Législation

Ordinanza dell' 8 dicembre 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)

OCPPMIRS 172.091In vigoreStato 01.01.202216 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI3–8
  3. Sezione 3: Forum PMI9–13
  4. Sezione 4: Valutazione e rapporto14
  5. Sezione 5: Modifica del diritto vigente15
  6. Sezione 6: Entrata in vigore16

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo:

  1. a.

    di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e

  2. b.

    di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.

Art. 2Informazione

I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.

Sezione 2 Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI

Art. 3Istituzione

Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

Art. 4Compiti

L’OCPMI svolge i compiti seguenti:

  1. a.

    coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;

  2. b.

    sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese;

  3. c.

    rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.

Art. 5Composizione

L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:

  1. a.

    dell’Ufficio federale di statistica (UST);

  2. b.

    dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);

  3. c.

    dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);

  4. d.

    dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);

  5. e.

    dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

  6. f.

    dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1;

  7. g.

    della SECO;

  8. h.

    dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

  9. i.

    della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

    (SEFRI)2; e

  10. j.

    dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 6Sedute e presidenza

1

 L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.

2

 È presieduto dal rappresentante della SECO.

3

 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5.

Art. 7Procedura decisionale

1

 Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.

2

 Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’asten­sione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

Art. 8Segreteria

1

 La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.

2

 La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.

Sezione 3: Forum PMI

Art. 9Compiti

Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:

  1. a.

    si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;

  2. b.

    analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;

  3. c.

    propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.

Art. 10Composizione

1

 Il Forum PMI si compone di:

  1. a.

    un membro della direzione della SECO;

  2. b.

    almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia;

  3. c.

    un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica;

  4. d.

    un rappresentante dei centri di creazione di imprese.

2

 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I 6.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 11Sedute e copresidenza

1

 Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.

2

 È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.

3

 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.

Art. 12Compiti della SECO

1

 La SECO funge da segreteria del Forum PMI.

2

 La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.

Art. 13Informazione delle commissioni parlamentari

1

 Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.

2

 I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

Sezione 4: Valutazione e rapporto

Art. 14

1

 L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.

2

 Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

Sezione 5: Modifica del diritto vigente

Art. 15

La mod. può essere consultata alla RU 2007 73.

...

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).