I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo, convengono quanto segue:
Articolo introduttivo
- i)
Il Fondo monetario internazionale è costituito e funziona in conformità delle norme del presente statuto, quali sono state adottate in origine e quali risultano dalle successive modifiche.
- ii)
Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso tiene un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuisce il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
- iii)
Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente statuto vengono effettuate attraverso il Conto generale che comprende, in conformità delle norme del presente statuto, il Conto delle risorse generali, il Conto speciale dei versamenti e il Conto degli investimenti; tuttavia le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo vengono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.
Gli scopi del Fondo monetario sono seguenti:
- i)
promuovere la cooperazione monetaria internazionale attraverso un’istituzione permanente che mette a disposizione un meccanismo di consultazione e collaborazione per quel che riguarda i problemi monetari internazionali;
- ii)
facilitare l’espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale e contribuire così ad istaurare e mantenere elevati livelli di occupazione e di reddito reale e a sviluppare le risorse produttive di tutti gli Stati membri, obiettivi principali della politica economica;
- iii)
promuovere la stabilità dei cambi, mantenere tra gli Stati membri dei regimi di cambio ordinati ed evitare svalutazioni competitive dei tassi di cambio;
- iv)
aiutare a stabilire un sistema multilaterale di pagamenti relativi alle transazioni correnti tra gli Stati membri e ad eliminare le restrizioni valutarie che limitano la crescita del commercio internazionale;
- v)
assicurare agli Stati membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale;
- vi)
conformemente a quanto sopra, ridurre la durata e l’ampiezza degli squilibri delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispira agli scopi enunciati in questo articolo.
Sezione 1: Membri originari
Sono membri originari del Fondo gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazione Unite ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945.
Sezione 2: Altri membri
Altri Stati possono aderire al Fondo nel rispetto dei tempi e delle condizioni prescritte dal Consiglio dei governatori. Queste condizioni, comprese le modalità di sottoscrizione, sono basate su principi consoni a quanto si applica agli Stati già membri.
Art. IIIQuote e sottoscrizioni
Sezione 1: Quote e versamento delle sottoscrizioni
Ad ogni Stato membro è assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote degli Stati membri rappresentati alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Uniti ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945 figurano nell’allegato A. Le quote degli altri Stati membri sono determinate dal Consiglio dei governatori. La sottoscrizione di ogni Stato membro è uguale alla sua quota e è versata integralmente al Fondo presso il depositario appropriato.
Sezione 2: Revisione delle quote
- a)
Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei governatori effettua una revisione generale delle quote degli Stati membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne propone la modifica. Esso può anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta dello Stato interessato, la modifica della sua quota.
- b)
Il Fondo può proporre in qualsiasi momento un aumento delle quote degli Stati che erano già membri il 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a questa data, per un ammontare cumulato non superiore a quanto trasferito, secondo il disposto dell’articolo V, sezione 12, commi f) i) e j) dal Conto speciale dei versamenti al Conto delle risorse generali.
- c)
Per qualsiasi modifica delle quota è necessaria la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
- d)
Nessuna quota viene modificata senza il consenso dello Stato membro interessato e prima che sia effettuato il versamento, a meno che non si consideri che esso già avvenuto, secondo quanto disposto alla sezione 3, coma b) del presente articolo.
Sezione 3: Versamenti in caso di modifica delle quote
- a)
Lo Stato membro, che abbia dato il suo assenso all’aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, versa al Fondo, entro un lasso di tempo da questo determinato, il venticinque per cento in diritti speciali di prelievo; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può prescrivere che il versamento venga effettuato, su una base identica per tutti gli Stati membri, per intero o parzialmente, in valute di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, oppure nella moneta dello stesso Stato membro. Lo Stato non partecipante versa nelle monete di altri Stati membri, specificati dal Fondo, previo il loro consenso, la percentuale di aumento che i partecipanti devono versare in diritti speciali di prelievo. Lo Stato membro versa il resto dell’aumento della quota in moneta propria. Nessun pagamento effettuato da uno Stato membro, conformemente a quanto qui disposto, può avere come effetto di portare le disponibilità del Fondo nella moneta di uno Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale sarebbero soggette a provvigioni ai sensi dell’articolo V, sezione 8, comma b) numero ii).
