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Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo)

RS 142.318Non più in vigoreStato 01.01.202312 articoli

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  • RU 2022 830in vigore il 01.01.2023
    introdotto: art. 12
  • RU 2021 897in vigore il 01.01.2022
    introdotto: art. 12
  • RU 2021 381in vigore il 01.07.2021
    introdotto: art. 12
  • RU 2020 3715in vigore il 02.10.2020
    introdotto: art. 12
  • RU 2020 2575in vigore il 07.07.2020
    modificato: art. 4 · introdotto: art. 12

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto e scopo1
  2. Sezione 2: Centri federali2–3
  3. Sezione 3Interrogazioni nelle procedure d’asilo e di allontanamento4–6
  4. Sezione 4Ulteriori disposizioni relative alle procedure d’asilo e di allontanamento di prima istanza7–8
  5. Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento9
  6. Sezione 6: Termini di ricorso nella procedura celere10
  7. Sezione 7: Disposizione transitoria11
  8. Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità12

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l’asilo e lo svolgimento delle procedure d’asilo.

Sezione 2: Centri federali

Art. 2Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione

1

 Gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere riutilizzati conformemente all’articolo 24c capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi) senza interruzione. Le esigenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) hanno tuttavia la priorità.

2

 Il termine per l’annuncio secondo l’articolo 24c capoverso 4 LAsi è ridotto a cinque giorni.

  1. RS 142.31

Art. 3Utilizzo non soggetto ad approvazione di edifici e infrastrutture civili per l’alloggio di richiedenti l’asilo o lo svolgimento di procedure d’asilo

1

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può attuare senza necessità di approvazione i seguenti progetti temporanei, a condizione che siano necessari per alloggiare richiedenti l’asilo o per svolgere procedure d’asilo e non limitino in modo grave alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi:

  1. a.

    modifiche o cambiamenti di destinazione di edifici o infrastrutture civili di proprietà della Confederazione o locati da quest’ultima. Le esigenze del DDPS hanno tuttavia la priorità;

  2. b.

    edificazione di costruzioni mobiliari nel luogo di ubicazione dei centri della Confederazione o, previa consultazione dei Comuni interessati, in altri luoghi idonei.

2

 I casi in cui sussistono dubbi circa l’applicabilità del capoverso 1 devono essere sottoposti per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno due giorni prima dell’avvio dei lavori.

Sezione 3 Interrogazioni nelle procedure d’asilo e di allontanamento

Art. 4Principio

1

 Il numero di persone che durante la procedura d’asilo sono presenti alle interrogazioni nel medesimo locale dev’essere limitato in modo da rispettare le pertinenti prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2

 Il richiedente l’asilo e la persona della SEM incaricata dell’interrogazione sono presenti nel medesimo locale. Se necessario per motivi sanitari in relazione al coronavirus, il richiedente l’asilo e la persona incaricata dell’interrogazione possono eccezionalmente essere presenti in locali separati della SEM e l’interrogazione può svolgersi mediante ausili tecnici.1

3

 Le altre persone coinvolte nell’interrogazione possono rimanere in un altro locale della SEM e parteciparvi utilizzando ausili tecnici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 7 lug. 2020 (RU 2020 2575).

Art. 5Partecipazione di altre persone

RS 142.31

Le persone di cui all’articolo 29 capoverso 2 LAsi possono partecipare a un’in­terrogazione nel medesimo locale a condizione che le prescrizioni dell’UFSP continuino a essere rispettate. È applicabile l’articolo 4 capoverso 3.

Art. 6Partecipazione del rappresentante legale, di persone con procura e di rappresentanti delle istituzioni di soccorso

1

 Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all’aeropor­to nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un’interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus, l’interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante.

2

 Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell’articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 19981 e della persona con procura designata dal richiedente stesso.

  1. RU 1999 2262

Sezione 4 Ulteriori disposizioni relative alle procedure d’asilo e di allontanamento di prima istanza

Art. 7Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

Se, nel caso di richiedenti l’asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all’articolo 12a capoverso 2 LAsi1 in ragione della situazione connessa al coronavirus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l’asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazione il giorno stesso.

  1. RS 142.31

Art. 8Termini procedurali di prima istanza

RS 142.31

I termini procedurali di prima istanza di cui all’articolo 37 LAsi possono essere superati in modo adeguato se necessario in ragione della situazione connessa al coronavirus.

Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento

Art. 9Termini di partenza

1

 Il termine di partenza nella procedura celere è compreso tra sette e 30 giorni.

2

 L’esecutività dell’allontanamento e la durata del termine di partenza delle persone allontanate in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino1 sono rette dall’articolo 45 capoverso 3 LAsi2. Il termine di partenza può essere prorogato fino a 30 giorni. Sono fatte salve le disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

3

 Oltre alle circostanze particolari menzionate nell’articolo 45 capoverso 2bis LAsi, occorre impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza inizialmente impartito se la situazione straordinaria connessa al coronavirus lo esige. Questa proroga è applicabile anche nei casi di cui al capoverso 2.

  1. Gli Acc. sono elencati nell’all. 1 LAsi (RS 142.31).
  2. RS 142.31

Sezione 6: Termini di ricorso nella procedura celere

Art. 10

Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso 4 LAsi1 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

  1. RS 142.31

Sezione 7: Disposizione transitoria

Art. 11

1

 Gli articoli 4–6 non sono applicabili alle procedure per le quali è già stata impartita un’interrogazione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

 Alla scadenza della validità della presente ordinanza, i progetti temporanei attuati senza obbligo di approvazione in virtù dell’articolo 3 devono essere sottoposti alla procedura di approvazione dei piani. Gli oggetti in questione possono continuare a essere utilizzati senza approvazione fino al passaggio in giudicato della decisione dell’autorità di approvazione.

Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 12

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00.

2

 Gli articoli 4–6 entrano in vigore il 6 aprile 2020 alle ore 00.00.

3

 La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, sino al 6 luglio 2020.

4

 Gli articoli 2 e 3 si applicano sino al 6 agosto 2020.

5

 La durata di validità di cui ai capoversi 3 e 4 è prorogata fino al 1° ottobre 2020.1

6

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.2

7

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2021.3

8

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.4

9

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 30 giugno 2024.5

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 7 lug. 2020 (RU 2020 2575).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 2 ott. 2020 (RU 2020 3715).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 381).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 897).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 830).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).