La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF (OPers PF), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:
- a.
gli assistenti e gli assistenti in capo;
- b.
i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
- c.
i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.
2 Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.
3 Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.
Art. 2Classificazione della funzione
1 La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 dell’OPers PF.
2 Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.
Art. 3Subordinazione gerarchica
1 Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20051.
2 In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.
- RSETHZ 245
Art. 4Pianificazione della carriera e perfezionamento
1 I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.
2 Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.
3 D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.
Sezione 2 Assistenti e assistenti in capo
1 L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.
2 Sono previste le seguenti posizioni:
- a.
- b.
- c.
Art. 6Condizioni di assunzione
1 L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
2 Sono assunti come assistenti:
- a.
i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20081 sul dottorato del PF di Zurigo;
- b.
3 Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.
4 Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.
- [RU 2008 6437; 2013 3369. RU 2021 805 art. 58]. Vedi ora l’O del 23 nov. 2021 (RS 414.133.1)
Art. 7Tasso di occupazione degli assistenti
1 Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.
2 Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.
1 Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
- a.
dottorandi: aliquote secondo l’allegato 2;
- b.
postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;
- c.
assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
2 Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.
3 Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.
Art. 9Durata dell’impiego
(art. 17b cpv. 2 lett. b L del 4 ott. 19911 sui PF)
1 Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.
2 In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.
- RS 414.110
1 I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.
2 I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.
3 Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.
Sezione 3 Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato
1 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.
2 Sono previste le seguenti posizioni:
- a.
assistente scientifico I;
- b.
assistente scientifico II;
- c.
collaboratore scientifico I;
- d.
collaboratore scientifico II.
Art. 12Condizioni di assunzione
1 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
2 Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.
3 Possono essere assunti come assistenti scientifici II:
- a.
i titolari di un dottorato;
- b.
i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.
4 Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.
5 Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.
Lo stipendio è determinato nel modo seguente:
- a.
assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
- b.
collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
Art. 14Durata dell’impiego
(art. 17b cpv. 2 L del 4 ott. 19911 sui PF)
La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.
- RS 414.110
I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.
Sezione 4 Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato
1 L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.
2 Sono previste le seguenti posizioni:
- a.
collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
- b.
collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
- c.
- d.
Art. 17Condizioni di assunzione
1 Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.
2 Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.
3 Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:
- a.
sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
- b.
sono professori titolari del PF di Zurigo.
4 La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.
Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.
1 I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.
2 I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 12 dicembre 20051 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.
- [RU 2006 3375, 2008 4297, 2014 161]
Art. 21Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.