- b)
Si assume che ogni Stato membro, che abbia dato il suo assenso all’aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, abbia versato al Fondo la sottoscrizione di importo uguale a questo aumento.
- c)
Se uno Stato membro accettata una riduzione della propria quota, il Fondo gli versa entro sessanta giorni dalla data dell’accettazione, un importo pari alla riduzione. Il versamento è effettuato nella moneta dello Stato membro e in diritti speciali di prelievo o in monete di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, in proporzione tale da evitare che le disponibilità del Fondo nella moneta dello Stato membro risultino inferiori alla nuova quota; resta inteso peraltro che, in circostanze eccezionali, il Fondo, nell’effettuare un versamento ad uno Stato membro, può ridurre le proprie disponibilità in questa valuta ad un livello inferiore alla nuova quota.
- d)
È necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi per qualsiasi decisione presa in applicazione del comma a) di cui sopra, fatta eccezione per la determinazione della scadenza e la specificazione delle monete in virtù di questa disposizione.
Sezione 4: Sostituzione della valuta con titoli
Il Fondo accetta da ogni membro, in sostituzione di quell’importo della valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali che non ritiene necessario per le proprie operazioni e transazioni, buoni od altre obbligazioni emessi dallo Stato membro o dal depositario designato conformemente all’articolo XIII, sezione 2. Questi titoli sono non trasferibili, infruttiferi e sono pagati a vista al loro valore nominale, accreditandoli sul conto del Fondo presso il depositario designato. Le disposizioni della presente sezione si applicano non solo alla valuta utilizzata per il pagamento della sottoscrizione, ma anche a qualsiasi altra valuta dovuta al Fondo o acquistata da questo, e iscritta nel Conto delle risorse generali.
Art. IVObblighi relativi al regime dei cambi
Sezione 1: Obblighi generali degli Stati membri.
Riconosciuto che lo scopo principale del sistema monetario internazionale è di forgiare un contesto tale da facilitare lo scambio di beni, servizi e capitali tra gli Stati, favorendo una crescita economica equilibrata, e che un obiettivo prioritario è quello di garantire il mantenimento delle condizioni di base ordinate, necessarie alla stabilità economica e finanziaria, ogni Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri stati membri per garantire un regime di cambi ordinato e promuovere un sistema stabile di tasso di cambio. In particolare ogni Stato membro:
- i)
si impegna ad orientare la propria politica economica e finanziaria verso la crescita economica ordinata nel rispetto di una ragionevole stabilità dei prezzi, tenendo debitamente conto della propria specifica situazione;
- ii)
cerca di promuovere la stabilità, favorendo condizioni di base economiche e finanziarie ordinate e un sistema monetario che non provochi tensioni;
- iii)
evita di manipolare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale allo scopo di impedire l’aggiustamento effettivo delle bilance dei pagamenti o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti nei confronti degli altri Stati membri; e
- iv)
adotta politiche di cambio compatibili con gli impegni previsti nella presente sezione.
Sezione 2: Disposizioni generali sui cambi
- a)
Ogni Stato membro notifica al Fondo, entro trenta giorni dalla data del secondo emendamento del presente statuto, il regime di cambi che intende adottare in osservanza degli impegni di cui alla sezione 1 del presente articolo e notifica immediatamente al Fondo qualsiasi modifica del proprio regime di cambi.
- b)
Nell’ambito di un sistema monetario internazionale del tipo in vigore il primo gennaio 1976, le disposizioni in fatto di cambi possono essere le seguenti:
- i)
mantenimento da parte di uno Stato membro del valore della sua moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di un altro denominatore, diverso dall’oro;
- ii)
meccanismi di cooperazione, in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore delle loro monete in riferimento al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri; oppure
- iii)
altre disposizioni di cambio scelte dallo Stato membro.
