Législation

Ordinanza del 18 novembre 2015 sul sistema d'informazione concernente il servizio VIP (Ordinanza SSVIP)

RS 172.211.21In vigoreStato 01.01.202413 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Dati e trattamento dei dati4–9
  3. Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni10–11
  4. Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati12
  5. Sezione 5: Entrata in vigore13

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione concernente il servizio VIP (SSVIP) del Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nella Segreteria di Stato del DFAE.

Art. 2Scopo e funzioni del SSVIP

1

 Il SSVIP consente al Protocollo del DFAE di svolgere i suoi compiti nel quadro dell’autorizzazione del servizio VIP negli aeroporti.

2

 Il sistema crea al riguardo le premesse affinché:

  1. a.

    le rappresentanze estere competenti per la Svizzera compilino direttamente online il modulo di domanda di servizio VIP per i dignitari;

  2. b.

    le rappresentanze estere competenti per la Svizzera trasmettano la nota verbale che accompagna la domanda;

  3. c.

    le domande possano essere trattate in forma elettronica e inoltrate ai servizi interessati secondo l’articolo 7 capoverso 4;

  4. d.

    le domande possano essere archiviate per garantirne la tracciabilità;

  5. e.

    le domande possano essere approvate mediante timbro elettronico.

Art. 3Autorità responsabile

Il Protocollo del DFAE è responsabile del SSVIP.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4Persone

Nel SSVIP sono trattati i dati riguardanti le persone elencate nell’allegato e le relative rappresentanze estere competenti per la Svizzera.

Art. 5Dati trattati

Nel SSVIP sono trattati i dati concernenti:

  1. a

    le persone di cui ai numeri 1–5 dell’allegato:

    1. 1.

      nome, cognome e titolo,

    2. 2.

      motivo della visita,

    3. 3.

      date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,

    4. 4.

      in occasione di visite ufficiali, il servizio o la persona invitante,

    5. 5.

      informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera;

  2. b.

    le persone di cui al numero 6 dell’allegato:

    1. 1.

      nome, cognome e numero di passaporto,

    2. 2.

      date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,

    3. 3.

      informazioni sulle armi possedute (marca e calibro dell’arma da fuoco e delle munizioni),

    4. 4.

      informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera.

Art. 6Documenti

Nel SSVIP possono essere immessi tutti i documenti relativi alle pratiche registrate elettronicamente.

Art. 7Diritti di trattamento

1

 I dati sono rilevati dalle rappresentanze estere competenti per la Svizzera le quali possono trattarli fino all’approvazione o al rifiuto della domanda.

2

 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel SSVIP sempre che ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.

3

 I collaboratori competenti del Protocollo del DFAE sono autorizzati a trattare tutti i dati nel SSVIP.

4

 I seguenti servizi possono consultare tutti i dati nel SSVIP per gli scopi indicati qui di seguito (diritto di lettura):

  1. a.

    l’Ufficio federale di polizia: per garantire la sicurezza delle persone elencate nell’allegato e per impartire direttive ai corpi di polizia negli aeroporti;

  2. b.

    gli aeroporti svizzeri: per predisporre il servizio VIP;

  3. c.

    l’Ufficio federale dell’aviazione civile: per rilasciare le autorizzazioni di atterraggio e decollo (diplomatic clearances);

  4. d.

    le divisioni della Direzione politica del DFAE: in occasione di visite ufficiali per reperire i nomi dei membri delle delegazioni o altre informazioni importanti;

  5. e.

    l’Ufficio federale delle comunicazioni: per attribuire radiofrequenze alle guardie del corpo;

  6. f.

    l’Ispettorato doganale di Berna: per sbrigare le formalità doganali.

5

 Tutti i diritti di trattamento dei dati sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 8Attribuzione dei diritti di accesso

1

 Il responsabile dell’applicazione concede agli utenti del SSVIP diritti di accesso individuali.

2

 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni relative ai diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 9Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del SSVIP.

2

 L’amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni del SSVIP.

3

 Il responsabile dell’applicazione funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. È impiegato presso il Protocollo del DFAE.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Art. 10Obblighi di diligenza

1

 Il Protocollo del DFAE provvede affinché i dati personali nel SSVIP siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Garantisce che i dati personali presenti nel SSVIP siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 11Sicurezza dei dati

1

 La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:1

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.4

2

 Il Protocollo del DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regolamento disciplina le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

Art. 12

1

 I dati personali contenuti nel SSVIP sono distrutti cinque anni dopo l’ultimo trattamento.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2016.

Allegati

  • Viaggio privato o transito

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