Législation

Ordinanza del DDPS del 26 novembre 2024 concernente il personale militare (OPers mil)

RS 172.220.111.310.2Stato 01.01.202549 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–3
  2. Capitolo 2Condizioni per l’assunzione4–11
  3. Capitolo 3Formazione di base e sviluppo del personale12–17
  4. Capitolo 4Trasferimenti e domicilio18–19
  5. Capitolo 5Tempo di lavoro e lavoro straordinario20–23
  6. Capitolo 6Vacanze24
  7. Capitolo 7Spese25–33
  8. Capitolo 8Veicoli di servizio personali34–45
  9. Capitolo 9Disposizione d’esecuzione46
  10. Capitolo 10Disposizioni finali47–49

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 89 e 115 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell’OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica al personale militare ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1–3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM).

2

 Non si applica:

  1. a.

    all’uditore in capo dell’esercito;

  2. b.

    agli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio;

  3. c.

    alle persone il cui contratto di lavoro esclude l’applicazione della presente ordinanza.

3

 Nel presente atto normativo le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione si applicano agli alti ufficiali superiori soltanto se espressamente indicato. Tra gli alti ufficiali superiori rientrano i gradi seguenti:

  1. a.

    comandante di corpo;

  2. b.

    divisionario;

  3. c.

    brigadiere.

4

 Se nel presente atto normativo non esistono disposizioni particolari per i membri del servizio di volo militare, sono applicabili le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione.

  1. RS 510.10

Art. 3Militari di professione

1

 I militari di professione comprendono:

  1. a.

    gli ufficiali di professione;

  2. b.

    i sottufficiali di professione;

  3. c.

    i membri del servizio di volo militare;

  4. d.

    i militari di professione specialisti.

2

 Gli ufficiali di professione comprendono:

  1. a.

    gli alti ufficiali superiori;

  2. b.

    i candidati ufficiali di professione, ossia le persone dal superamento dell’esame d’idoneità per ufficiali di professione fino al superamento dell’esame di ammissione alla formazione di base;

  3. c.

    gli aspiranti ufficiali di professione, ossia le persone dal superamento dell’esame d’ammissione alla formazione di base fino alla conclusione della formazione di base;

  4. d.

    gli ufficiali di professione, ossia le persone che hanno concluso la formazione di base.

3

 I sottufficiali di professione comprendono:

  1. a.

    i candidati sottufficiali di professione, ossia le persone dal superamento dell’esame d’idoneità per sottufficiali di professione fino al superamento dell’esame di ammissione alla formazione di base;

  2. b.

    gli aspiranti sottufficiali di professione, ossia le persone dal superamento dell’esame d’ammissione alla formazione di base fino alla conclusione della formazione di base;

  3. c.

    i sottufficiali di professione, ossia le persone che hanno concluso la formazione di base.

4

 I membri del servizio di volo militare comprendono:

  1. a.

    i candidati piloti militari di professione, ossia le persone dal superamento della selezione fino alla conclusione dell’esame dell’idoneità fisica nonché dell’attitudine intellettuale e psichica;

  2. b.

    gli aspiranti piloti militari di professione, ossia le persone dal superamento dell’esame d’idoneità fino alla conclusione della formazione di base;

  3. c.

    i piloti militari di professione, ossia le persone che hanno concluso la formazione di base;

  4. d.

    gli operatori di bordo di professione;

  5. e.

    i piloti di droni di professione.

5

 Sono considerati militari di professione specialisti i militari di professione per cui è previsto l’impiego nelle formazioni di professionisti dell’esercito secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 29 marzo 20171 sulle strutture dell’esercito. I militari di professione specialisti comprendono:

  1. a.

    gli ufficiali di professione specialisti;

  2. b.

    i sottufficiali di professione specialisti;

  3. c.

    i soldati di professione specialisti.

