Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986
RS 131.221 · 152 articoli
Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 (RS 131.221) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 99, modificato in vigore dal 01.01.2025
- Art. 105, modificato in vigore dal 01.08.2022
- Art. 105, modificato in vigore dal 01.08.2022
- Art. 105, modificato in vigore dal 01.08.2022
- Art. 105, modificato in vigore dal 01.01.2014
- Art. 58, modificato in vigore dal 01.08.2013
Estratto del testo (152 articoli)
1 Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. 2 Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli d…
1 Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune. 2 Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.…
1 Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni. 2 La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.…
Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.…
1 Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica…
La dignità umana è intangibile.…
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.…
1 La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 2 La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione d…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
