Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 18a capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers), ordina:
Il progetto pilota del Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) ha lo scopo di esaminare e valutare gli interventi del CSI-DFGP al di fuori degli orari d’esercizio svolti nell’ambito dell’utilizzo del modello BizDevOps («business, development and operations») per l’applicazione NewVOSTRA e l’indennità per tali interventi.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli impiegati del CSI-DFGP che lavorano in seno al gruppo incaricato dell’utilizzo del modello BizDevOps per l’applicazione NewVOSTRA.
Art 3Partecipazione
1 Gli impiegati partecipano al progetto pilota su base volontaria.
2 Gli impiegati che partecipano al progetto pilota accettano di svolgere interventi al di fuori degli orari d’esercizio del CSI-DFGP (ore 22.00–6.00 nonché la domenica e nei giorni festivi).
3 Gli impiegati vengono contattati all’occorrenza. Di volta in volta sono liberi di decidere se accettare o rifiutare di svolgere l’intervento.
1 Gli impiegati ricevono un’indennità forfettaria giornaliera di 240 franchi per gli interventi svolti.
2 La durata complessiva dell’intervento è computata come tempo di lavoro.
3 L’articolo 45 capoverso 1 lettera b OPers non è applicabile.
Art. 5Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023 con effetto sino al 31 gennaio 2024.