Législation

Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Commissione per la prevenzione della tortura

RS 150.1In vigoreStato 01.09.202313 articoli

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  • RU 2022 491in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 10

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006, decreta:

Art. 1Oggetto

1

 La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura (Commissione).

2

 La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 19841 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

  1. RS 0.105

Art. 2Compiti

La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. a.

    esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi;

  2. b.

    rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di:

    1. 1.

      migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà,

    2. 2.

      prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

  3. c.

    presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in elaborazione;

  4. d.

    presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico;

  5. e.

    intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coordina le proprie attività con le loro.

Art. 3Privazione della libertà

Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s’intende qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno sta­bilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un’autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso.

Art. 4Statuto

1

 La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.

2

 I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Art. 5Composizione

1

 La Commissione consta di dodici membri.

2

 Essa è composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di privazione della libertà.

3

 I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.

Art. 6Proposta, nomina e durata del mandato

1

 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.

2

 Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.

3

 I membri della Commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.

Art. 7Costituzione e funzionamento

1

 La Commissione si costituisce da sé.

2

 Essa definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro in un regolamento interno.

3

 Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.

4

 Può disporre di una segreteria permanente.

Art. 8Attribuzioni

1

 La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti, segnatamente a informazioni su:

  1. a.

    il numero, l’identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà;

  2. b.

    il numero e l’ubicazione dei luoghi di privazione della libertà;

  3. c.

    il trattamento delle persone private della libertà e le relative condizioni di privazione della libertà;

2

 Ha accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso.

3

 Può intrattenersi, senza testimoni, direttamente o se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.

Art. 9Incombenze delle autorità

1

 Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto annuale d’attività della Commissione.

2

 Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commissione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.

Art. 10Protezione dei dati

1

 La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare pro­tezione e altri dati personali conformemente alla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati, a condizione che ciò sia necessario all’adem­pimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà.2

2

 Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell’in­teressato.

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 8 della LF 25 set. 2020 sulla protezione dei dati del, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 11Segreto d’ufficio e segreto professionale

1

 I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale1.

2

 La Commissione può sciogliere i suoi membri e le persone cui essa fa capo dal segreto d’ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale, per quanto attiene ai segreti loro confidati o da loro appresi nel­l’adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Commissione.

  1. RS 311.0

Art. 12Finanziamento

1

 La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.

2

 I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

3

 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità.

Art. 13Disposizione transitoria

Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.

DCF del 21 ott. 2009 (RU 2009 5443).

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).