Législation

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

RS 131.222.2 · 162 articoli

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984 (RS 131.222.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (162 articoli)

§ 1, Statuto del Cantone

§ 1 Statuto del Cantone 1 Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera. 2 Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti. 3 Le…

§ 2, Forma democratica dello Stato

§ 2 Forma democratica dello Stato 1 Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo. 2 Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.…

§ 3 Accettata nella votazione popolare del 14 giu. 2015 , in vigore dal 1° ott. 2016. Garanzia dell’AF del 27 set. 2016 ( FF 2016 7115 art. 2 3273 )., Collaborazione intercantonale e regionale

§ 3 Accettata nella votazione popolare del 14 giu. 2015 , in vigore dal 1° ott. 2016. Garanzia dell’AF del 27 set. 2016 ( FF 2016 7115 art. 2 3273 ). Collaborazione intercantonale e regionale 1 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s’…

§ 4, Vincolatività al diritto e alla legge

§ 4 Vincolatività al diritto e alla legge 1 Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge. 2 Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato. 3 Le autorità e i privati si comportano secon…

§ 5, Dignità umana

§ 5 Dignità umana 1 La dignità umana è inviolabile. 2 Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.…

§ 6, Diritti di libertà

§ 6 Diritti di libertà 1 Lo Stato protegge i diritti di libertà. 2 Sono in particolare garantiti: a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. la libertà di credo e di coscienza; c. la libertà d’i…

§ 7, Uguaglianza giuridica

§ 7 Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. 2 Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione social…

§ 8, Parità dei sessi

§ 8 Parità dei sessi 1 Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità. 2 Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).