Art. 1
La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l’asilo e lo svolgimento delle procedure d’asilo.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
La presente ordinanza stabilisce, in considerazione della diffusione del coronavirus (COVID-19), i provvedimenti necessari per garantire un alloggio adeguato dei richiedenti l’asilo e lo svolgimento delle procedure d’asilo.
Gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere riutilizzati conformemente all’articolo 24c capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi) senza interruzione. Le esigenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) hanno tuttavia la priorità.
Il termine per l’annuncio secondo l’articolo 24c capoverso 4 LAsi è ridotto a cinque giorni.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può attuare senza necessità di approvazione i seguenti progetti temporanei, a condizione che siano necessari per alloggiare richiedenti l’asilo o per svolgere procedure d’asilo e non limitino in modo grave alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi:
modifiche o cambiamenti di destinazione di edifici o infrastrutture civili di proprietà della Confederazione o locati da quest’ultima. Le esigenze del DDPS hanno tuttavia la priorità;
edificazione di costruzioni mobiliari nel luogo di ubicazione dei centri della Confederazione o, previa consultazione dei Comuni interessati, in altri luoghi idonei.
I casi in cui sussistono dubbi circa l’applicabilità del capoverso 1 devono essere sottoposti per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno due giorni prima dell’avvio dei lavori.
Il numero di persone che durante la procedura d’asilo sono presenti alle interrogazioni nel medesimo locale dev’essere limitato in modo da rispettare le pertinenti prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Il richiedente l’asilo e la persona della SEM incaricata dell’interrogazione sono presenti nel medesimo locale. Se necessario per motivi sanitari in relazione al coronavirus, il richiedente l’asilo e la persona incaricata dell’interrogazione possono eccezionalmente essere presenti in locali separati della SEM e l’interrogazione può svolgersi mediante ausili tecnici.1
Le altre persone coinvolte nell’interrogazione possono rimanere in un altro locale della SEM e parteciparvi utilizzando ausili tecnici.
Le persone di cui all’articolo 29 capoverso 2 LAsi possono partecipare a un’interrogazione nel medesimo locale a condizione che le prescrizioni dell’UFSP continuino a essere rispettate. È applicabile l’articolo 4 capoverso 3.
Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all’aeroporto nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un’interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus, l’interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante.
Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell’articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 19981 e della persona con procura designata dal richiedente stesso.
Se, nel caso di richiedenti l’asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all’articolo 12a capoverso 2 LAsi1 in ragione della situazione connessa al coronavirus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l’asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazione il giorno stesso.
I termini procedurali di prima istanza di cui all’articolo 37 LAsi possono essere superati in modo adeguato se necessario in ragione della situazione connessa al coronavirus.
Il termine di partenza nella procedura celere è compreso tra sette e 30 giorni.
L’esecutività dell’allontanamento e la durata del termine di partenza delle persone allontanate in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino1 sono rette dall’articolo 45 capoverso 3 LAsi2. Il termine di partenza può essere prorogato fino a 30 giorni. Sono fatte salve le disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.
Oltre alle circostanze particolari menzionate nell’articolo 45 capoverso 2bis LAsi, occorre impartire un termine di partenza più lungo o prorogare il termine di partenza inizialmente impartito se la situazione straordinaria connessa al coronavirus lo esige. Questa proroga è applicabile anche nei casi di cui al capoverso 2.
Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso 4 LAsi1 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Gli articoli 4–6 non sono applicabili alle procedure per le quali è già stata impartita un’interrogazione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Alla scadenza della validità della presente ordinanza, i progetti temporanei attuati senza obbligo di approvazione in virtù dell’articolo 3 devono essere sottoposti alla procedura di approvazione dei piani. Gli oggetti in questione possono continuare a essere utilizzati senza approvazione fino al passaggio in giudicato della decisione dell’autorità di approvazione.
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.00.
Gli articoli 4–6 entrano in vigore il 6 aprile 2020 alle ore 00.00.
La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, sino al 6 luglio 2020.
Gli articoli 2 e 3 si applicano sino al 6 agosto 2020.
La durata di validità di cui ai capoversi 3 e 4 è prorogata fino al 1° ottobre 2020.1
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.2
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2021.3
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.4
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 30 giugno 2024.5
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).