Législation

Ordinanza del DDPS del 30 novembre 2017 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)

RS 172.220.111.91In vigoreStato 01.01.202321 articoli

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  • RU 2022 795in vigore il 01.01.2023
    abrogato: art. 6, 8 · modificato: art. 9, 11 · introdotto: art. 11a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione1
  2. Sezione 2: Esame d’idoneità per la promozione della pace2–6
  3. Sezione 3: Istruzione del personale7–9
  4. Sezione 4: Rapporto di lavoro e competenze10–18
  5. Sezione 5: Disposizioni finali19–20

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero:

  1. a.

    l’esame d’idoneità dei candidati;

  2. b.

    l’istruzione del personale;

  3. c.

    il rapporto di lavoro e le competenze.

2

 Nella misura in cui non preveda o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego.

3

 Gli articoli 1 capoverso 1 lettere a e b, 2–9, 12, 13 capoverso 2, 14 e 15 si applicano anche ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio militare volontario.

Sezione 2: Esame d’idoneità per la promozione della pace

Art. 2Esecuzione dell’esame d’idoneità

1

 Il Centro di competenza SWISSINT può invitare o, nel caso in cui non sia ancora stato adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, chiamare in servizio candidati per:

  1. a.

    l’esame d’idoneità di base in un centro di reclutamento;

  2. b.

    l’esame d’idoneità specifico alla funzione nel Centro di competenza SWISSINT.

2

 I comandanti dei centri di reclutamento sono competenti per l’esecuzione dell’esame d’idoneità di base. Il comandante del Centro di competenza SWISSINT è competente per l’esecuzione dell’esame d’idoneità specifico alla funzione.

3

 I membri di formazioni militari di professionisti con impieghi specialistici sono inoltre soggetti alla selezione e all’esame d’idoneità del rispettivo comando.

Art. 3Oggetto dell’esame d’idoneità

1

 Con l’esame d’idoneità si intende valutare il profilo dei requisiti dei candidati e accertare l’idoneità di base all’impiego nel servizio di promovimento della pace.

2

 I candidati sono sottoposti nell’ambito:

  1. a.

    dell’esame d’idoneità di base a esami, accertamenti e valutazioni riguar­danti:

    1. 1.

      il loro stato di salute e il loro stato vaccinale,

    2. 2.

      le loro attitudini fisiche: resistenza, forza, velocità e capacità di coordinamento,

    3. 3.

      le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione, attenzione, flessibilità, scrupolosità, autoconsapevolezza e inclina­zioni personali,

    4. 4.

      la loro psiche: salute psichica, assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare,

    5. 5.

      la loro competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo,

    6. 6.

      il loro potenziale a svolgere funzioni di quadro,

    7. 7.

      le loro conoscenze linguistiche;

  2. b.

    dell’esame d’idoneità specifico alla funzione a esami e valutazioni riguardanti:

    1. 1.

      la presenza di circostanze personali particolari secondo l’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM),

    2. 2.

      la loro idoneità all’esercizio di determinate funzioni di truppa o di quadro, nella misura in cui non risultino dal profilo dei requisiti generali secondo la lettera a.

  1. RS 512.21

Art. 4Definizione dei profili dei requisiti

Il Centro di competenza SWISSINT:

  1. a.

    definisce i profili dei requisiti in collaborazione con il Comando del reclutamento dell’Aggruppamento Difesa;

  2. b.

    può ordinare in collaborazione con il Comando del reclutamento del­l’Aggruppamento Difesa ulteriori esami necessari per l’impiego in una zona di missione specifica.

Art. 5Luogo e durata dell’esame d’idoneità

1

 L’esame d’idoneità di base si svolge nei centri di reclutamento regionali e dura un giorno.

2

 L’esame d’idoneità specifico alla funzione si svolge nel Centro di competenza SWISSINT e dura un giorno.

3

 Per il personale aeronavigante e i paracadutisti nonché per gli specialisti delle Forze aeree l’esame d’idoneità medico si svolge presso l’Istituto di medicina aeronautica e dura due giorni al massimo.

