Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 76c capoverso 4, 76d capoverso 6, 76e, 76g e 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP), ordina:
Sezione 1: Oggetto e definizioni
1 La presente ordinanza disciplina i dettagli dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento:
- a.
dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale e dei membri senza partito dell’Assemblea federale (art. 76b LDP);
- b.
delle campagne in vista di elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati oppure di votazioni federali (art. 76c LDP).
2 Disciplina inoltre il servizio competente e la procedura di comunicazione, il controllo e la pubblicazione, nonché la restituzione di liberalità di provenienza illecita.
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
entrate: afflusso una tantum o ricorrente di denaro o beni materiali, servizi ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato che i fornitori sono soliti proporre a titolo commerciale, nonché fondi propri monetari che gli addetti alla campagna investono in una campagna;
- b.
liberalità monetarie: vantaggi finanziari concessi da persone fisiche o giuridiche oppure da società di persone sotto forma di contanti, bonifico bancario, assunzione o condono di debito;
- c.
liberalità non monetarie: beni materiali o servizi, solitamente proposti a titolo commerciale, forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone se, alla luce delle circostanze, per il beneficiario è evidente che la liberalità è elargita per sostenere un partito, un membro senza partito dell’Assemblea federale o una campagna;
- d.
conduzione di una campagna: pianificazione e svolgimento di attività volte a influenzare un’elezione alle Camere federali o una votazione federale;
- e.
spese: tutte le spese in denaro o beni materiali, compresi i servizi solitamente proposti a titolo commerciale forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato.
Sezione 2 Obbligo dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento
Art. 3Obbligo dei partiti dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento
1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento per ogni anno civile.
2 Comunicano i dati di cui all’articolo 76b capoverso 2 LDP entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3 L’obbligo si applica a tutti i partiti, che siano organizzati su scala nazionale o esclusivamente cantonale, regionale o comunale.
Art. 4Obbligo dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalità
1 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie per ogni anno civile.
2 Comunicano i dati di cui all’articolo 76b capoverso 2 lettera b LDP entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3 Vanno comunicate solo le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito.
Sezione 3 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il loro finanziamento
Art. 5Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità
1 Se si presume che le spese per una campagna secondo l’articolo 76c capoverso 1 LDP supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna rendono pubbliche le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi entro i termini stabiliti all’articolo 76d capoverso 1 lettera b LDP. Lo stesso vale per le campagne comuni secondo l’articolo 76c capoverso 4 LDP, quando persone fisiche o giuridiche oppure società di persone pianificano una campagna assieme e si presentano al pubblico assieme.
2 Se solamente una volta scaduto il termine risulta che per una campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi, le entrate preventivate nonché le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi vanno comunicate entro dieci giorni lavorativi.
3 La comunicazione secondo l’articolo 76d capoverso 2 LDP va fatta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa.
Art. 6Obbligo di rendere pubblico il conto finale
1 Al termine di una campagna secondo l’articolo 76c capoversi 1 e 3 LDP, gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate se le spese sostenute superano i 50 000 franchi.
2 Il conto finale comprende i dati di cui all’articolo 9.
Sezione 4: Servizio competente e procedura di comunicazione
Art. 7Servizio competente
1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) è competente per ricevere le comunicazioni.
2 Provvede a controllarle e a pubblicarle.
Art. 8Trasmissione delle comunicazioni
1 Gli attori politici inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato.
2 Il registro informatizzato è messo a disposizione e gestito dal CDF.
3 In via eccezionale le comunicazioni possono essere trasmesse al CDF anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli.
Art. 9Dati richiesti
Vanno comunicati i dati seguenti:
- a.
cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o ragione sociale e sede degli attori politici;
- b.
l’importo complessivo delle entrate;
- c.
le entrate da liberalità monetarie;
- d.
il valore delle entrate da liberalità non monetarie;
- e.
le entrate da manifestazioni;
- f.
le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;
- g.
per i partiti:
- 1.
le entrate risultanti dai contributi dei membri,
- 2.
le entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali eletti e dai titolari di un mandato eletti dall’Assemblea federale;
- h.
per le campagne: i fondi propri monetari;
- i.
per le campagne: i candidati da sostenere o l’esito auspicato della votazione.
Art. 10Modalità di comunicazione delle liberalità
1 Le liberalità superiori a 15 000 franchi destinate a una campagna sono documentate alla loro ricezione o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e un estratto bancario o una conferma del donatore.
2 È considerato donatore la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha elargito la liberalità in origine al fine di sostenere l’attore politico.
3 La liberalità è considerata concessa se:
- a.
il destinatario ne dispone;
- b.
è stata promessa in vista di una campagna e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla.
4 Per le liberalità non monetarie, sono indicati il valore materiale e il tipo di servizio, nonché il sistema utilizzato per calcolare il valore comunicato; il valore è calcolato al prezzo di mercato.
Sezione 5: Controllo e pubblicazione
Art. 11Controllo formale
Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito.
Art. 12Controllo materiale
1 Il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura in occasione di ogni votazione ed elezione per gli addetti alle campagne, nonché a intervalli annuali per i partiti.
2 Verifica inoltre se gli attori politici hanno comunicato tutti i dati e i documenti richiesti dalla legge.
3 I controlli possono svolgersi sul posto.
Il CDF può chiedere agli attori oggetto del controllo di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.
Art. 14Pubblicazione dei dati e dei documenti
1 Il CDF può integrare i dati e i documenti da pubblicare secondo l’articolo 76f LDP con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servano a illustrarli e concretarli.
2 Non sono pubblicati documenti giustificativi, come estratti bancari e ricevute.
3 I termini previsti all’articolo 76f capoverso 2 LDP restano immutati anche se è stabilito un termine supplementare secondo l’articolo 76e capoverso 2 LDP.
4 Il CDF può pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale.
Art. 15Modalità della pubblicazione
1 Al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati.
2 I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento ed è avviato un procedimento penale.
3 Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla.
Art. 16Data di pubblicazione dei dati comunicati dai partiti e dai membri senza partito dell’Assemblea federale
Il CDF pubblica i dati dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale entro il 31 agosto di ogni anno.
Art. 17Durata della pubblicazione e conservazione
1 Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni dalla loro ricezione.
2 La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.
- RS 152.1
Sezione 6: Restituzione di liberalità di provenienza illecita
1 Le liberalità anonime o provenienti dall’estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.
2 Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF determina le modalità della consegna alla Confederazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19Inizio dell’obbligo di rendere pubblici i finanziamenti
1 L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale secondo l’articolo 76b LDP si applica a partire dal 1° gennaio 2023 per l’anno civile 2023.
2 L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l’articolo 76c capoversi 1 e 3 LDP si applica a partire dal 23 ottobre 2022 in vista delle elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati del 22 ottobre 2023.
3 L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l’articolo 76c capoverso 1 LDP si applica a partire dal 4 marzo 2023 in vista della votazione federale del 3 marzo 2024.
Art. 20Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 23 ottobre 2022.