L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006, decreta:
1 La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura (Commissione).
2 La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 19841 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
- RS 0.105
La Commissione ha i seguenti compiti:
- a.
esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi;
- b.
rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di:
- 1.
migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà,
- 2.
prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c.
presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in elaborazione;
- d.
presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico;
- e.
intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coordina le proprie attività con le loro.
Art. 3Privazione della libertà
Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s’intende qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un’autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso.
1 La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.
2 I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.
1 La Commissione consta di dodici membri.
2 Essa è composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di privazione della libertà.
3 I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.
Art. 6Proposta, nomina e durata del mandato
1 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.
2 Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.
3 I membri della Commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.
Art. 7Costituzione e funzionamento
1 La Commissione si costituisce da sé.
2 Essa definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro in un regolamento interno.
3 Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.
4 Può disporre di una segreteria permanente.
1 La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti, segnatamente a informazioni su:
- a.
il numero, l’identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà;
- b.
il numero e l’ubicazione dei luoghi di privazione della libertà;
- c.
il trattamento delle persone private della libertà e le relative condizioni di privazione della libertà;
2 Ha accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso.
3 Può intrattenersi, senza testimoni, direttamente o se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.
Art. 9Incombenze delle autorità
1 Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto annuale d’attività della Commissione.
2 Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commissione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.
Art. 10Protezione dei dati
1 La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali conformemente alla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati, a condizione che ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà.2
2 Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell’interessato.
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 8 della LF 25 set. 2020 sulla protezione dei dati del, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 11Segreto d’ufficio e segreto professionale
1 I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale1.
2 La Commissione può sciogliere i suoi membri e le persone cui essa fa capo dal segreto d’ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale, per quanto attiene ai segreti loro confidati o da loro appresi nell’adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Commissione.
- RS 311.0
1 La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.
2 I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità.
Art. 13Disposizione transitoria
Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.
DCF del 21 ott. 2009 (RU 2009 5443).Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010