Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nell’Intranet e nell’Extranet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (Web DFAE).
2 L’Intranet del DFAE (Intranet DFAE) è una piattaforma informativa protetta accessibile a una cerchia limitata di persone autorizzate.
3 L’Extranet del DFAE (Extranet DFAE) è un’estensione dell’Intranet alla quale hanno accesso le persone autorizzate ad accedere all’Intranet e una cerchia esterna limitata di persone tramite password.
Art. 2Scopo del trattamento dei dati nel Web DFAE
Il trattamento di dati personali nel Web DFAE serve alla formazione di reti e alla collaborazione con partner interni ed esterni in seno a tali reti nel quadro delle attività del DFAE.
Il Web DFAE è gestito dalla Segretaria generale del DFAE (SG DFAE).
Sezione 2: Dati e trattamento dei dati
Nel Web DFAE sono trattati i dati delle seguenti persone:
- a.
- b.
altri impiegati dell’Amministrazione federale;
- c.
i terzi legati da un rapporto contrattuale al DFAE o ad altre unità dell’Amministrazione federale che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale (terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale);
- d.
i terzi ai quali il responsabile dell’applicazione ha attribuito i diritti d’accesso all’Extranet DFAE (terzi con accesso all’Extranet DFAE).
Art. 5Genere, origine e modificabilità dei dati personali
1 Nel Web DFAE sono trattati i dati delle persone di cui all’articolo 4 elencati nell’allegato.
2 Nell’allegato sono elencati i dati ripresi automaticamente nel Web DFAE dai servizi di elenchi secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 6 dicembre 20131 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall’UFIT, i dati che possono essere rilevati dagli interessati e i dati che sono attribuiti automaticamente dal Web DFAE.
3 I dati dei servizi di elenchi gestiti dall’UFIT sono aggiornati quotidianamente e non possono essere modificati nel Web DFAE.
- RS 172.010.59
Art. 6Diritti d’accesso individuali
1 Le seguenti persone hanno accesso all’Intranet DFAE:
- a.
- b.
altri impiegati dell’Amministrazione federale;
- c.
i terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale;
2 Le seguenti persone hanno accesso all’Extranet DFAE:
- a.
le persone di cui al capoverso 1;
- b.
i terzi con accesso all’Extranet DFAE.
Art. 7Attribuzione dei diritti d’accesso
1 Il responsabile dell’applicazione attribuisce diritti d’accesso individuali agli utenti del Web DFAE.
2 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per esercitare i diritti d’accesso sono ancora adempiute.
3 I diritti d’accesso possono essere limitati.
Art. 8Trattamento dei dati
1 Le persone di cui all’articolo 6 possono prendere visione di tutti i dati del Web DFAE nell’ambito dei loro diritti d’accesso (diritto di lettura).
2 Il numero personale non è visibile.
3 Ogni persona può trattare in qualsiasi momento i propri dati che ha immesso nel Web DFAE.
4 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel Web DFAE, sempreché ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti.
5 I diritti di trattamento sono esercitati mediante la procedura di richiamo.
Art. 9Gestione del sistema
1 L’amministratore del sistema gestisce i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni del Web DFAE.
2 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore del sistema e gli utenti. Egli è impiegato presso il DFAE.
Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni
Art. 10Diritto d’accesso e diritto di rettifica
1 Ogni persona può chiedere alla SG DFAE per scritto e comprovando la propria identità informazioni sui propri dati inseriti nel Web DFAE e la rettifica di dati inesatti che sono stati attribuiti automaticamente dal Web DFAE.
2 Le informazioni sono fornite per scritto a titolo gratuito.
Art. 11Obblighi di diligenza
1 La SG DFAE provvede affinché i dati personali inseriti nel Web DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2 Si assicura inoltre che i dati personali inseriti nel Web DFAE siano esatti, completi e aggiornati.
Art. 12Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono disciplinate:1
- a.
dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.4
2 La SG DFAE emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest’ultimo disciplina le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 11 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Art. 13Verbalizzazione
1 Gli accessi al Web DFAE e le modifiche nel Web DFAE sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 26 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati degli impiegati il cui rapporto di lavoro con il DFAE si è concluso sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.
2 I dati di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e sono legati al DFAE da un rapporto contrattuale sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.
3 I dati degli altri impiegati dell’Amministrazione federale, di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e che sono legati da un rapporto contrattuale ad altre unità dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso all’Extranet DFAE sono distrutti al più tardi 180 giorni dopo l’ultimo accesso.
4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.
Sezione 5: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.
Allegati
- origine ed estensione dei dati degli impiegati del DFAE, degli altri impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.