Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
- a.
le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b.
le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione3;
- c.
le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d.
le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 agosto 20225 sulla protezione dei dati;
- e.
le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime;
- f.
la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
- a.
legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza;
- b.
legge federale del 23 dicembre 20118 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c.
ordinanza del 20 settembre 20029 sui documenti d’identità;
- d.
ordinanza del 2 luglio 200810 sulle armi;
- e.
ordinanza del 27 novembre 200011 sugli esplosivi.
- RS 120
- RS 142.20
- Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
- RS 360
- RS 235.11
- RS 172.213.1
- RS 152.3
- RS 312.2
- RS 143.11
- RS 514.541
- RS 941.411
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3Calcolo degli emolumenti in generale1
1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.2
2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
Art. 3aEmolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali1
1 Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.
2 L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno.
3 Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.
4 Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.
5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.
6 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.
7 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.
8 Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo.
9 Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.
- Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 981). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 472).
Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.
2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 20151 sugli emolumenti del DFAE.
- RS 191.11
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.