Législation

Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI)

RS 143.1 · LDI · 21 articoli

Legge sui documenti d'identità (RS 143.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (21 articoli)

Art. 1, Documenti d’identità

1 Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d’identità per ogni tipo di documento. 2 I documenti d’identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l’ide…

Art. 2, Contenuto del documento d’identità

1 Ogni documento d’identità deve contenere i seguenti dati: a. cognome ufficiale; b. nome(i); c. sesso; d. data di nascita; e. luogo d’origine; f. cittadinanza; g. statura; h. firma; i. fotografia;…

Art. 2 a, Sicurezza e lettura del microchip

1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici. 2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stat…

Art. 3, Durata di validità

La validità dei documenti d’identità è limitata nel tempo. Il Consiglio federale disciplina la durata della validità.…

Art. 4

1 In Svizzera i documenti d’identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni. Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il Cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del…

Art. 4 a, Domande di carte d’identità presso il Comune di domicilio

1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d’identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato…

Art. 5

1 Chi vuole ottenere un documento d’identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all’estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del docu…

Art. 6

1 I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d’identità, compresa l’iden­tità del richiedente, e le inoltrano all’autorità cantonale di rilascio. 1bis L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle dom…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).