L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2022, decreta:
La presente legge si prefigge di creare i presupposti per:
- a.
la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità;
- b.
l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità.
Art. 2Campo di applicazione
1 La presente legge si applica all’Amministrazione federale centrale.
2 Si applica anche a unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.1
3 I Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione possono assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa concludendo una convenzione con il Consiglio federale.
4 La presente legge si applica sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano disposizioni derogatorie.
- RU 2025 234
1 Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con:
- a.
le altre autorità della Confederazione, nonché con quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- c.
2 Coordinano le proprie attività con i Cantoni nel rispetto dell’autonomia di questi ultimi.
3 Si attengono al principio della sostenibilità.
4 Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.
5 Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.
Art. 4Conclusione di convenzioni
1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri o con organizzazioni create congiuntamente da enti pubblici, convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell’impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di:
- a.
garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti;
- b.
rendere possibile la fornitura per via elettronica di prestazioni delle autorità.
2 Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario:
- a.
- b.
- c.
- d.
il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell’amministrazione, del diritto in materia di personale e dell’archiviazione.
3 Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica.
4 Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni ai sensi del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati.
5 Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguardano i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, sono ammesse soltanto se tali basi legali esistono.
Art. 5Partecipazioni della Confederazione in organizzazioni
1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell’ambito di cui all’articolo 4 capoverso 1.
2 Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.
Art. 6Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni
La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all’utilizzo delle rispettive prestazioni.
Art. 7Aiuti finanziari
1 Se utile all’esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell’ambito dell’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all’impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati:
- a.
- b.
alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale;
- c.
ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.
2 Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.
Art. 8Delega di compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria
1 Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria in relazione all’impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare:
- a.
il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici;
- b.
la vigilanza che esercita su tali organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c.
la gestione strategica di tali organizzazioni.
2 L’esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale, se:
- a.
la Confederazione detiene partecipazioni nell’organizzazione;
- b.
nessun privato detiene partecipazioni nell’organizzazione; e
- c.
l’organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.
3 Il Consiglio federale può attribuire a tali organizzazioni competenze decisionali.
4 Può delegare compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione secondo l’articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l’articolo 5. La legge federale del 21 giugno 20191 sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell’organizzazione o della persona.
- RS 172.056.1
Art. 9Software a codice sorgente aperto
1 Le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti, sempre che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza non escludano o limitino questa possibilità.
2 Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.
3 I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra licenzianti e licenziatari sono giudicate secondo il diritto civile.
4 Per quanto possibile e opportuno, si usano testi di licenze riconosciuti a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei licenziatari, sempre che ciò sia giuridicamente possibile.
5 Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all’integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all’adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.
6 Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una rimunerazione a copertura dei costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Art. 10Dati pubblici aperti
1 Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.
2 Non sono resi accessibili al pubblico:
- a.
i dati personali e i dati di persone giuridiche;
- b.
i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d’autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;
- c.
i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
3 Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia.
4 I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.
5 Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione, l’obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l’adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.
6 Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.
7 Non sussiste alcun diritto all’accesso ai dati di cui al capoverso 1.
- RS 152.1
Art. 11Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC da parte delle autorità federali
1 La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell’adempimento dei compiti delle autorità.
2 Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all’adempimento dei compiti delle autorità.
3 Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l’esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l’esecuzione del diritto cantonale se:
- a.
tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l’adempimento dei compiti delle autorità federali;
- b.
non è compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’autorità federale interessata; e
- c.
non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.
4 I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.
5 I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.
1 La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l’interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.
2 L’articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.
3 Gli standard sono presi in considerazione al momento dell’acquisizione.
1 Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell’ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.
2 Non sussiste alcun diritto all’utilizzo di tali interfacce.
Art. 14Piattaforma di interoperabilità
1 L’Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l’indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni:
- a.
i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell’Amministrazione federale, compresi i metadati dei dati pubblici aperti di cui all’articolo 10;
- b.
un elenco delle interfacce di cui all’articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo;
- c.
una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l’Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d’intesa con la Cancelleria federale.
3 I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell’articolo 11 capoversi 3 e 4.
Art. 15Progetti pilota
1 I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni:
- a.
il progetto pilota fa parte di un progetto legislativo;
- b.
il progetto pilota è necessario per acquisire conoscenze in vista di un’attuazione su larga scala;
- c.
i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti;
- d.
è testato sotto il profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi vantaggi, in particolare per l’economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nell’adempimento dei compiti delle autorità;
- e.
i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti mediante strumenti collaudati;
- f.
la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto pilota;
- g.
tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.
2 È fatto salvo l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.
3 Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se:
- a.
lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e
- b.
il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.
4 Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplinano il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il Dipartimento emana le proprie regolamentazioni d’intesa con la Cancelleria federale.
5 Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale consultano previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.
6 Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspicate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.
7 Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all’Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.
8 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell’ambito dei crediti stanziati.
- RS 235.1
Art. 16Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgenti
1 Insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 il Consiglio federale definisce una agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali di cui l’amministrazione pubblica ha urgente bisogno. L’agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.
2 La Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione ai sensi dell’articolo 4, in cui sono fissati l’ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l’attuazione dell’agenda, nei limiti dei crediti stanziati, nonché i progetti da finanziare.
3 La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 7 per i progetti inclusi nell’agenda.
4 La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale in ragione di due terzi al massimo; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni assumono la parte restante. Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un limite di spesa.
Art. 17Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
1 La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell’economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.
2 I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.
3 Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.
Art. 18Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 19Disposizioni transitorie relative ai dati pubblici aperti
1 Le unità amministrative possono, in funzione delle proprie risorse, rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe, ma al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo 10.
2 Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 20Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:1 1° gennaio 2024
art. 2 cpv. 2:2 1° maggio 2025.
- DFC del 22 nov. 2023.
- O del 2 apr. 2025 (RU 2025 234).
Allegati
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.