  1. RS 513.11

Capitolo 2 Condizioni per l’assunzione

Sezione 1 Ufficiali di professione

Art. 4Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione

1

 Possono essere assunte come ufficiali di professione le persone che:

  1. a.

    possono presentare un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del politecnico federale (PF) di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) o possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr) o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;

  3. c.

    sono militari e rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;

  4. d.

    hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;

  5. e.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  6. f.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

  7. g.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e

  8. h.

    sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2

 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

  1. a.

    avere superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato ufficiale di professione;

  2. b.

    avere superato l’esame d’ammissione alla formazione di base per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante ufficiale di professione;

  3. c.

    avere concluso con successo la formazione di base per ufficiali di professione.

3

 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere qualificazioni professionali equivalenti diverse da quelle di cui al capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

4

 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell’esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno comprovato, il capo dell’esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione.

  1. RS 412.10

Sezione 2 Sottufficiali di professione

Art. 5Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione

1

 Possono essere assunte come sottufficiali di professione le persone che:

  1. a.

    possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr1 o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;

  3. c.

    sono militari e rivestono per lo meno un grado di sottufficiale dopo avere concluso il servizio pratico;

  4. d.

    hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;

  5. e.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  6. f.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

  7. g.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e

  8. h.

    sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2

 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

  1. a.

    avere superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato sottufficiale di professione;

  2. b.

    avere superato l’esame d’ammissione alla formazione di base per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante sottufficiale di professione;

  3. c.

    avere concluso con successo la formazione di base per sottufficiali di professione.

3

 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere qualificazioni professionali equivalenti diverse da quelle di cui al capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

  1. RS 412.10

Sezione 3 Membri del servizio di volo militare

Art. 6

Le condizioni per l’assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall’ordinanza del 18 marzo 20221 sul servizio di volo militare.

  1. RS 512.271

Sezione 4 Militari di professione specialisti

Art. 7Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione specialisti

Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che:

  1. a.

    possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr1 o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;

  3. c.

    hanno superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti;

  4. d.

    sono militari e rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;

  5. e.

    hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;

  6. f.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  7. g.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

  8. h.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e

  9. i.

    sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

  1. RS 412.10

Art. 8Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione specialisti

Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che:

  1. a.

    possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr1 o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;

  3. c.

    hanno superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti;

  4. d.

    sono militari e rivestono un grado di sottufficiale dopo aver concluso il servizio pratico;

  5. e.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  6. f.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

  7. g.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e

  8. h.

    sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

  1. RS 412.10

Art. 9Condizioni per l’assunzione dei soldati di professione specialisti

Possono essere assunte come soldati di professione specialisti le persone che:

  1. a.

    possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr1 o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    hanno superato l’esame d’idoneità per soldati di professione specialisti delle formazioni di professionisti;

  3. c.

    sono militari e rivestono un grado di truppa;

  4. d.

    hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;

  5. e.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  6. f.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;

  7. g.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e

  8. h.

    sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

  1. RS 412.10

Sezione 5 Militari a contratto temporaneo

Art. 10

Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che:

  1. a.

    possono presentare un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr1 o un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

  2. b.

    sono militari;

  3. c.

    hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;

  4. d.

    possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;

  5. e.

    possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; e

  6. f.

    sono stati dichiarati idonei secondo le direttive del medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.

  1. RS 412.10

Sezione 6 Mancato adempimento delle condizioni per l’assunzione

Art. 11

Se a carico di una persona figurano iscrizioni d’importanza secondaria nel casellario giudiziale o nel registro delle esecuzioni, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga.

Capitolo 3 Formazione di base e sviluppo del personale

Sezione 1 Formazione di base

Art. 12Contenuto e obiettivo

1

 La formazione di base per ufficiali di professione è retta dall’ordinanza del 6 settembre 20171 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.

2

 La formazione di base per sottufficiali di professione è retta dall’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 20152 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito.

3

 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è retta dall’ordinanza del DDPS del 21 marzo 20223 concernente i membri del servizio di volo militare.

4

 Le formazioni di base per militari di professione specialisti sono orientate ai bisogni e alle funzioni. Esse si svolgono durante la durata dell’impiego.

