Législation

Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

RS 131.234 · 244 articoli

Cost.-GE (RS 131.234) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (244 articoli)

Art. 1, Repubblica e Cantone di Ginevra

1 La Repubblica di Ginevra è uno Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà. 2 È uno dei Cantoni sovrani della Confederazione Svizzera…

Art. 2, Esercizio della sovranità

1 La sovranità appartiene al Popolo, che l’esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della sup…

Art. 3, Laicità

1 Lo Stato è laico. Osserva la neutralità religiosa. 2 Non stipendia né sovvenziona alcuna attività di culto. 3 Le autorità curano le relazioni con le comunità religiose.…

Art. 4, Territorio

Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione. È costituito da Comuni.…

Art. 5, Lingua

1 La lingua ufficiale è il francese. 2 Lo Stato promuove l’insegnamento e l’uso della lingua francese. Ne garantisce la tutela.…

Art. 6, Diritto di cittadinanza

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza ginevrina.…

Art. 7, Stemma e motto

1 Lo stemma della Repubblica e Cantone di Ginevra rappresenta la fusione dell’aquila nera con testa coronata su fondo giallo e della chiave d’oro su fondo rosso. Il cimiero rappresenta un sole che si leva sul bordo sup…

Art. 8, Scopi

La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s’impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).