Législation

Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)

LFPCRS 138.1In vigoreStato 02.12.20198 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1997, decreta:

Art. 1Principio

1

 I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che concernono le loro competenze o i loro interessi essenziali.

2

 Gli interessi essenziali dei Cantoni sono in questione segnatamente quando la politica estera della Confederazione tocca loro competenze.

3

 La partecipazione dei Cantoni non deve pregiudicare la capacità d’azione della Confederazione in politica estera.

Art. 2Scopo della partecipazione

La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende:

  1. a.

    garantire la considerazione degli interessi dei Cantoni nella preparazione e applicazione delle decisioni della Confederazione in materia di politica estera;

  2. b.

    contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali;

  3. c.

    fornire un sostegno interno alla politica estera della Confederazione.

Art. 3Informazione dei Cantoni

1

 La partecipazione presuppone la reciproca informazione.

2

 La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti in materia di politica estera che concernono loro interessi essenziali.

3

 L’informazione sulla politica estera della Confederazione deve essere impostata in modo tale da facilitare ai Cantoni l’apporto del loro contributo ad un più solido sostegno interno della politica estera della Confederazione.

Art. 4Consultazione dei Cantoni

1

 Nella fase preparatoria di decisioni di politica estera che concernono competenze o interessi cantonali essenziali, la Confederazione consulta i Cantoni, sempre che questi lo domandino. La Confederazione può anche consultare i Cantoni di propria iniziativa.

2

 Prima di aprire i negoziati, il Consiglio federale consulta di regola i Cantoni. Questa consultazione completa la procedura di consultazione in materia di trattati internazionali.

3

 Il Consiglio federale tiene conto dei pareri dei Cantoni. Qualora siano implicate le competenze dei Cantoni, i pareri di questi ultimi vanno particolarmente considerati. Se il Consiglio federale si scosta dai pareri dei Cantoni, comunica loro le ragioni determinanti di questa scelta.

Art. 5Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato

1

 Qualora progetti di politica estera tocchino le competenze dei Cantoni, per la preparazione dei mandati di negoziato e di regola anche nei negoziati stessi il Consiglio federale invita a partecipare rappresentanti dei Cantoni.

2

 Il Consiglio federale può invitare a partecipare rappresentanti dei Cantoni anche se le competenze dei Cantoni non sono toccate.

3

 I rappresentanti sono proposti dai Cantoni e designati dalla Confederazione.

Art. 6Confidenzialità delle informazioni

Il trattamento confidenziale delle informazioni dev’essere garantito.

Art. 7Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionale

Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti.

Art. 8Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 24 mag. 2000 (RU 2000 1479).

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2000

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 02.12.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).