro rispettivi compiti in modo tempestivo e adatto ai bisogni. 2 Il segretariato generale informa il personale in modo esaus…

Art. 7, Scopo

(art. 4 cpv. 3 LPers) 1 Il colloquio contribuisce allo sviluppo delle attitudini del collaboratore; esso consente di comunicargli il riconoscimento e la critica e di verificare la sua situazione lavorativa. Durante il colloquio…

Art. 8, Principi

(art. 4 cpv. 3 LPers) 1 Ogni anno i superiori effettuano un colloquio con ogni collaboratore e una valutazione del personale. 2 I collaboratori sono informati sui principi determinanti per il colloquio, la valutazione e lo s…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).