- c)
Allo scopo di tener conto dell’evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, adottare disposizioni generali di cambio, senza limitare la libertà degli Stati membri quanto alla scelta dei regimi di cambi conformi agli obiettivi e agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.
Sezione 3: Sorveglianza delle politiche di cambio
- a)
Il Fondo sorveglia il sistema monetario internazionale per assicurarne l’operazionalità nonché il modo in cui ogni Stato adempie agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.
- b)
Per adempie alle funzioni descritte al comma a) del presente articolo, il Fondo esercita una ferma sorveglianza sulle politiche di cambio degli Stati membri e adotta principi specifici per guidare gli Stati membri nella condotta di queste politiche. Ogni stato membro fornisce al Fondo le informazioni necessarie a questa sorveglianza e, su richiesta del Fondo, conduce consultazioni con il Fondo stesso riguardo a queste politiche. I principi adottati dal fondo sono compatibili con i meccanismi di cooperazione in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore della loro moneta rispetto al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri, come pure con altre disposizioni di cambio scelte da uno Stato membro, conformemente agli scopi del Fondo e a quanto disposto dalla sezione 1 del presente articolo. I principi rispettano gli indirizzi sociali e politici interni degli Stati membri e, nella loro applicazione, il Fondo tiene nel debito conto la situazione particolare di ogni Stato membro.
Sezione 4: Parità
Il Fondo può decidere, alla maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, che le condizioni economiche internazionali permettono l’introduzione di un sistema generalizzato di cambi basato su parità stabili ma aggiustabili. Il Fondo adotta una simile decisione in considerazione della stabilità fondamentale dell’economia mondiale e, allo scopo, tiene conto dell’evoluzione dei prezzi e dei tassi di crescita economica degli Stati membri. La decisione è presa inoltre alla luce dell’evoluzione del sistema monetario internazionale, riferendosi in particolare alle fonti di liquidità e, per assicurare l’operazionalità di un sistema di parità, alle disposizioni ai sensi delle quali tanto gli Stati membri con un surplus della bilancia dei pagamenti, quanto gli Stati con un deficit della bilancia dei pagamenti debbono adottare misure tempestive, efficaci e simmetriche per raggiungere il riequilibrio e, tenendo conto dei dispositivi di intervento e di trattamento degli squilibri. Nel prendere una simile decisione, il Fondo notifica agli Stati membri che diventano applicabili le disposizioni dell’allegato C.
Sezione 5: Pluralità delle monete sul territorio di uno Stato membro
- a)
Si presume che le decisioni relative alla moneta di uno Stato membro, adottate dallo Stato membro in conformità delle disposizioni del presente articolo si applichino alle diverse monete aventi corso nei territori per i quali lo Stato membro ha accettato il presente statuto, conformemente all’articolo XXXI, sezione 2, comma g), a meno che lo Stato membro non dichiari che la decisione riguarda esclusivamente la moneta metropolitana, ovvero una o più monete specificate ovvero l’una e le altre.
- b)
Si presume che le decisioni adottate dal Fondo, conformemente alle disposizioni del presente articolo, si applichino a tutte le monete degli Stati membri cui fa riferimento il comma a) di cui sopra, salvo dichiarazione contraria del Fondo.
Art. VOperazioni e transazioni del Fondo
Sezione 1: Istituzioni finanziarie pubbliche che trattano con il Fondo
Gli Stati membri trattano con il Fondo esclusivamente tramite il loro Tesoro, la loro Banca centrale e il loro fondo di stabilizzazione dei cambi o ogni altra istituzione finanziaria pubblica analoga e il Fondo tratta solo con gli stessi organismi o per il loro tramite.
Sezione 2: Limitazione delle operazioni e transazioni del Fondo
- a)
Salvo disposizione diversa del presente statuto, le transazioni per conto del Fondo si limitano alle transazioni aventi lo scopo di fornire allo Stato membro, dietro sua richiesta, i diritti speciali di prelievo o le valute di altri Stati membri provenienti dalle risorse generali del Fondo, depositati sul Conto delle risorse generali in cambio della valuta dello Stato membro che desidera effettuare l’acquisto.