  1. RS 414.131.1
  2. RS 512.413
  3. RS 512.271.1

Art. 13Assunzione senza formazione di base

In casi eccezionali debitamente motivati il capo dell’esercito può assumere anche persone con competenze equivalenti senza formazione di base in qualità di ufficiale di professione o di sottufficiale di professione se:

  1. a.

    sussiste un bisogno comprovato; e

  2. b.

    per via delle formazioni e delle attività professionali precedenti queste persone dispongono dell’esperienza militare e delle conoscenze militari che verrebbero trasmesse nel corso della formazione di base corrispondente.

Art. 14Accordo in materia di formazione

Prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione.

Art. 15Rimborso dei costi di formazione

1

 Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi alla formazione di base se:

  1. a.

    una condizione per l’assunzione di cui agli articoli 4–10 non è o non è più soddisfatta;

  2. b.

    la formazione di base è interrotta o conclusa senza successo;

  3. c.

    il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.

2

 Le modalità del rimborso devono essere disciplinate all’interno dell’accordo in materia di formazione.

Sezione 2 Sviluppo del personale

Art. 16Assegnazione di funzioni

1

 Agli ufficiali di professione, ai sottufficiali di professione nonché ai membri del servizio di volo militare è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini.

2

 In via eccezionale gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione nonché i membri del servizio di volo militare possono essere trasferiti, nel quadro di una misura individuale di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore. In tal caso essi mantengono le loro condizioni d’assunzione per tre anni al massimo.

Art. 17Gruppi d’impiego

1

 Gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione sono suddivisi in gruppi d’impiego. Sono esclusi dalla presente disposizione gli aspiranti e i candidati.

2

 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d’impiego sono disciplinate nell’ordinanza del 21 giugno 20051 sulla valutazione delle funzioni nel DDPS.

3

 All’interno di un gruppo d’impiego le funzioni possono essere distinte in impieghi di inizio carriera e impieghi di fine carriera al fine di garantire una pianificazione del personale conforme all’età e all’esperienza.

  1. RS 172.220.111.343.1

Capitolo 4 Trasferimenti e domicilio

Art. 18Trasferimenti

1

 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ai sottufficiali di professione nonché ai membri del servizio di volo militare sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro in Svizzera. L’assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.

2

 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ai sottufficiali di professione nonché ai membri del servizio di volo militare possono essere assegnati una funzione e un luogo di lavoro all’estero.

3

 Agli ufficiali di professione e ai sottufficiali di professione a cui una funzione viene assegnata presumibilmente per meno di un anno non viene assegnato un nuovo luogo di lavoro.

4

 In caso di prestazioni insufficienti, di promozione o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momento l’assegnazione della persona interessata. La disposizione non si applica ai candidati. La modifica è comunicata per scritto.

5

 Agli ufficiali di professione e ai sottufficiali di professione sono assegnati posti militari. Gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale di professione o di sottufficiale di professione dopo tre anni.

6

 I trasferimenti di ufficiali di professione e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non durano più di tre anni.

7

 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore Difesa può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

Art. 19Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro

1

 Il personale militare deve disporre di un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2

 Non è possibile utilizzare alloggi situati all’estero.

Capitolo 5 Tempo di lavoro e lavoro straordinario

Art. 20Modelli di orario di lavoro dei militari di professione

1

 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, dei sottufficiali di professione nonché dei membri del servizio di volo militare è retto dal modello di orario di lavoro in funzione delle esigenze del servizio. Fanno eccezione gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38.

2

 Il tempo di lavoro dei militari di professione specialisti è retto dal diritto in materia di personale federale.

Art. 21Modello di orario di lavoro in funzione delle esigenze del servizio

1

 Gli impiegati con un orario di lavoro in funzione delle esigenze del servizio sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldo attivo dell’orario flessibile.

2

 Percepiscono prestazioni del datore di lavoro secondo quanto previsto dall’ordinanza del 20 febbraio 20131 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale. Queste compensano in particolare quanto segue:

  1. a.

    lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldo attivo dell’orario flessibile;

  2. b.

    lavoro domenicale e notturno;

  3. c.

    servizio di picchetto.

3

 Un onere temporale eccezionalmente elevato è compensato con tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento della compensazione. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione tenendo conto delle esigenze del servizio nonché degli interessi degli impiegati.

