Législation

Ordinanza del 7 marzo 2025 sulla cibersicurezza (OCS)

OCSRS 128.51Stato 01.04.202519 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Ciberstrategia nazionale2
  3. Sezione 3Compiti dell’UFCS3–7
  4. Sezione 4Scambio di informazioni8–11
  5. Sezione 5Obbligo di segnalazione12–17
  6. Sezione 6Disposizioni finali18–19

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 74c e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i principi e l’elaborazione della Ciberstrategia nazionale (CSN);

  2. b.

    i compiti dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS);

  3. c.

    lo scambio di informazioni per la protezione dai ciberincidenti e dalle ciberminacce tra l’UFCS e le autorità nonché le organizzazioni;

  4. d.

    l’obbligo di segnalazione in caso di ciberattacchi.

Sezione 2 Ciberstrategia nazionale

Art. 2

1

 La CSN definisce i punti seguenti:

  1. a.

    il quadro strategico per la prevenzione nell’ambito della cibersicurezza;

  2. b.

    l’individuazione tempestiva delle ciberminacce;

  3. c.

    le possibilità di reazione e la resilienza in caso di incidenti;

  4. d.

    la lotta alla cibercriminalità;

  5. e.

    la cooperazione internazionale.

2

 L’UFCS elabora la CSN unitamente ai rappresentanti dei Cantoni, del settore economico, della società, dei gestori di infrastrutture critiche, del mondo scientifico, della società, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Sezione 3 Compiti dell’UFCS

Art. 3Richieste sui titolari

Per avvisare autorità, organizzazioni e persone interessate nel caso di una ciberminaccia imminente o di un ciberattacco in corso, l’UFCS può richiedere ai gestori dei registri dei nomi di dominio che rientrano nella competenza della Confederazione i dati di contatto dei titolari dei nomi di dominio.

Art. 4Analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce

1

 L’UFCS gestisce un team nazionale di risposta alle emergenze informatiche; quest’ultimo svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    sostegno nella gestione tecnica di ciberincidenti;

  2. b.

    analisi di questioni tecniche;

  3. c.

    identificazione e valutazione di ciberminacce.

2

 Per l’analisi dei ciberincidenti e delle ciberminacce, gestisce un’infrastruttura resiliente, indipendente dal resto dell’informatica della Confederazione.

Art. 5Priorizzazione della consulenza e del sostegno in caso di ciberattacchi

1

 Se la richiesta di consulenza e sostegno in caso di ciberattacco supera le capacità dell’UFCS, quest’ultimo può stabilire priorità per quanto riguarda la consulenza e il sostegno in relazione ai tempi e all’entità.

2

 A tale riguardo tiene conto della sicurezza e dell’ordine pubblici, del benessere della popolazione e del funzionamento dell’economia.

Art. 6Comunicazione delle vulnerabilità

1

 L’UFCS garantisce che le vulnerabilità a livello di hardware e di software siano comunicate in modo coordinato; al riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2

 Fissa al produttore dell’hardware o del software interessato un termine di 90 giorni per eliminare le vulnerabilità.

3

 Può accorciare questo termine se una vulnerabilità:

  1. a.

    mette a rischio il corretto funzionamento di infrastrutture critiche;

  2. b.

    concerne sistemi molto diffusi; o

  3. c.

    è impiegata per un ciberattacco o può essere sfruttata in modo particolarmente semplice per un ciberattacco.

4

 Può prolungare il termine fissato se l’eliminazione della vulnerabilità si rivela particolarmente complessa.

5

 Può già informare i gestori di infrastrutture critiche prima che le vulnerabilità vengano comunicate o eliminate.

6

 Informa immediatamente l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) delle vulnerabilità rilevate negli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 3 lettera d della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni.

7

 I capoversi 1–4 non si applicano alle vulnerabilità che l’UFCOM constata e segnala all’UFCS nell’ambito dei suoi controlli di vigilanza (art. 36–40 dell’ordinanza del 25 novembre 20152 sugli impianti di telecomunicazione).