- b)
Se richiesto, il Fondo può decidere di fornire servizi finanziari e tecnici, conformemente ai suoi scopi, in particolare amministrare risorse versate dagli Stati membri. Le operazioni legate alla prestazione di questi servizi finanziari non sono effettuate a nome del Fondo. I servizi indicati in questo comma non impongono agli Stati membri alcun obbligo senza il loro consenso.
Sezione 3: Condizioni che regolano l’uso delle risorse generali del Fondo
- a)
Il Fondo adotta le politiche di impiego delle proprie risorse generali, in particolare in materia di accordi stand-by o di dispositivi analoghi e, per problemi specifici di bilancia dei pagamenti, può adottare politiche specifiche che aiutino gli Stati membri a superare le difficoltà di riequilibro della bilancia dei pagamenti, conformemente alle disposizioni del presente statuto e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell’impiego delle risorse generali del Fondo.
- b)
Ogni Stato membro è autorizzato a comperare dal Fondo le valute di altri Stati membri contro un importo equivalente nella propria moneta alle seguenti condizioni:
- i)
l’utilizzazione delle risorse del Fondo da parte dello Stato membro sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di questi disposizioni;
- ii)
lo Stato membro dichiari necessario l’acquisto a causa della situazione della sua bilancia dei pagamenti, delle sue riserve o dell’andamento delle sue riserve;
- iii)
l’acquisto proposto venga effettuato entro la quota di riserva oppure non abbia l’effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro acquirente a più del duecento per cento della sua quota;
- iv)
il Fondo non abbia dichiarato in precedenza che, in applicazione del presente articolo, sezione 5, dell’articolo VI, sezione 1, o dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a), lo Stato membro richiedente è decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.
- c)
Il Fondo prende in esame qualunque richiesta di acquisto per determinare se l’acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non possono essere contestati acquisti proposti nella quota di riserva.
- d)
Nello stabilire politiche e procedure di indicazione delle valute da vendere, il Fondo tiene conto, in consultazione con gli Stati membri, della situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve degli Stati membri e degli sviluppi sul mercato dei cambi come pure dell’auspicabilità di giungere col tempo a posizioni equilibrate presso il Fondo; resta inteso che, se un membro dichiara che si propone di acquistare la valuta di un altro Stato membro perché desidera ottenere un importo equivalente della propria valuta offerto dall’altro Stato membro, è autorizzato ad acquistare la moneta dell’altro Stato membro a meno che il Fondo non abbia notificato, ai sensi della sezione 3 dell’articolo VII, che le sue disponibilità della valuta domanda sono divenute scarse.
e)
i)
ogni Stato membro garantisce che le disponibilità nella propria moneta acquistate presso il Fondo sono averi in una valuta convertibile di fatto o che possono essere scambiati al momento dell’acquisto in una valuta convertibile di fatto di sua scelta, a un tasso di cambio tra le due valute equivalente al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell’articolo XIX, sezione 7, comma a);
- ii)
ogni Stato membro, la cui moneta è acquistata dal Fondo oppure è ricevuta in cambio di una valuta acquistata dal Fondo, collabora con il Fondo e con altri Stati membri per rendere possibile lo scambio delle suddette disponibilità nella propria moneta, al momento dell’acquisto, contro le monete convertibili di fatto di altri Stati membri;
- iii)
lo scambio, di cui al comma i) precedente, di una valuta che non è convertibile di fatto è effettuato dallo Stato membro di cui si acquista la valuta, a meno che lo Stato membro e l’altro Stato membro acquirente non abbiano convenuto un’altra procedura;
- iv)
uno Stato membro che acquista al Fondo la valuta convertibile di fatto di un altro Stato membro e che desidera scambiarla al momento dell’acquisto contro un’altra valuta convertibile di fatto procede allo scambio con altro Stato membro, se questo gliene presenta richiesta. Lo scambio viene effettuato contro una valuta convertibile di fatto, scelta dall’altro Stato membro al tasso di cambio di cui al comma i) precedente.
