Législation

Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

RS 131.221 · 152 articoli

Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 (RS 131.221) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (152 articoli)

Art. 1, Il Cantone in quanto Stato membro della Confederazione

1 Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. 2 Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli d…

Art. 2, Rapporti con gli altri Cantoni

1 Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune. 2 Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.…

Art. 3, Rapporti con i Comuni

1 Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni. 2 La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.…

Art. 4, Ordinamento fondamentale democratico

Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.…

Art. 5, Vincolatività alla Costituzione e alla legge

1 Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica…

Art. 6, Protezione della dignità umana

La dignità umana è intangibile.…

Art. 7, Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.…

Art. 8, Libertà personale e tutela della sfera privata

1 La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 2 La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione d…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).