Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995
RS 131.224.1 · 125 articoli
Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995 (RS 131.224.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 101b, modificato in vigore dal 26.11.2023
- Art. 2, modificato in vigore dal 26.11.2023
- Art. 63, modificato in vigore dal 01.06.2015
- Art. 61, modificato in vigore dal 01.06.2015
- Art. 63, modificato in vigore dal 01.06.2015
- Art. 61b, modificato in vigore dal 01.06.2015
Estratto del testo (125 articoli)
1 Il Cantone di Appenzello Esterno è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale. 2 Esso è un membro indipendente della Confederazione Svizzera e coopera con la Confederazione, con gli altri Can…
Il Cantone di Appenzello Esterno è suddiviso in Comuni. La legge disciplina l’esistenza e il territorio dei Comuni.…
1 La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale. 2 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.…
La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.…
1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. 2 Nessuno può essere discriminato, segnatamente a causa del sesso, dell’età, della razza, del colore della pelle, della lingua, dell’origine, d…
1 Donne e uomini hanno pari diritti. 2 Essi hanno diritto alla stessa formazione e a un salario uguale per un lavoro di uguale valore, nonché pari accesso alla funzione pubblica. 3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’…
1 La libertà di credo e di coscienza e il suo esercizio sono garantiti. 2 Nessuno può essere costretto a compiere un atto religioso o a professare una data fede.…
1 La protezione dall’arbitrarietà dei poteri pubblici e la protezione della buona fede sono garantite. 2 Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
