Législation

Ordinanza del 1° novembre 2023 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF)

OEm-AVFRS 172.041.18In vigoreStato 01.01.20246 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1Principio

L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Aliquote degli emolumenti

1

 Gli emolumenti per le seguenti decisioni e prestazioni sono calcolati, entro le forchette indicate, in base al tempo medio impiegato per lo svolgimento di attività analoghe:

Decisione, prestazione

Emolumenti in franchi

  1. a.

    assoggettamento di una fondazione

1 000–  5 000

  1. b.

    scioglimento con o senza liquidazione della fondazione

1 000–  5 000

  1. c.

    esame preliminare dell’atto costitutivo ed esame preliminare o approvazione di modifiche dell’atto costitutivo

   700–  3 000

  1. d.

    esame preliminare o approvazione di un regolamento o di sue modifiche

   500–  1 500

  1. e.

    esame del rapporto di gestione annuale

    1. rapporto di gestione semplice

    2. rapporto di gestione di media complessità

    3. rapporto di gestione complesso


   750

1 300

2 000

  1. f.

    misura di vigilanza

500–50 000

  1. g.

    esonero dall’obbligo di revisione o revoca dell’esonero

600–  1 500

  1. h.

    fusione e trasferimento di patrimonio

2 000–20 000

  1. i.

    proroga di un termine

al massimo 50

2

 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 150 franchi.

3

 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

4

 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria possono essere riscossi emolumenti più elevati degli emolumenti massimi di cui al capoverso 1, ma non superiori al doppio degli emolumenti ordinari.

5

 L’emolumento per l’esame del rapporto di gestione annuale è maggiorato di 50 franchi se durante l’intero anno civile in esame la fondazione non utilizza l’accesso integralmente elettronico.

Art. 4Calcolo in base al tempo impiegato

Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.

Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 19 novembre 20141 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.

  1. [RU 2014 4449]

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).