Législation

Ordinanza del 27 agosto 2025 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

RS 161.12Stato 01.01.20263 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); dopo omologazione del 27 agosto 2025 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2024, ordina:

Art. 1Ripartizione dei seggi

Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 53a legislatura è stabilita come segue:

  1. 1.

    Zurigo

36

  1. 14.

    Sciaffusa

  2

  1. 2.

    Berna

23

  1. 15.

    Appenzello Esterno

  1

  1. 3.

    Lucerna

10

  1. 16.

    Appenzello Interno

  1

  1. 4.

    Uri

  1

  1. 17.

    San Gallo

12

  1. 5.

    Svitto

  4

  1. 18.

    Grigioni

  4

  1. 6.

    Obvaldo

  1

  1. 19.

    Argovia

16

  1. 7.

    Nidvaldo

  1

  1. 20.

    Turgovia

  6

  1. 8.

    Glarona

  1

  1. 21.

    Ticino

  8

  1. 9.

    Zugo

  3

  1. 22.

    Vaud

19

  1. 10.

    Friburgo

  8

  1. 23.

    Vallese

  8

  1. 11.

    Soletta

  6

  1. 24.

    Neuchâtel

  4

  1. 12.

    Basilea Città

  4

  1. 25.

    Ginevra

12

  1. 13.

    Basilea Campagna

  7

  1. 26.

    Giura

  2

Art. 2Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° settembre 20211 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 52a legislatura (5 dicembre 2027).

  1. [RU 2021 533]

Art. 3Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 con effetto sino alla fine della 53a legislatura (30 novembre 2031).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).