Législation

Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

RS 131.218 · 76 articoli

Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894 (RS 131.218) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (76 articoli)

§ 1

§ 1 Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev’essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.…

§ 2

§ 2 1 Le leggi e ordinanze esistenti, per quanto non contrarie alla presente Costituzione, rimangono in vigore fino alla loro modifica da parte dell’autorità competente. 2 Le leggi contrarie alla presente Costituzione devono essere immediat…

§ 3

§ 3 Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.…

§ 4

§ 4…

§ 5

§ 5 1 Immediatamente dopo l’accettazione della presente Costituzione, il Gran Consiglio stabilisce quando le autorità ivi previste debbano essere elette e determina la durata iniziale del mandato. 2 Le elezioni delle autorità politiche e gi…

§ 6

§ 6…

§ 7

§ 7 La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all’inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.…

§ 8

§ 8 I segretari comunali eletti alle urne prima dell’entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).