Législation

Ordinanza del 4 ottobre 1999 concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

RS 172.217.2 · OSVo · 12 articoli

Ordinanza sul servizio di volo (RS 172.217.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (12 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).…

Art. 2, Assegnazione al servizio di volo

1 I collaboratori dell’UFAC e del SISI sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se: a. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre…

Art. 3, Voli di servizio

Sono considerati voli di servizio i voli: a. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro; b. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante; c. che servono all’esame uff…

Art. 4, Formazione e perfezionamento professionali

1 L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI. 2 La formazione e il perfezionamento dei collabor…

Art. 5, Rimborso delle spese di formazione

I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nel…

Art. 6, Scioglimento del rapporto di servizio

Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e…

Art. 7, Indennità e assunzione dei costi

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti f…

Art. 8, Materiale aeronautico

1 La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI. 2 L’UFAC e il…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).