Législation

Ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (O-ODI-DFAE)

RS 143.116In vigoreStato 01.05.202235 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2022 199in vigore il 01.05.2022
    modificato: art. 11 · introdotto: art. 25
  • RU 2012 697in vigore il 01.03.2012
    modificato: art. 2, 5, 18, 20 · abrogato: art. 17, 19, 21, 34
  • RU 2007 871in vigore il 01.04.2007
    modificato: art. 13, 14, 24

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–5
  2. Capitolo 2: Titolari del passaporto6–16
  3. Capitolo 3: Validità dei passaporti17
  4. Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione18–30
  5. Capitolo 5: Emolumenti e spese31–32
  6. Capitolo 6: Disposizioni finali33–35

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità (ODI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Passaporti diplomatici e di servizio

1

 Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d’ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all’estero.

2

 I passaporti diplomatici e di servizio hanno l’unico scopo di:

  1. a.

    facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero;

  2. b.

    consentire l’annuncio nello Stato accreditatario.

3

 Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.

4

 Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi diplomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.

Art. 2Passaporti ordinari e provvisori1

1

 Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione.

2

 Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.

3

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU 2007 871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 3Cittadinanza svizzera

Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.

Art. 4Impiegati in prova

Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.

Art. 5Autorità competenti

1

 La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d’identità (LDI).2

2

 Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto diplomatico o di servizio (documenti d’identità ufficiali).

3

 Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:

  1. a.

    su domanda;

  2. b.

    in presenza di motivi importanti; e

  3. c.

    se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.

  1. RS 143.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Capitolo 2: Titolari del passaporto

Sezione 1: Passaporto diplomatico

Art. 6Impiegati del DFAE

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:

  1. a.

    agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;

  2. b.

    agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari;

  3. c.

    agli altri impiegati del DFAE occupati all’estero o incaricati di una missione all’estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divisione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale;

  4. d.

    agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispondente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.

Art. 7Impiegati di altri Dipartimenti

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:

  1. a.

    agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici o consolari;

  2. b.

    agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro;

  3. c.

    ai direttori degli uffici federali.

Art. 8Magistrati della Confederazione

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato:

  1. a.

    ai consiglieri federali in carica o in pensione;

  2. b.

    al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.

Art. 9Altre persone

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione:

  1. a.

    al presidente del Consiglio nazionale;

  2. b.

    al presidente del Consiglio degli Stati;

  3. c.

    ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d’Europa;

  4. d.

    ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali;

  5. e.

    al presidente del Tribunale federale;

  6. f.

    ai membri delle Camere federali che viaggiano all’estero per conto del Parlamento;

  7. g.

    agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all’estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale;

  8. h.

    al procuratore generale della Confederazione;

  9. i.

    agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti;

  10. j.

    ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la navigazione sul Reno;

  11. k.

    ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi internazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione;

  12. l.

    alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un’organizzazione o una conferenza internazionali;

  13. m.

    al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I;

  14. n.

    ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II;

  15. o.

    agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti;

  16. p.

    al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera;

  17. q.

    al presidente, al vicepresidente e al terzo membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera;

  18. r.

    al presidente della Commissione svizzera per l’UNESCO.

Sezione 2: Passaporto di servizio

Art. 10Impiegati del DFAE

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego:

  1. a.

    agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi importanti;

  2. b.

    ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.

Art. 11Impiegati di altri Dipartimenti1

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d’impiego agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un passaporto diplomatico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Art. 12Altre persone

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della missione ufficiale all’estero:

  1. a.

    alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adempiere una missione temporanea all’estero che non si svolge presso un governo straniero, un’organizzazione internazionale o una conferenza internazionale;

  2. b.

    ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all’estero;

  3. c.

    al presidente della Direzione e agli impiegati in servizio esterno di Switzerland Global Enterprise;

  4. d.

    al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia;

  5. e.

    al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.

Sezione 3: Passaporti per congiunti

Art. 13Passaporto diplomatico1

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato:

  1. a.

    al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettera a e 8;

  2. b.

    al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a;

  3. c.

    ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;

  4. d.

    ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

Art. 14Passaporto di servizio1

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato:

  1. a.

    al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11;

  2. b.

    al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;

  3. c.

    ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età;

  4. d.

    ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

Art. 15Partner

1

 È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.

2

 Vi è convivenza quando:

  1. a.

    il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune; e

  2. b.

    il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all’estero.

3

 Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l’effettiva esistenza e la durata della convivenza.

Sezione 4 Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata

Art. 16Eccezioni

La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all’anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli articoli 9 e 12 per una durata illimitata.

Capitolo 3: Validità dei passaporti

Art. 17

1

 I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:

  1. a.

    dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età;

  2. b.

    cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età;

  3. c.

    ...

1bis

 ...1

2

 I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.

3

 La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.

4

 La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del documento.

5

 La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.

6

 Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU 2007 871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione

Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio

Art. 181

1

 Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono applicabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.

2

 La Direzione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 191

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 20Presenza personale1

1

 Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.

2

 La Direzione verifica l’identità del richiedente.

3

 Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 211

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 22Contenuto dei passaporti

Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.

Art. 23Passaporti sostitutivi

1

 In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi).

2

 Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti immediatamente e spontaneamente alla Direzione.

Art. 24Deposito dei passaporti svizzeri ordinari

1

 Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.1

2

 La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

Art. 25Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio

1

Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Direzione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.

2

 Il coniuge, il partner registrato o il partner del titolare del passaporto non possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio per viaggi professionali. Devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.1

3

 I figli e i figli in formazione del titolare del passaporto che non vivono nella sua stessa economia domestica possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio soltanto a scopo di visita al titolare del passaporto o di viaggi in comune con lui; prima e dopo il viaggio devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all’estero.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

Art. 26Consegna

1

 Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.

2

 La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.

Sezione 2: Perdita

Art. 27Denuncia della perdita

1

 Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediatamente la perdita alla Direzione.

2

 La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.

3

 Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possibile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio.

4

 La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all’Ufficio federale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d’oggetti RIPOL.

Art. 28Passaporti perduti e ritrovati

1

 La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita.

2

 I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l’Ufficio federale di polizia.

Sezione 3: Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità

Art. 29Restituzione e ritiro

1

 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:

  1. a.

    le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI1);

  2. b.

    un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);

  3. c.

    contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);

  4. d.

    non è più valido;

  5. e.

    si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio;

  6. f.

    il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.

2

 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:

  1. a.

    il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);

  2. b.

    si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;

  3. c.

    il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.

  1. RS 143.1

Art. 30Dichiarazione di nullità

Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all’invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non valido il passaporto e ordinarne l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL.

Capitolo 5: Emolumenti e spese

Art. 31Emolumenti

I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.

Art. 32Spese

1

 Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.

2

 Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.

3

 Sono spese i costi secondo l’articolo 49 capoverso 2 ODI.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33Diritto previgente: abrogazione

Non pubblicato nella RU.

Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 1998 sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.

Art. 341

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

Art. 35Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).