Législation

Ordinanza del DFF del 30 novembre 2023 concernente un progetto pilota dell’UFCL sull’acquisizione di giorni di vacanza supplementari

RS 172.220.111.323.2Non più in vigoreStato 01.01.20249 articoli

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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 18a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers), ordina:

Art. 1Obiettivo

Il progetto pilota dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha lo scopo di analizzare e valutare se l’acquisizione di giorni di vacanza supplementari è uno strumento adeguato ai fini della flessibilizzazione del tempo di lavoro e se gli impiegati di tale Ufficio fanno uso di tale strumento.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli impiegati dell’UFCL ad eccezione di apprendisti e praticanti universitari.

Art. 3Partecipazione e autorizzazione

1

 Entro il 31 gennaio dell’anno civile in corso, gli impiegati che partecipano al progetto pilota possono richiedere al proprio superiore cinque giorni di vacanza supplementari rispetto alle settimane cui hanno diritto in virtù dell’articolo 67 capoverso 1 OPers.

2

 La richiesta di giorni di vacanza supplementari può essere rifiutata per i motivi seguenti:

  1. a.

    saldo orario elevato;

  2. b.

    lunga assenza già pianificata nell’anno civile in corso;

  3. c.

    congedo non pagato approvato per l’anno civile in corso; oppure

  4. d.

    motivi aziendali.

3

 I giorni di vacanza supplementari autorizzati sono accreditati su un saldo vacanze distinto il 10 febbraio dell’anno civile in cui sono acquisiti.

Art. 4Spese e deduzione dallo stipendio

1

 Le spese per un giorno di vacanza acquisito sono calcolate sulla base dello stipendio annuale al momento dell’acquisizione dei giorni di vacanza, al quale vanno aggiunte la garanzia salariale secondo l’articolo 52a OPers, l’indennità di funzione, l’indennità speciale, l’indennità in funzione del mercato del lavoro, la compensazione del rincaro, l’indennità in contanti per l’orario di lavoro basato sulla fiducia e l’indennità di residenza, dividendo il risultato per il numero di giorni lavorativi nell’anno civile in corso.

2

 Le spese per i giorni di vacanza vengono detratte dallo stipendio di febbraio dell’anno civile in cui sono acquisiti.

Art. 5Fruizione

1

 I giorni di vacanza supplementari autorizzati devono essere fruiti nell’anno in cui sono acquisiti.

2

 Quando si prendono le vacanze, i giorni di vacanza acquisiti vengono detratti prioritariamente. Possono essere presi acquisendo singolarmente o consecutivamente giornate piene o mezze giornate.

Art. 6Riduzione e restituzione

1

 I giorni di vacanza acquisiti non possono essere ridotti.

2

 In caso di uscita o di decesso, per i giorni di vacanza acquisiti e non fruiti è restituito l’importo corrispondente al prezzo di acquisto.

Art. 7Equiparazione ai giorni di vacanza previsti nell’OPers

I giorni di vacanza acquisiti sono equiparati ai giorni di vacanza di cui all’articolo 67 capoverso 1 OPers per quanto riguarda:

  1. a.

    la fruizione (art. 67 cpv. 2 e 3 OPers);

  2. b.

    l’interruzione delle vacanze (art. 37 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale [O-OPers]);

  3. c.

    la modifica del tasso di occupazione (art. 39 O-OPers);

  4. d.

    il recupero di giorni di vacanza (art. 61 cpv. 2ter O-OPers).

  1. RS 172.220.111.31

Art. 8Ripercussioni su altre prestazioni e contributi

La fruizione delle vacanze pagate non influisce:

  1. a.

    sulle prestazioni in caso di malattia, infortunio, decesso e invalidità;

  2. b.

    sui contributi alla Cassa pensioni e sul salario assicurato.

Art. 9Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).