  1. RS 172.220.111.35

Art. 22Tasso di occupazione

1

 Il tasso di occupazione deve essere concordato tra le parte contraenti.

2

 Dalla nascita o dall’adozione di uno o più figli, i genitori e i partner registrati hanno diritto a una riduzione del tasso di occupazione secondo l’articolo 60a OPers.

Art. 23Militari a contratto temporaneo

1

 Il tempo di lavoro dei militari a contratto temporaneo corrisponde, in media annuale, a 45 ore alla settimana ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno. Gli orari di lavoro sono stabiliti secondo le necessità.

2

 Ai militari a contratto temporaneo deve essere concesso un riposo giornaliero di almeno 8 ore.

3

 Di principio la domenica è un giorno di riposo. Dopo al massimo sette giorni di lavoro consecutivi, ai militari a contratto temporaneo deve essere concesso un riposo di almeno 24 ore.

4

 Nel quadro di servizi d’appoggio o di impieghi sussidiari a beneficio di autorità civili il datore di lavoro può limitare a titolo eccezionale i tempi di riposo.

5

 Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte.

6

 Il tempo di lavoro settimanale che supera le 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata.

7

 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le restanti ore di lavoro straordinario decadono senza indennità.

8

 Se non è possibile compensare le ore di lavoro straordinario tramite tempo libero entro la fine del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario è indennizzato in contanti al 125 per cento del salario orario.

Capitolo 6 Vacanze

Art. 24

1

 Il personale militare ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza consecutive.

2

 Ai piloti militari di professione è concessa un’ulteriore settimana di vacanza in aggiunta al loro diritto secondo l’articolo 67 capoverso 1 OPers.

3

 Il personale militare con figli in età scolastica ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante il periodo delle vacanze scolastiche.

4

 Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri dell’impiegato.

5

 I partecipanti a una formazione di base prendono le loro vacanze secondo le direttive degli organi responsabili della formazione frequentata.

Capitolo 7 Spese

Sezione 1 Ufficiali di professione, sottufficiali di professione nonché membri del servizio di volo militare

Art. 25Indennità in caso di occupazione di un alloggio presso il luogo di lavoro

1

 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze se il loro domicilio si trova a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro.

2

 In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l’alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.

3

 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un’indennità per la cura di detto alloggio.

4

 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato 1.

Art. 26Alloggio in caserme o in altri edifici dell’Amministrazione pubblica sul luogo di lavoro

1

 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto all’alloggio stabile in caserme o in altri edifici dell’Amministrazione pubblica sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sempre che vi siano posti disponibili.

2

 Per ogni pernottamento in tali alloggi hanno diritto a un’indennità per pasti secondo l’allegato 1.

Art. 27Alloggio in caserme, strutture provvisorie nonché edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica durante viaggi di servizio

1

 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare hanno diritto durante i viaggi di servizio all’alloggio in caserme, strutture provvisorie nonché edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

2

 Per l’alloggio in caserme, strutture provvisorie nonché edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1. Durante la formazione di base tale diritto non sussiste.

Art. 28Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione o impieghi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le ore 06.30, hanno diritto all’indennità per un pasto intermedio in caso di lavoro notturno secondo l’allegato 1. Durante la formazione di base tale diritto non sussiste.

Art. 29Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, i sottufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione o impieghi presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30 hanno diritto all’indennità per pasti secondo l’allegato 1. Durante la formazione di base tale diritto non sussiste.

Art. 30Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e viaggi di visita pagati

1

 Chi riceve un’indennità per l’alloggio occupato presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana all’indennità:

  1. a.

    per una corsa di servizio supplementare al domicilio; oppure

  2. b.

    per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.

2

 I candidati a partire da un grado di sottufficiale superiore, gli aspiranti e i sottufficiali di professione del gruppo d’impiego 1 possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra i luoghi d’impiego.

Art. 31Indennità per l’utilizzo di veicoli privati per i membri del servizio di volo militare

1

 I membri del servizio di volo militare che non sono detentori di un veicolo di servizio personale ricevono, per l’utilizzo per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all’interno di un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell’impiego al di fuori del luogo di lavoro, un’indennità secondo l’allegato 1.

