Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894
RS 131.218 · 76 articoli
Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894 (RS 131.218) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- § 29a Accepté, modificato in vigore dal 27.09.2024
- § 27, modificato in vigore dal 23.06.2018
- § 20, modificato in vigore dal 02.11.2013
- § 20, modificato in vigore dal 02.11.2013
- § 20, modificato in vigore dal 02.11.2013
- § 38 Accepté , modificato in vigore dal 02.11.2013
Estratto del testo (76 articoli)
§ 1 Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev’essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.…
§ 2 1 Le leggi e ordinanze esistenti, per quanto non contrarie alla presente Costituzione, rimangono in vigore fino alla loro modifica da parte dell’autorità competente. 2 Le leggi contrarie alla presente Costituzione devono essere immediat…
§ 3 Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.…
§ 4…
§ 5 1 Immediatamente dopo l’accettazione della presente Costituzione, il Gran Consiglio stabilisce quando le autorità ivi previste debbano essere elette e determina la durata iniziale del mandato. 2 Le elezioni delle autorità politiche e gi…
§ 6…
§ 7 La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all’inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.…
§ 8 I segretari comunali eletti alle urne prima dell’entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
