Législation

Ordinanza del 14 novembre 2012 sui servizi linguistici dell'Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)

RS 172.081 · OSLing · 18 articoli

Ordinanza sui servizi linguistici (RS 172.081) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (18 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina: a. l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale; b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministra­zione federale; c. la collaborazione tra i…

Art. 2, Organizzazione

1 I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei serv…

Art. 3, Unità della Cancelleria federale

I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un’unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un respon…

Art. 4, Unità dei Dipartimenti

1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsa­bile per ciascuna lingua. 2 Ogni D…

Art. 5, Coordinamento interdipartimentale

1 La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell’Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l’interconnessione dei compiti, nonché l’equilibrio…

Art. 6, Tipi di prestazioni

Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente: a. la traduzione di testi in una o più lingue; b. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (re…

Art. 7, Criteri qualitativi

1 Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all’esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi. 2 I crit…

Art. 8, Lingue delle prestazioni

1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. 2 I testi rivolti al p…

Vedere tutti i 18 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).