2

 Per gli aspiranti piloti militari di professione il diritto all’indennità nasce con l’ammissione al servizio di volo militare, per tutte le altre persone con l’ottenimento del brevetto, al più presto però alla fine del periodo di prova.

Sezione 2 Militari di professione specialisti

Art. 32

1

 I militari di professione specialisti hanno diritto durante i viaggi di servizio all’alloggio in caserme, strutture provvisorie nonché edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

2

 Per l’alloggio in caserme, strutture provvisorie nonché edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica durante i viaggi di servizio è versata un’indennità secondo l’allegato 1.

3

 I militari di professione specialisti in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30 hanno diritto all’indennità per pasti secondo l’allegato 1. Durante la formazione di base tale diritto non sussiste.

4

 Gli ufficiali di professione specialisti e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.

5

 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.

Sezione 3 Militari a contratto temporaneo

Art. 33

1

 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all’alloggio in caserme o altri edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un’indennità per l’occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro. L’indennità si fonda sull’allegato 1.

2

 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici e impianti dell’Amministrazione pubblica durante i viaggi di servizio è versata un’indennità secondo l’allegato 1.

3

 Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 20181 concernente l’amministrazione dell’esercito.

4

 I militari a contratto temporaneo in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30 hanno diritto all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1. Durante la formazione di base tale diritto non sussiste.

5

 Gli ufficiali a contratto temporaneo e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.

6

 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.

  1. RS 510.301

Capitolo 8 Veicoli di servizio personali

Art. 34Persone con veicolo di servizio personale attribuito

1

 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:

  1. a.

    ufficiali di professione dei gruppi d’impiego 1–5;

  2. b.

    sottufficiali di professione dei gruppi d’impiego 1–5;

  3. c.

    aspiranti ufficiali di professione, eccettuati i periodi di formazione civile;

  4. d.

    aspiranti sottufficiali di professione;

  5. e.

    membri del servizio di volo militare, eccettuati i candidati piloti militari di professione.

2

 Durante gli studi al PF di Zurigo e durante la Scuola militare, agli aspiranti ufficiali di professione non è attribuito un veicolo di servizio personale. Hanno diritto a un abbonamento generale delle FFS di 1a classe.

3

 L’attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull’articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.

Art. 35Livelli di attribuzione

1

 Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l’acquisto, l’esercizio e la gestione di veicoli di servizio personali sono stabiliti livelli di attribuzione dei veicoli di servizio. Le persone aventi diritto sono attribuite a questi livelli di attribuzione conformemente all’allegato 2.

2

 Il capo dell’esercito determina le aliquote d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

Art. 36Acquisto e attribuzione dei veicoli

1

 La competenza per l’acquisto, l’amministrazione e l’attribuzione dei veicoli di servizio personali spetta al Servizio preposto alle autovetture (SPA).

2

 Di principio come veicoli di servizio personali devono essere acquistati veicoli elettrici, sempre che non vi siano motivi che pregiudichino l’adempimento del mandato.

3

 Per l’attribuzione viene acquistata un’autovettura nuova. In funzione del livello di attribuzione stabilito e dei requisiti minimi prescritti, i futuri detentori possono scegliere l’autovettura. In casi eccezionali debitamente motivati per un periodo di tempo limitato può essere attribuito un veicolo di servizio personale standardizzato.

4

 Alle persone seguenti viene attribuito in ogni caso un veicolo di servizio personale standardizzato:

  1. a.

    aspiranti ufficiali di professione;

  2. b.

    aspiranti sottufficiali di professione;

  3. c.

    aspiranti piloti militari di professione.

5

 Un veicolo di servizio personale rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

Art. 37Durata di detenzione del veicolo e restituzione

1

 Il SPA stabilisce la durata di detenzione di un veicolo di servizio personale sulla base di criteri economico-aziendali. Dopo la scadenza della durata di detenzione del veicolo, decide se il veicolo è ulteriormente utilizzato in seno all’Amministrazione federale oppure venduto al prezzo usuale di mercato.

