Législation

Ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

OTDisRS 151.34In vigoreStato 01.07.202415 articoli

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  • RU 2024 198in vigore il 01.07.2024
    modificato: art. 1, 3a, 24, 25 · abrogato: art. 9 a 11, 17 a 23
  • RU 2020 2835in vigore il 01.11.2020
    introdotto: art. 3a
  • RU 2015 3781in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 2, 5 · abrogato: art. 12 a 16
  • RU 2009 5931in vigore il 01.07.2010
    modificato: art. 6, 7

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Scopo e campo d’applicazione1–2
  2. Capitolo 2Requisiti funzionali3–8
  3. Capitolo 3Aiuti finanziari9 a 11–25
  4. Capitolo 4Entrata in vigore26

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis), ordina:

Capitolo 1 Scopo e campo d’applicazione

Art. 1Scopo

1

 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

2

 A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica:

  1. a.

    alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);

  2. b.

    alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

2

 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.1

3

 Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

  1. a.

    gli accessi agli edifici e agli impianti;

  2. b.

    i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);

  3. c.

    i marciapiedi viaggiatori;

  4. d.

    gli sportelli per gli utenti;

  5. e.

    i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza;

  6. f.

    i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;

  7. g.

    i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie;

  8. h.

    la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;

  9. i.

    i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
  2. RS 742.101

Capitolo 2 Requisiti funzionali

Art. 3Principi

1

 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

2

 Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

3

 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

Art. 3aPiattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili1

1

 Un servizio incaricato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

2

 Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.4

3

Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

4

Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

5

 Se una fermata non è di proprietà dell’impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest’ultima dei rispettivi adeguamenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).
  2. RS 742.141.1
  3. Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88.
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

Art. 4Accesso

1

 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

2

 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

3

 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

Art. 5Accesso con mezzi ausiliari

1

 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito:

  1. a.

    alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:

    1. 1.

      di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,

    2. 2.

      di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;

  2. b.

    ai deambulatori.1

2

 Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.

3

 L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

Art. 6Spazi di sosta

1

 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

2

 Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 7Comandi e servizi igienici

1

 Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

2

 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all’età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 8Disposizioni d’esecuzione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

Capitolo 3 Aiuti finanziari

Sezione 1 ...

Sezione 2 …

Sezione 3 Procedura

Art. 24Versamento e restituzione degli aiuti finanziari1

Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
  2. RS 616.1

Art. 25Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziari1

L’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

Capitolo 4 Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).