  1. RS 784.10
  2. RS 784.101.2

Art. 7Sostegno alle autorità

L’UFCS fornisce sostegno alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nello sviluppo, nell’attuazione e nella verifica degli standard e delle regolamentazioni in materia di cibersicurezza.

Sezione 4 Scambio di informazioni

Art. 8Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni e sistemi d’informazione per lo scambio automatico

1

 Hanno accesso al sistema di comunicazione dell’UFCS per lo scambio sicuro delle informazioni tutti i gestori di infrastrutture critiche assoggettati all’obbligo di segnalazione nonché le organizzazioni con sede in Svizzera e le autorità.

2

 L’UFCS mette a disposizione dei gestori di infrastrutture critiche le informazioni tecniche secondo l’articolo 74 capoverso 2 lettera b LSIn su ciberminacce e ciberincidenti attraverso sistemi di informazione per lo scambio automatico.

3

 L’UFCS è responsabile della sicurezza del sistema di comunicazione come pure dei sistemi d’informazione e della liceità del trattamento dei dati.

Art. 9Registrazione

1

 Per utilizzare il sistema di comunicazione le organizzazioni e le autorità devono registrarsi. Devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento nei dati registrati.

2

 La registrazione deve contenere almeno i dati seguenti:

  1. a.

    ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo;

  2. b.

    persona di contatto.

Art. 10Fornitori di servizi

1

 I gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori di servizi che forniscono prestazioni nel settore della cibersicurezza per conto di tali gestori e che vogliono partecipare allo scambio di informazioni.

2

 I fornitori di servizi devono registrarsi indicando la ragione sociale o il nome come pure i dati della persona di contatto.

Art. 11Trasmissione e utilizzo delle informazioni

1

 In occasione della trasmissione di informazioni le organizzazioni e le autorità registrate stabiliscono a chi l’UFCS può a sua volta trasmettere le informazioni sul sistema di comunicazione per lo scambio sicuro di informazioni, sempreché la trasmissione delle informazioni sia contemplata dalla legge.

2

 L’UFCS decide in merito alla pubblicazione delle informazioni autorizzate.

3

 I destinatari delle informazioni devono garantire la protezione delle informazioni.

4

 I fornitori di servizi registrati di gestori di infrastrutture critiche possono utilizzare le informazioni che ricevono esclusivamente per la protezione delle infrastrutture critiche.

Sezione 5 Obbligo di segnalazione

Art. 12Eccezioni all’obbligo di segnalazione

1

 Le seguenti autorità e organizzazioni sono esentate dall’obbligo di segnalazione alle seguenti condizioni:

  1. a.

    le scuole universitarie di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera a LSIn: con meno di 2000 studenti;

  2. b.

    le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera d LSIn, a condizione che:

    1. 1.

      in qualità di gestori di rete, produttori di energia elettrica, gestori di impianti elettrici di stoccaggio o di fornitori di servizi nell’ambito dell’elettricità secondo l’articolo 5a capoverso 1 e l’allegato 1a dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) non siano tenute a rispettare né il livello di protezione A né il livello di protezione B, o

    2. 2.

      in qualità di esercenti di gasdotti secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta presentino negli ultimi cinque anni una media di energia trasportata inferiore a 400 GWh all’anno;

  3. c.

    le imprese ferroviarie come pure le imprese che gestiscono impianti di trasporto a fune, linee filoviarie, autobus e battelli di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera m LSIn, a condizione che:

    1. 1.

      non siano incaricate di assumere compiti sistemici (art. 37 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie [Lferr]),

    2. 2.

      siano titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ma non forniscono alcuna offerta di trasporto ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 28–31c LTV),

    3. 3.

      dispongano di una concessione d’infrastruttura di cui all’articolo 5 Lferr che però non è stata rilasciata poiché sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura (art. 6 cpv. 1 lett. a Lferr);

  4. d.

    le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera n LSIn, a condizione che:

    1. 1.

      secondo gli articoli 2 e 4 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2035 oppure secondo l’articolo 2 e l’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/16456, non debbano realizzare alcun sistema di gestione della sicurezza delle informazioni,

    2. 2.

      non debbano applicare le direttive di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/19987 nel loro programma di sicurezza secondo gli articoli 2, 12, 13 o 14 del regolamento (CE) n. 300/20088;

  5. e.

    i fornitori e i gestori di servizi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera t LSIn, a condizione che non forniscano le loro prestazioni in parte o interamente dietro compenso a favore di terzi.

