Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005
RS 131.222.1 · 151 articoli
Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005 (RS 131.222.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- § 16a Accepté en, modificato in vigore dal 19.01.2023
- § 15, modificato in vigore dal 19.01.2023
- § 89, modificato in vigore dal 30.12.2015
- § 150 Accepté en, modificato in vigore dal 30.12.2015
- § 46, modificato in vigore dal 30.12.2015
- § 44, modificato in vigore dal 15.03.2015
Estratto del testo (151 articoli)
§ 1 1 Il Cantone di Basilea Città è un Stato di diritto liberale, democratico e sociale. 2 Il potere dello Stato risiede nel Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.…
§ 2 1 Il Cantone di Basilea Città è uno Stato membro della Confederazione Svizzera. 2 Esso: a. partecipa a forgiare il divenire della Confederazione salvaguardando i suoi propri interessi; b. sostiene la Confederazione nell’adempimento dei…
§ 3 1 Le autorità del Cantone di Basilea Città s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità degli altri Cantoni, segnatamente del Cantone di Basi…
§ 4 Il Cantone di Basilea Città persegue una cooperazione intercantonale e transfrontaliera tra i parlamenti e promuove a tal fine la creazione di istituzioni comuni.…
§ 5 1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. 2 L’attività dello Stato dev’essere improntata all’interesse pubblico ed essere proporzionata. 3 Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buon…
§ 6 1 Ognuno è tenuto a rispettare l’ordinamento giuridico. 2 Ognuno è responsabile di se stesso, nonché verso gli altri e verso l’ambiente. 3 Ognuno contribuisce secondo le sue forze a far fronte ai compiti che si pongono nello Stato e nel…
§ 7 La dignità umana è inviolabile e ha preminenza su tutti i diritti fondamentali. Ognuno è tenuto a rispettarla.…
§ 8 1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. 2 Nessuno dev’essere discriminato a causa segnatamente della sua razza, del suo sesso, della sua età, della sua lingua, delle sue caratteristiche genetiche, della sua origine etnica e sociale, del…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
