Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)
RS 172.220.113 · OPers PF · 91 articoli
Ordinanza sul personale del settore dei PF (RS 172.220.113) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 22b, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 28, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 22, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 22a, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 20c, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 28a, modificato (RO 2021 845) in vigore dal 01.01.2022
Estratto del testo (91 articoli)
(art. 2 LPers) 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF). 2 La presente ordinanza non si applica: a. ai rapporti di…
(art. 3 LPers) 1 Il Consiglio dei PF è competente per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni d…
1 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo. 2 Informano adegu…
1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego ad…
(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1 I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori…
(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.…
(art. 4 cpv. 3 LPers) 1 I superiori svolgono almeno una volta all’anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest’ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promov…
(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idon…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
