Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

RS 171.115 · 49 articoli

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl (RS 171.115) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (49 articoli)

Art. 1, Contenuto

1 Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nonché dell’Assemblea federale plenaria.…

Art. 2, Correzioni

1 Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide definitivamente l’Ufficio della Camera. 2 I testi son…

Art. 3, Archiviazione

Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono versate all’Archivio federale.…

Art. 4, Verbali delle deliberazioni

1 I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni. 2 I processi verbali delle deliberazioni servono: a. alla preparazione dell’ulteriore trattazione degli oggetti in del…

Art. 5, Verbali delle decisioni

Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell’atto legislativo o delle decisioni della co…

Art. 5 a, Classificazione

1 I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti. 2 Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano…

Art. 6, Distribuzione dei verbali

1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti: a. ai membri della commissione; b. al presidente della commissione omologa dell’altra Camera; c. alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlam…

Art. 6 a, Extranet

1 I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile. 2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni con…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).