2

 Le autorità e le organizzazioni di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere g, h, l e p LSIn sono esentate dall’obbligo di segnalazione se nel settore interessato occupano meno di 50 persone e se la loro cifra d’affari annua o il loro totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di franchi.

  1. RS 734.71
  2. RS 746.12
  3. RS 742.101
  4. RS 745.1
  5. Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione del 27 ottobre 2022 che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  6. Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione del 14 luglio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  7. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
  8. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 13Trasmissione di documentazione per l’accertamento dell’obbligo di segnalazione

Le autorità e le organizzazioni interessate devono mettere a disposizione dell’UFCS tutti i documenti necessari per fornire informazioni in merito all’assoggettamento all’obbligo di segnalazione.

Art. 14Ciberattacchi da segnalare

1

 Il funzionamento di un’infrastruttura critica è considerato compromesso se:

  1. a.

    i collaboratori o terzi sono interessati da interruzioni del sistema; o

  2. b.

    l’organizzazione o l’autorità interessata può mantenere le proprie attività soltanto con l’aiuto di piani d’emergenza.

2

 Vi è una manipolazione o una fuga di informazioni se:

  1. a.

    informazioni rilevanti per le attività aziendali vengono consultate, modificate o comunicate da persone non autorizzate; o

  2. b.

    è stata effettuata una segnalazione di violazioni della sicurezza dei dati secondo l’articolo 24 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.

3

 Un ciberattacco è considerato non identificato per un periodo prolungato se l’incidente si è verificato più di 90 giorni prima.

4

 Un ciberattacco è considerato connesso ai reati di estorsione, minaccia o coazione se suddetti reati sono rivolti contro un’autorità o un’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione oppure contro persone che lavorano per tale autorità o organizzazione assoggettata.

  1. RS 235.1

Art. 15Contenuto della segnalazione

1

 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 74e capoverso 2 LSIn, la segnalazione deve contenere le seguenti informazioni sul ciberattacco:

  1. a.

    data e ora in cui è stato rilevato l’attacco;

  2. b.

    data e ora in cui è stato compiuto l’attacco; e

  3. c.

    indicazioni sull’aggressore.

2

 Deve inoltre contenere informazioni che indichino se l’attacco era connesso ai reati di estorsione, minaccia o coazione e se è stata sporta una denuncia penale.

3

 Deve contenere le seguenti informazioni sulle ripercussioni del ciberattacco:

  1. a.

    grado di compromissione della disponibilità, dell’integrità e della confidenzialità delle informazioni; e

  2. b.

    ripercussioni del ciberattacco sul funzionamento dell’organizzazione o dell’autorità.

4

 Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, deve contenere anche le seguenti informazioni sull’autorità o sull’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione:

  1. a.

    ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo; e

  2. b.

    dati di contatto della persona che effettua la segnalazione.

Art. 16Termine per registrare la segnalazione

1

 Se entro il termine di segnalazione di 24 ore dopo la scoperta del ciberattacco non sono note tutte le informazioni necessarie, l’UFCS concede all’autorità o all’organizzazione interessata un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

2

 Se entro la scadenza del termine non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l’UFCS chiede all’autorità o all’organizzazione interessata di completarle immediatamente o di confermare che le informazioni non sono disponibili.

Art. 17Trasmissione della segnalazione

1

 Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, quest’ultimo informa la persona o le persone di contatto di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b di aver ricevuto la segnalazione e del suo contenuto.

2

 Una o più organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione possono decidere di affidare la procedura di segnalazione, singolarmente o collettivamente, a una terza organizzazione.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 18Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

Allegati

  • Modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).