Législation

Ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OIIS)

RS 124 · OIIS · 16 articoli

Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza (RS 124) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (16 articoli)

Art. 1, Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle autorità federali (autorità committenti) che impiegano un’impresa di sicurezza privata (impresa) per l’esecuzione di compiti di protezione in Svizzera o all’estero. 2 Sono…

Art. 2, Base legale

L’autorità committente può delegare a un’impresa l’esecuzione di un compito di protezione soltanto se lo prevede una base legale.…

Art. 3, Consultazione

1 L’autorità committente che impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in Svizzera consulta l’incaricato della sicurezza del suo dipartimento. 2 L’autorità committente che impiega un’impresa per l’ese…

Art. 4, Requisiti dell’impresa

1 Prima di impiegare un’impresa, l’autorità committente deve assicurarsi che questa: a. offra le garanzie necessarie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del personale; b. abbia una…

Art. 5, Formazione del personale

1 L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere e che comprenda in particolare i seguenti temi: a. diritti…

Art. 6, Identificabilità del personale

L’autorità committente si assicura che il personale sia identificabile nell’esercizio della sua funzione.…

Art. 7, Equipaggiamento del personale in Svizzera

1 L’autorità committente disciplina contrattualmente se il personale debba portare un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità. 2 Essa si assicura che il person…

Art. 8, Equipaggiamento del personale all’estero

1 In linea di principio il personale non è armato. 2 Se la situazione all’estero esige eccezionalmente che il personale porti un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di n…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).