Législation

Ordinanza del 5 novembre 2014 sull'elaborazione di dati personali nell'Intranet e nell'Extranet del DFAE (Ordinanza Web DFAE)

RS 172.220.111.42In vigoreStato 01.01.202415 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Dati e trattamento dei dati4–9
  3. Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni10–13
  4. Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati14
  5. Sezione 5: Entrata in vigore15

Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nell’Intranet e nell’Extranet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (Web DFAE).

2

 L’Intranet del DFAE (Intranet DFAE) è una piattaforma informativa protetta accessibile a una cerchia limitata di persone autorizzate.

3

 L’Extranet del DFAE (Extranet DFAE) è un’estensione dell’Intranet alla quale hanno accesso le persone autorizzate ad accedere all’Intranet e una cerchia esterna limitata di persone tramite password.

Art. 2Scopo del trattamento dei dati nel Web DFAE

Il trattamento di dati personali nel Web DFAE serve alla formazione di reti e alla collaborazione con partner interni ed esterni in seno a tali reti nel quadro delle attività del DFAE.

Art. 3Gestione

Il Web DFAE è gestito dalla Segretaria generale del DFAE (SG DFAE).

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4Persone

Nel Web DFAE sono trattati i dati delle seguenti persone:

  1. a.

    gli impiegati del DFAE;

  2. b.

    altri impiegati dell’Amministrazione federale;

  3. c.

    i terzi legati da un rapporto contrattuale al DFAE o ad altre unità dell’Amministrazione federale che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale (terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale);

  4. d.

    i terzi ai quali il responsabile dell’applicazione ha attribuito i diritti d’accesso all’Extranet DFAE (terzi con accesso all’Extranet DFAE).

Art. 5Genere, origine e modificabilità dei dati personali

1

 Nel Web DFAE sono trattati i dati delle persone di cui all’articolo 4 elencati nell’allegato.

2

 Nell’allegato sono elencati i dati ripresi automaticamente nel Web DFAE dai servizi di elenchi secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 6 dicembre 20131 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall’UFIT, i dati che possono essere rilevati dagli interessati e i dati che sono attribuiti automaticamente dal Web DFAE.

3

 I dati dei servizi di elenchi gestiti dall’UFIT sono aggiornati quotidianamente e non possono essere modificati nel Web DFAE.

  1. RS 172.010.59

Art. 6Diritti d’accesso individuali

1

 Le seguenti persone hanno accesso all’Intranet DFAE:

  1. a.

    gli impiegati del DFAE;

  2. b.

    altri impiegati dell’Amministrazione federale;

  3. c.

    i terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale;

2

 Le seguenti persone hanno accesso all’Extranet DFAE:

  1. a.

    le persone di cui al capoverso 1;

  2. b.

    i terzi con accesso all’Extranet DFAE.

Art. 7Attribuzione dei diritti d’accesso

1

 Il responsabile dell’applicazione attribuisce diritti d’accesso individuali agli utenti del Web DFAE.

2

 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per esercitare i diritti d’accesso sono ancora adempiute.

3

 I diritti d’accesso possono essere limitati.

Art. 8Trattamento dei dati

1

 Le persone di cui all’articolo 6 possono prendere visione di tutti i dati del Web DFAE nell’ambito dei loro diritti d’accesso (diritto di lettura).

2

 Il numero personale non è visibile.

3

 Ogni persona può trattare in qualsiasi momento i propri dati che ha immesso nel Web DFAE.

4

 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel Web DFAE, sempreché ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti.

5

 I diritti di trattamento sono esercitati mediante la procedura di richiamo.

Art. 9Gestione del sistema

1

 L’amministratore del sistema gestisce i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni del Web DFAE.

2

 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore del sistema e gli utenti. Egli è impiegato presso il DFAE.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Art. 10Diritto d’accesso e diritto di rettifica

1

 Ogni persona può chiedere alla SG DFAE per scritto e comprovando la propria identità informazioni sui propri dati inseriti nel Web DFAE e la rettifica di dati inesatti che sono stati attribuiti automaticamente dal Web DFAE.

2

 Le informazioni sono fornite per scritto a titolo gratuito.

Art. 11Obblighi di diligenza

1

 La SG DFAE provvede affinché i dati personali inseriti nel Web DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Si assicura inoltre che i dati personali inseriti nel Web DFAE siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 12Sicurezza dei dati

1

 La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono disciplinate:1

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.4

2

 La SG DFAE emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest’ultimo disciplina le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 11 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Art. 13Verbalizzazione

1

 Gli accessi al Web DFAE e le modifiche nel Web DFAE sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 26 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

Art. 14

1

 I dati degli impiegati il cui rapporto di lavoro con il DFAE si è concluso sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

2

 I dati di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e sono legati al DFAE da un rapporto contrattuale sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

3

 I dati degli altri impiegati dell’Amministrazione federale, di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e che sono legati da un rapporto contrattuale ad altre unità dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso all’Extranet DFAE sono distrutti al più tardi 180 giorni dopo l’ultimo accesso.

4

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

Allegati

  • origine ed estensione dei dati degli impiegati del DFAE, degli altri impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).