Législation

Ordinanza del 20 giugno 2025 sull’accreditamento dei giornalisti e l’autorizzazione d’accesso al Centro media di Palazzo federale (OAGio)

OAGioRS 172.071Stato 01.08.202518 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e campo d’applicazione1
  2. Sezione 2Accreditamento2–7
  3. Sezione 3Accreditamento giornaliero8–10
  4. Sezione 4Autorizzazione d’accesso al Centro media11–13
  5. Sezione 5Modifica o revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso14
  6. Sezione 6Disposizioni finali15–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62f della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l’autorizzazione d’accesso al Centro media.

Sezione 2 Accreditamento

Art. 2Condizioni

1

 I giornalisti ottengono l’accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull’attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico.

2

 È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica.

Art. 3Procedura

1

 Chi vuole essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelleria federale (CaF).

2

 La domanda deve comprovare che le condizioni previste nell’articolo 2 sono adempiute.

3

 Per i giornalisti con datore di lavoro fisso vale come prova un attestato del responsabile della redazione di Palazzo federale o del caporedattore in cui figurino il periodo in cui è svolta l’attività giornalistica e il relativo grado di occupazione, nonché il rapporto di impiego. I giornalisti indipendenti devono fornire la prova avvalendosi di altri documenti adeguati.

4

 Per i giornalisti dei media esteri, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) verifica, su domanda della CaF, che le condizioni previste nell’articolo 2 siano adempiute. La CaF e il DFAE si scambiano i dati personali necessari a queste verifiche.

5

 Prima di decidere, la CaF sottopone la domanda per parere ai Servizi del Parlamento e al Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale.

Art. 4Durata di validità e rinnovo dell’accreditamento

1

 L’accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.

2

 Viene rinnovato se il responsabile della redazione di Palazzo federale o il caporedattore conferma per scritto che le condizioni previste nell’articolo 2 sono ancora adempiute.

Art. 5Agevolazioni

1

 I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni:

  1. a.

    possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per i giornalisti nel Centro media, in particolare alle conferenze stampa del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e dell’Assemblea federale;

  2. b.

    possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale in forma stampata o elettronica, in particolare i testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, nonché altri rapporti, i comunicati stampa e l’Annuario federale;

  3. c.

    hanno accesso a tutti i locali messi a disposizione dei giornalisti presso il Centro media;

  4. d.

    possono utilizzare gli strumenti di lavoro e le caselle postali disponibili nel Centro media;

  5. e.

    ricevono i documenti concernenti le conferenze stampa del Consiglio federale; i documenti distribuiti prima della conferenza stampa sono soggetti a embargo;

  6. f.

    possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa.

2

 Se riferiscono sull’attualità di Palazzo federale con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, i giornalisti accreditati hanno diritto, nei limiti delle disponibilità, a una postazione di lavoro permanente al Centro media.

Art. 6Accreditamento di un supplente

1

 In previsione di un’assenza di oltre quattro settimane, un giornalista accreditato può annunciare un supplente per scritto alla CaF.

2

 La CaF rilascia al supplente un accreditamento limitato alla durata dell’assenza.

Art. 7Elenco pubblico

1

 La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti.

2

 L’elenco contiene i seguenti dati relativi a ciascun giornalista:

  1. a.

    il nome e il cognome;

  2. b.

    l’organo d’informazione per il quale lavora;

  3. c.

    l’indirizzo professionale di posta elettronica, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.

Sezione 3 Accreditamento giornaliero

Art. 8Condizioni e procedura

1

 I giornalisti che non adempiono le condizioni per un accreditamento permanente previste nell’articolo 2 possono chiedere un accreditamento giornaliero.

2

 La procedura è retta per analogia dall’articolo 3.

Art. 9Durata di validità

L’accreditamento giornaliero è valido al massimo 21 giorni.

Art. 10Agevolazioni

I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettere a e c.

Sezione 4 Autorizzazione d’accesso al Centro media

Art. 11Accesso al Centro media

1

 Le persone seguenti hanno accesso permanente al Centro media:

  1. a.

    i membri del Consiglio federale, dell’Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione;

  2. b.

    gli impiegati dell’Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento che hanno bisogno di accedere al Centro media per svolgere le loro funzioni;

  3. c.

    i giornalisti titolari di un accreditamento permanente ai sensi dell’articolo 2.

2

 Le persone seguenti hanno accesso al Centro media unicamente durante gli orari di apertura:

  1. a.

    i giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell’articolo 8;

  2. b.

    le persone che sono accompagnate dal titolare di un accreditamento permanente ai sensi dell’articolo 2.

3

 La CaF può autorizzare altre persone ad accedere al Centro media.

4

 Se circostanze particolari lo esigono, può estendere o limitare l’accesso al Centro media.

Art. 12Autorizzazione d’accesso per collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso

1

 La CaF può concedere un accesso permanente al Centro media ai collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso, se questi ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti.

2

 Il datore di lavoro deve presentare una domanda scritta alla CaF.

Art. 13Tessere d’accesso

1

 Le persone che beneficiano di un accesso permanente al Centro media ricevono una tessera d’accesso elettronica.

2

 I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell’articolo 8 ricevono una tessera d’accesso giornaliera.

3

 Le tessere d’accesso sono personali e non trasferibili.

4

 Alla scadenza dell’autorizzazione d’accesso devono essere restituite alla CaF.

5

 La CaF può trasmettere i dati personali dei detentori di un’autorizzazione d’accesso ai servizi responsabili del controllo dell’accesso o del rilascio delle tessere d’accesso.

Sezione 5 Modifica o revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso

Art. 14

1

 La CaF modifica o revoca l’accreditamento o l’autorizzazione d’accesso se:

  1. a.

    le condizioni che danno diritto all’accreditamento o all’autorizzazione d’accesso non sono più adempiute;

  2. b.

    vi è un abuso delle agevolazioni legate all’accreditamento.

2

 In caso di cambiamenti riguardanti la loro situazione, i giornalisti accreditati e i detentori di un’autorizzazione d’accesso devono informare senza indugio la CaF.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 15Esecuzione

1

 La CaF è competente per l’accreditamento dei giornalisti ai sensi della presente ordinanza e per il rilascio delle autorizzazioni d’accesso al Centro media.

2

 La CaF disciplina:

  1. a.

    le condizioni di utilizzazione del Centro media;

  2. b.

    la procedura di accreditamento e la procedura di rilascio delle autorizzazioni d’accesso.

Art. 16Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sull’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull’autorizzazione d’accesso al Centro media è abrogata.

  1. [RU 2012 6967]

Art. 17Disposizione transitoria

Gli accreditamenti e le autorizzazioni d’accesso rilasciati sulla base del diritto anteriore mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).