Législation

Ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015 concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione

RS 142.201.1In vigoreStato 01.04.20257 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2022 661atto di base OA-DFGPin vigore il 01.02.2023
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l’articolo 85 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), ordina:

Art. 1Soggiorno con attività lucrativa1

Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):

  1. a.

    le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su:

    1. 1.

      l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI,

    2. 2.

      ...

    3. 3.

      l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI),

    4. 4.

      l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI),

    5. 5.

      l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI),

    6. 6.

      la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI,

    7. 7.

      l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26a LStrI,

    8. 8.

      i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o

    9. 9.

      i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI);

  2. b.

    le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

Art. 2Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:

  1. a.

    il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l’elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente;

  2. b.

    il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI);

  3. c.

    il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI);

  4. d.

    il permesso di dimora per affiliati in vista d’adozione (art. 48 LStrI);

  5. e.

    ...

Art. 3Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

  1. a.

    il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;

  2. b.

    il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  3. c.

    il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera;

  4. d.

    il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore;

  5. e.

    ...

  6. f.

    il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

  7. g.

    ...

  1. RS 0.101

Art. 4Proroga del permesso di dimora in casi particolari

Sono sottoposte per approvazione alla SEM:

  1. a.

    la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;

  2. b.

    la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA);

  3. c.

    la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  4. d.

    la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI);

  5. e.

    la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell’Acc. del 21 giu. 19991 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]);

  6. f.

    la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che ha esercitato un’attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia;

  7. g.

    ...

  1. RS 0.142.112.681

Art. 5Deroghe alle condizioni d’ammissione

(art. 30 cpv. 2 LStrI)

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

  1. a.

    il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);

  2. b.

    il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);

  3. c.

    il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);

  4. d.

    il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);

  5. e.

    il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA);

  6. f.

    il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA);

  7. g.

    il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);

  8. h.

    il rilascio di un permesso di dimora nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);

  9. i.

    il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA);

  10. j.

    il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all’estero (art. 51 OASA);

  11. k.

    il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all’estero in virtù dell’articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.

Art. 6Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:

  1. a.

    il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;

  2. b.

    il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);

  3. c.

    il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);

  4. d.

    il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC1);

  5. e.

    ...

  6. f.

    il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC);

  7. g.

    il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).

  1. RS 0.142.112.681

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).