Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 47 capoverso 2 e 56 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Art. 1Gruppo di lavoro
1 Per sviluppare e attuare il programma nazionale per l’Ucraina è costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale.
2 Il gruppo di lavoro si avvale dei processi e delle strutture esistenti e delle conoscenze delle seguenti unità amministrative:
- a.
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC);
- b.
Divisione Pace e diritti umani in seno alla Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DPDU);
- c.
Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 2Gruppo direttivo
1 Il gruppo direttivo è il massimo organo di direzione strategica del gruppo di lavoro.
2 È composto dai capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.
3 Le seguenti persone partecipano con voce consultiva alle riunioni del gruppo direttivo:
- a.
il segretario di Stato della SECO;
- b.
i segretari generali del DFAE e del DEFR;
- c.
- d.
il capodivisione della DPDU;
- e.
il delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.
1 Il gruppo di lavoro è guidato dal delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.
2 Il delegato è direttamente subordinato ai capi del DFAE e del DEFR.
3 Ha accesso a tutte le informazioni con classificazione «confidenziale» o «segreto» riguardanti l’Ucraina.
4 Amministrativamente è aggregato alla Segreteria generale del DFAE. Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro del delegato.
Art. 4Organo consultivo
1 Un organo consultivo, composto da personale dell’Amministrazione federale e da persone esterne, assiste il gruppo direttivo e il delegato nello sviluppo e nell’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.
2 I capi del DFAE e del DEFR ne determinano la composizione. In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.
Art. 5Collaborazione
1 Il delegato, su incarico del Consiglio federale, può rappresentare la Svizzera nell’ambito di conferenze internazionali che riguardano il sostegno all’Ucraina.
2 Può rappresentare il Consiglio federale nelle commissioni parlamentari, nei rapporti con le autorità cantonali e di fronte all’opinione pubblica in merito al sostegno all’Ucraina.
3 È responsabile, insieme alla SECO, del coordinamento con il settore privato svizzero.
1 I servizi competenti della SECO, della DSC e della DPDU mettono a disposizione del gruppo di lavoro il personale necessario per lo sviluppo e l’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.
2 I collaboratori messi a disposizione del gruppo di lavoro sono subordinati al delegato sotto il profilo tecnico per tutte le attività relative al programma nazionale per l’Ucraina.
Art. 7Finanziamento
1 Il delegato dispone dei fondi della SECO e del DFAE destinati all’Ucraina nel quadro dei crediti a preventivo e dei crediti d’impegno approvati dall’Assemblea federale. Chiede in precedenza il loro consenso.
2 I trasferimenti di credito tra le linee di credito specifiche dei dipartimenti si basano sui rispettivi decreti federali sul preventivo.
3 Il delegato può autorizzare progetti per un valore massimo di dieci milioni di franchi. Sono fatti salvi i requisiti della legge del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione e dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.
4 Per i progetti superiori a dieci milioni di franchi si applicano le disposizioni degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 19773 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, ad eccezione del fatto che non è richiesta l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.
- RS 611.0
- RS 611.01
- RS 974.01
1 Il delegato riferisce annualmente al Consiglio federale sullo sviluppo e sull’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.
2 Dopo otto anni, illustra al Consiglio federale le modalità di transizione dal gruppo di lavoro alle strutture ordinarie.
Art. 9Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024 con effetto sino al 30 settembre 2036.