L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1994, decreta:
Sezione 1 Organizzazione e compiti
Art. 1Organizzazione
1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)1 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
2 L’IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.
3 L’IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.
- Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 L’IPI adempie i seguenti compiti:
- a.
cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
- b.
esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
- c.
offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
- d.
rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
- e.
collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
- f.
partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale;
- g.
fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.1
3 L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.
3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.2
4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
- Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
Sezione 2 Organi e personale
1 Gli organi dell’IPI sono:
- a.
- b.
- c.
2 Essi vengono designati dal Consiglio federale.
Art. 4Consiglio d’Istituto
1 Il Consiglio d’Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.
2 Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’IPI.
3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.1
4 Determina la composizione della direzione.
5 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.3
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
- RS 172.220.1
- Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).
1 Nell’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l’articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.
2 Il direttore, a capo della direzione, fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto annuale sull’attività dell’IPI.
Art. 6Organo di revisione
L’organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio d’Istituto.
1 La direzione è responsabile della gestione dell’IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d’Istituto.
2 Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo.
1 L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
2 Nell’assunzione del personale l’IPI gode di ampie competenze.
3 Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d’Istituto. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale si applica per analogia.2
- RS 172.220.1
- Per. introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).
Sezione 3 Vigilanza
1 L’IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento sull’amministrazione.
Sezione 4 Pianificazione e finanziamento
La pianificazione dell’IPI per quanto riguarda l’esercizio e l’evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:
- a.
- b.
una pianificazione quadriennale permanente;
- c.
1 L’IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.
2 La Confederazione accorda all’IPI prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità.
3 L’IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato.
Art. 12Mezzi d’esercizio1
I mezzi d’esercizio dell’IPI sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
Art. 13Tasse per attività in virtù della sovranità
1 L’IPI riscuote tasse per:
- a.
il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell’ambito del diritto dei beni immateriali;
- b.
la tenuta e l’edizione di registri;
- c.
il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;
- d.
le pubblicazioni prescritte legalmente; e
- e.
altri atti d’esecuzione previsti dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale.1
3 Il regolamento delle tasse dell’IPI sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
- Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
Art. 14Rimunerazioni per prestazioni di servizi
Le rimunerazioni per prestazioni di servizi dell’IPI sono fissate secondo il mercato; l’IPI rende note, di volta in volta, le tariffe valide.
- Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
1 L’utile dell’IPI viene utilizzato per costituire le riserve.
2 Le riserve servono all’IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell’IPI.
Art. 17Esenzione fiscale
1 L’IPI gode dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
2 È salvo il diritto federale in materia di:
- a.
imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all’articolo 14;
- b.
imposta preventiva e tasse di bollo.
Sezione 5 Referendum ed entrata in vigore
- Abrogato dalla cifra II n. 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:2 1° gennaio 1996
art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995
art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997
- Abrogato dalla cifra II n. 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).
- DCF del 25 ott. 1995.
Allegati
- Modificazione di altri atti legislativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.