2

 In caso di passaggio al livello di attribuzione 2, il detentore mantiene il suo veicolo. In caso di passaggio al livello di attribuzione 3, il veicolo può essere cambiato.

Art. 38Utilizzo del veicolo di servizio personale

1

 Il detentore deve provvedere alla manutenzione del veicolo di servizio personale.

2

 Deve impiegare il veicolo di servizio personale in maniera economica ed ecologica.

3

 Può utilizzarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario. L’indennizzo deve essere versato mensilmente. L’ammontare è stabilito dal capo dell’esercito d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

4

 Non è consentito un utilizzo del veicolo di servizio personale a fini commerciali.

5

 L’impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell’ordinanza del 23 febbraio 20051 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.

6

 Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.

7

 In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo oppure di altre violazioni delle prescrizioni, il SPA, d’intesa con il datore di lavoro, può modificare l’attribuzione del veicolo oppure limitare l’uso alle corse di servizio.

  1. RS 514.31

Art. 39Corse di servizio e corse private

1

 Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte:

  1. a.

    dalle attività professionali del detentore;

  2. b.

    dai tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego;

  3. c.

    dal servizio di milizia.

2

 Tutte le altre corse sono considerate corse private.

3

 La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio.

4

 Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.

Art. 40Conducenti

1

 Il capo dell’esercito, il capo del Comando Operazioni e il capo del Comando Istruzione hanno il diritto di impiegare un conducente personale.

2

 Gli altri detentori sono autorizzati a impiegare un conducente per corse di servizio se la corsa è direttamente correlata con un’attività di servizio della truppa oppure se l’adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono assolutamente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che presta servizio.

3

 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego non possono essere impiegati conducenti.

Art. 41Autorizzazione a condurre in caso di corse private

1

 Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private tutti i membri della famiglia, compreso il partner, notificati come appartenenti alla medesima economia domestica.

2

 Le corse private per viaggi di più giorni in Svizzera e all’estero nonché le corse di scuola guida sono autorizzate soltanto con l’accompagnamento del detentore.

Art. 42Utilizzo del veicolo di servizio personale per attività all’estero

1

 Per attività all’estero che durano fino a 60 giorni il veicolo di servizio personale può essere utilizzato d’intesa con il datore di lavoro.

2

 Per attività all’estero che durano più di 60 giorni deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale se:

  1. a.

    l’attività si svolge in un Paese stabilito dal capo dell’esercito; e

  2. b.

    l’attività richiede un elevato grado di mobilità in servizio.

3

 Per le attività all’estero che durano più di 60 giorni ma non adempiono ai requisiti di cui al capoverso 2 non è consentito l’utilizzo del veicolo di servizio personale.

Art. 43Immatricolazione e targhe di controllo

1

 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di effettuare corse private, il veicolo è immatricolato soltanto militarmente.

2

 In servizio di milizia, le corse di servizio sono consentite unicamente con la targa di controllo militare.

3

 Le corse private sono consentite unicamente con la targa di controllo cantonale.

4

 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.

Art. 44Responsabilità

1

 La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private.

2

 La responsabilità del detentore nei confronti della Confederazione si fonda sulla legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.

3

 In servizio di milizia la responsabilità del detentore nei confronti della Confederazione si fonda sulla LM2.

  1. RS 170.32
  2. RS 510.10

Art. 45Abbonamento generale delle FFS

I detentori di un veicolo di servizio personale secondo l’articolo 34 non hanno diritto a un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS.

Capitolo 9 Disposizione d’esecuzione

Art. 46

Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, può emanare istruzioni relative alla presente ordinanza.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 47Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2024

1

 Il datore di lavoro attribuisce un veicolo di servizio personale ai membri del servizio di volo militare entro il 31 dicembre 2027.

2

 Ai membri del servizio di volo militare che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento prima del 1° gennaio 2028 non viene più attribuito alcun veicolo di servizio personale.

3

 Fino all’attribuzione del veicolo di servizio personale, l’indennità per l’utilizzo di veicoli privati è retta dall’articolo 31.

4

 Il capo dell’esercito emana le direttive necessarie per l’esecuzione.

Art. 49Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegati

  • Aliquote delle indennità
  • Livelli di attribuzione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).