Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984
RS 131.222.2 · 162 articoli
Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984 (RS 131.222.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- § 131, modificato in vigore dal 20.11.2023
- § 88 Accepté en , modificato in vigore dal 01.08.2022
- § 67, modificato in vigore dal 01.08.2022
- § 43 Accepté en , modificato in vigore dal 01.04.2019
- § 72, modificato in vigore dal 01.11.2018
- § 31, modificato in vigore dal 01.01.2018
Estratto del testo (162 articoli)
§ 1 Statuto del Cantone 1 Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera. 2 Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti. 3 Le…
§ 2 Forma democratica dello Stato 1 Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo. 2 Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.…
§ 3 Accettata nella votazione popolare del 14 giu. 2015 , in vigore dal 1° ott. 2016. Garanzia dell’AF del 27 set. 2016 ( FF 2016 7115 art. 2 3273 ). Collaborazione intercantonale e regionale 1 Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s’…
§ 4 Vincolatività al diritto e alla legge 1 Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge. 2 Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato. 3 Le autorità e i privati si comportano secon…
§ 5 Dignità umana 1 La dignità umana è inviolabile. 2 Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.…
§ 6 Diritti di libertà 1 Lo Stato protegge i diritti di libertà. 2 Sono in particolare garantiti: a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. la libertà di credo e di coscienza; c. la libertà d’i…
§ 7 Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. 2 Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione social…
§ 8 Parità dei sessi 1 Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità. 2 Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