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

Sezione 3: Istruzione del personale

Art. 7Istruzione specifica all’impiego

1

 Dopo l’esame d’idoneità, a seconda della funzione, il personale destinato a impieghi negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero assolve:

  1. a.

    un’istruzione specifica all’impiego per membri di contingenti;

  2. b.

    un’istruzione specifica all’impiego per il personale impiegato individualmente.

2

 L’istruzione specifica all’impiego può essere svolta interamente o in parte al di fuori del Centro di competenza SWISSINT.

Art. 81

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

Art. 9Servizi d’istruzione secondo l’OOPSM1

1

 Se il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’OOPSM2 coincide totalmente o in parte con un impiego, il Comando Operazioni ordina un differimento del servizio per motivi militari.

2

 In casi eccezionali motivati il Comando Operazioni può autorizzare servizi d’istruzione secondo l’OOPSM durante il periodo di un impiego.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).
  2. RS 512.21

Sezione 4: Rapporto di lavoro e competenze

Art. 10Rapporto di lavoro

1

 L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti di lavoro separati.

2

 Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un impiego.

3

 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LM1, per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concernente il personale militare.

  1. RS 510.10
  2. RS 172.220.111.310.2

Art. 11Durata del contratto di lavoro

1

 Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.

2

 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è, di norma, limitato a un anno.1

3

 ...2

4

 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo due proroghe dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.3

5

 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a dieci anni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

Art. 11aContratti di lavoro per specialisti1

1

 Per gli specialisti possono essere allestiti contratti di lavoro con una durata massima di cinque anni. La durata massima e la possibilità di disdetta sono specificate nel contratto di lavoro.

2

 I contratti di lavoro disciplinano sia l’istruzione specifica all’impiego sia l’impiego.

3

 Tra gli impieghi gli specialisti sono impiegati all’interno dell’Aggruppamen-to Difesa sulla base del contratto di lavoro. Il servizio competente mette a disposizione le riserve di posti necessarie.

4

 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo una proroga dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

Art. 12Grado militare

1

 Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:

  1. a.

    il grado che ha rivestito sinora nell’esercito;

  2. b.

    il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall’obbligo militare;

  3. c.

    il grado di soldato se non è mai stato militare.

2

 Sono fatti salvi:

  1. a.

    la nomina a ufficiale specialista giusta l’articolo 104 LM1;

  2. b.

    il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l’articolo 75 capoverso 2 lettera c OOPSM2.

  1. RS 510.10
  2. RS 512.21

Art. 13Competenze relative alle decisioni del datore di lavoro e all’assistenza del personale

1

 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale e i disciplinamenti emanati in virtù della stessa.

2

 Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa secondo l’allegato 1 dell’ordi­nanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra­zione è competente per l’assistenza del personale.

  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.010.1

Art. 14Qualificazione e proposta

RS 512.21

Per la qualificazione e la proposta di personale nell’istruzione e nell’impiego si applicano per analogia gli articoli 73 e 74 OOPSM.

Art. 15Annuncio all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare del personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare

Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa annuncia all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare i dati personali del personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare e la durata del suo statuto di personale militare.

Art. 16Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego

1

 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo.

2

 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata.

Art. 17Vacanze

1

 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.

2

 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego, sempre che durante l’impiego siano prese vacanze sulla base dell’OPers-PRA.

3

 Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di 30 giorni.

4

 Non sono considerati giorni di vacanza:

  1. a.

    i giorni di riposo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1;

  2. b.

    i giorni di congedo ai sensi dell’articolo 26 OPers-PRA;

  3. c.

    i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d’impiego all’inizio e al termine dell’impiego;

  4. d.

    i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d’impiego.

Art. 18Congedo per fare e disfare i bagagli

Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto a un determinato numero di giorni di congedo. Questi consistono in:

  1. a.

    una mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili;

  2. b.

    un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili;

  3. c.

    un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili;

  4. d.

    due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2009 4773, 2010 6099 n. I 3]

L’ordinanza del DDPS del 25 agosto 2009 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è abro­gata.

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).