Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la composizione e i compiti dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale;
- b.
la collaborazione delle unità amministrative con l’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- c.
il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi da parte dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- d.
la comunicazione di crisi del Consiglio federale.
Art. 2Organizzazione di crisi sovradipartimentale
1 L’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale è composta da:
- a.
uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS);
- b.
uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).
2 I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da un’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC).
3 Se necessario possono essere coinvolti stati maggiori speciali, stati maggiori specializzati, gruppi specialistici e stati maggiori di crisi delle unità amministrative.
Art. 3Istituzione degli stati maggiori di crisi
1 Il Consiglio federale istituisce lo SMCPS quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti. Designa inoltre un dipartimento responsabile.
2 Il dipartimento responsabile istituisce lo SMCOp.
Art. 4Scioglimento degli stati maggiori di crisi
1 Il Consiglio federale scioglie lo SMCPS quando il pericolo di cui all’articolo 3 capoverso 1 è rientrato.
2 Il dipartimento responsabile scioglie lo SMCOp; assicura che eventuali lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.
Sezione 2 Stato maggiore di crisi politico-strategico
1 Lo SMCPS valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d’intervento e basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale.
2 Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.
3 Assume inoltre i seguenti compiti:
- a.
coordina la gestione di crisi dell’Amministrazione federale a livello politico-strategico;
- b.
emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.
1 Lo SMCPS è composto:
- a.
dai segretari generali dei dipartimenti interessati;
- b.
- c.
dal direttore dell’Amministrazione federale delle finanze;
- d.
dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
- e.
dal segretario di Stato della Segreteria di Stato dell’economia;
- f.
dal segretario di Stato della politica di sicurezza.
2 Il dipartimento responsabile può coinvolgere il cancelliere della Confederazione con funzione consultiva.
3 Il dipartimento responsabile coinvolge con funzione consultiva rappresentanti di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.
4 Lo SMCPS è presieduto dal segretario generale del dipartimento responsabile.
Sezione 3 Stato maggiore di crisi operativo
1 Lo SMCOp raccoglie le informazioni rilevanti per l’elaborazione delle basi decisionali e le prepara all’attenzione dello SMCPS, in particolare nell’ottica dei presupposti costituzionali per la limitazione di diritti fondamentali e per l’emanazione del diritto di necessità.
2 Coordina le attività degli stati maggiori speciali, degli stati maggiori specializzati, dei gruppi specialistici e degli stati maggiori di crisi delle unità amministrative che si trovano in azione e degli altri organi interessati.
1 Lo SMCOp è composto da:
- a.
rappresentanti delle unità amministrative interessate e dei loro stati maggiori di crisi;
- b.
2 Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva rappresentanti di altre unità amministrative.
3 Coinvolge con funzione consultiva rappresentanti dei Cantoni e di terzi interessati dalla crisi.
4 Nomina la direzione dello SMCOp.
Sezione 4 Organizzazione di base per la gestione di crisi
L’OBGC sostiene l’Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.
1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce l’OBGC in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF).
2 Dirige la segreteria e assicura un punto di contatto sempre raggiungibile.
3 In caso di crisi può far collaborare il personale di altri organi della Confederazione.
Art. 11Attività in caso di crisi
In caso di crisi l’OBGC assume i seguenti compiti:
- a.
sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
- b.
può consigliare e accompagnare altri organi e stati maggiori dell’Amministrazione federale;
- c.
assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;
- d.
assicura il funzionamento dell’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche, autorità all’estero e terzi;
- e.
tiene una panoramica degli stati maggiori dell’Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
- f.
trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
- g.
coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali;
- h.
allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
- i.
informa periodicamente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
- j.
sostiene il coordinamento delle attività d’informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.
Art. 12Attività per la preparazione alle crisi
1 Nel quadro dell’OBGC, l’UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
- a.
tiene una lista dei punti di contatto;
- b.
assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
- c.
assicura un’infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPS e lo SMCOp;
- d.
assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi di cui agli articoli 18–21 della legge federale del 20 dicembre 20191 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- e.
gestisce una presentazione elettronica della situazione;
- f.
coordina, in collaborazione con l’Ufficio federale del personale (UFPER), l’impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
- g.
aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi;
- h.
provvede alla prontezza operativa della Gestione federale delle risorse.
- i.
coordina le pianificazioni preventive nazionali.
2 Nel quadro dell’OBGC, la CaF assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
- a.
sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l’UFPP, nell’istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi;
- b.
valuta a titolo di anticipazione, coinvolgendo i dipartimenti, i Cantoni e terzi, gli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi;
- c.
tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell’Amministrazione federale;
- d.
assicura, in collaborazione con l’UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell’organizzazione di crisi della Confederazione;
- e.
assicura lo svolgimento periodico di incontri per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi;
- f.
coordina, in collaborazione con l’UFPER, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e altri organi, lo sviluppo della formazione e della formazione continua in materia di gestione delle crisi;
- g.
allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni;
- h.
organizza periodicamente esercitazioni nella gestione delle crisi;
- i.
prepara il dipartimento presidenziale ai suoi compiti nell’ambito della gestione di crisi;
- j.
assicura, in collaborazione con l’UFPP, il pilotaggio strategico e l’ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell’Amministrazione federale.
- RS 520.1
Sezione 5 Collaborazione delle unità amministrative con l’organizzazione di crisi sovradipartimentale
Art. 13Preparazione alle crisi
1 Le unità amministrative comunicano alla segreteria dell’OBGC i punti di contatto in caso di crisi.
2 L’UFPER amministra i dati personali per l’impiego di personale a sostegno dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.
Art. 14Collaborazione durante una crisi
1 Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.
2 Coordinano la loro attività con il lavoro dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.
3 Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d’informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.
4 Informano il punto di contatto dell’OBGC quando:
- a.
si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b.
la situazione subisce forti cambiamenti;
- c.
pianificano o adottano misure.
Sezione 6 Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico
1 La segreteria dell’OBGC tiene una lista dei punti di contatto dei Cantoni per il caso di crisi.
2 I Cantoni possono informare il punto di contatto dell’OBGC quando:
- a.
si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b.
la situazione attuale subisce forti cambiamenti;
- c.
pianificano o adottano misure.
Art. 16Mondo scientifico
1 Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L’istituzione avviene mediante decisione.
2 La decisione istitutiva disciplina segnatamente:
- a.
- b.
- c.
l’aggregazione all’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
- d.
le prestazioni e le indennità;
- e.
la comunicazione con l’opinione pubblica;
- f.
la confidenzialità e la protezione delle informazioni.
3 L’organo scientifico consultivo è istituito per una durata limitata.
4 La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.
Sezione 7 Comunicazione di crisi
1 Nell’adempimento del suo obbligo di informazione secondo l’articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale1 e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto delle particolari esigenze di informazione dell’opinione pubblica in tempo di crisi.
2 Il portavoce del Consiglio federale coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale.
- RS 101
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 18Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 19Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
Allegati
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.