Législation

Ordinanza del 16 settembre 2014 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

RS 172.220.113.11In vigoreStato 01.01.202221 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Assistenti e assistenti in capo5–10
  3. Sezione 3Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato11–15
  4. Sezione 4Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato16–19
  5. Sezione 5: Disposizioni finali20–21

La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF (OPers PF), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:

  1. a.

    gli assistenti e gli assistenti in capo;

  2. b.

    i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;

  3. c.

    i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.

2

 Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

3

 Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.

Art. 2Classificazione della funzione

1

 La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 del­l’OPers PF.

2

 Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 3Subordinazione gerarchica

1

 Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20051.

2

 In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

  1. RSETHZ 245

Art. 4Pianificazione della carriera e perfezionamento

1

 I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.

2

 Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

3

 D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

Sezione 2 Assistenti e assistenti in capo

Art. 5Posizioni

1

 L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.

2

 Sono previste le seguenti posizioni:

  1. a.

    assistente;

  2. b.

    assistente in capo I;

  3. c.

    assistente in capo II.

Art. 6Condizioni di assunzione

1

 L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

2

 Sono assunti come assistenti:

  1. a.

    i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20081 sul dottorato del PF di Zurigo;

  2. b.

    i postdottorandi.

3

 Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.

4

 Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.

  1. [RU 2008 6437; 2013 3369. RU 2021 805 art. 58]. Vedi ora l’O del 23 nov. 2021 (RS 414.133.1)

Art. 7Tasso di occupazione degli assistenti

1

 Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.

2

 Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

Art. 8Stipendio

1

 Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. a.

    dottorandi: aliquote secondo l’allegato 2;

  2. b.

    postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;

  3. c.

    assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’espe­rienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

2

 Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

3 Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.

Art. 9Durata dell’impiego

(art. 17b cpv. 2 lett. b L del 4 ott. 19911 sui PF)

1

 Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.

2

 In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

  1. RS 414.110

Art. 10Compiti

1

I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.

2

 I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.

3

 Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.

Sezione 3 Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

Art. 11Posizioni

1

 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.

2

 Sono previste le seguenti posizioni:

  1. a.

    assistente scientifico I;

  2. b.

    assistente scientifico II;

  3. c.

    collaboratore scientifico I;

  4. d.

    collaboratore scientifico II.

Art. 12Condizioni di assunzione

1

 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

2

 Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.

3

 Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

  1. a.

    i titolari di un dottorato;

  2. b.

    i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.

4

 Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capo­verso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

5

 Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

Art. 13Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. a.

    assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;

  2. b.

    collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14Durata dell’impiego

(art. 17b cpv. 2 L del 4 ott. 19911 sui PF)

La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

  1. RS 414.110

Art. 15Compiti

I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

Sezione 4 Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato

Art. 16Posizioni

1

 L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.

2

 Sono previste le seguenti posizioni:

  1. a.

    collaboratore scientifico con funzioni direttive I;

  2. b.

    collaboratore scientifico con funzioni direttive II;

  3. c.

    senior scientist I;

  4. d.

    senior scientist II.

Art. 17Condizioni di assunzione

1

 Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

2

 Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

3

 Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

  1. a.

    sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e

  2. b.

    sono professori titolari del PF di Zurigo.

4

 La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

Art. 18Stipendio

Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

Art. 19Compiti

1

 I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

2

 I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 12 dicembre 20051 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

  1. [RU 2006 3375, 2008 4297, 2014 161]

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).