- f)
Conformemente alle politiche e alle procedure adottate, il Fondo può convenire di fornire ad un partecipante, che effettua un acquisto ai sensi di questa sezione, diritti speciali di prelievo al posto di valute di altri Stati membri.
Sezione 4: Dispensa
Il Fondo può, a sua discrezione e in termini che salvaguardano i propri interessi, derogare all’applicazione di ognuna delle condizioni prescritte dalla sezione 3, commi b) numeri iii) e iv) del presente articolo specialmente nel caso di membri che in passato non abbiano fatto un uso esteso e continuato delle risorse generali del Fondo. Per accordare una simile dispensa, tiene conto del carattere periodico o eccezionale dei bisogni dello Stato membro che presenta la richiesta. Il Fondo considera inoltre ogni offerta di garanzia sotto forma di titoli accettabili, che abbiano un valore ritenuto dal Fondo sufficiente a salvaguardare i propri interessi e può subordinare la concessione della dispensa alla costituzione di una simile garanzia.
Sezione 5: Divieto di utilizzazione delle risorse generali del Fondo
Se il Fondo reputa che uno Stato membro fa uso delle risorse generali in modo contrario ai suoi scopi, gli invia un rapporto che presenta il proprio rilievo, fissandogli una scadenza adeguata per la risposta. Dopo l’invio di questo rapporto allo Stato membro, il Fondo può limitare l’utilizzo delle sue risorse generali da parte di tale Stato membro. Se il Fondo non riceve risposta entro la scadenza fissata o giudica la risposta insoddisfacente, può continuare a limitare l’utilizzazione delle sue risorse generali da parte dello Stato membro o, dopo un preavviso ragionevole, dichiarare lo Stato membro decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.
Sezione 6: Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo
- a)
Il Fondo può accettare diritti speciali di prelievo da un partecipante contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri.
- b)
Il Fondo può fornire ad un partecipante, a sua richiesta, diritti speciali di prelievo contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri. Queste transazioni non debbono avere l’effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigioni, ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
- c)
Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione sono scelte in conformità delle politiche che accolgono i principi enunciati al presente articolo, sezione 3, comma d) o alla sezione 7, comma i). Il Fondo può prender parte alle transazioni di cui alla presente sezione solo a condizione che lo Stato membro la cui valuta è fornita o accettata acconsenta a questo impegno della sua valuta.
Sezione 7: Riacquisto da parte di uno Stato membro delle disponibilità nella propria moneta detenute dal Fondo
- a)
Ogni Stato membro è autorizzato a riacquistare in ogni momento le disponibilità del Fondo nella propria moneta che sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b).
- b)
Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b), quando la sua bilancia dei pagamenti e la posizione di riserva migliorano, deve normalmente riacquistare le disponibilità del Fondo nella propria moneta derivanti dall’acquisto e soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Deve riacquistare queste disponibilità se il Fondo, in conformità della politica di riacquisto adottata e previa consultazione dello Stato membro, dichiara che esso deve riacquistare queste disponibilità per l’avvenuto miglioramento della bilancia dei pagamenti e delle sue riserve.
- c)
Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, deve riacquistare, entro cinque anni dalla data di acquisto, le disponibilità del Fondo nella propria moneta, soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Il Fondo può prescrivere che lo Stato membro effettui il riacquisto frazionato nel periodo compreso fra tre e cinque anni dalla data di acquisto. Il Fondo può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, modificare la durata dei periodi di riacquisto prevista al presente comma c), ma il periodo fissato si applica a tutti gli Stati membri.
- d)
Il Fondo può decidere, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, di adottare periodi diversi da quelli previsti al presente articolo, comma c) uguali per tutti gli Stati membri, per il riacquisto delle disponibilità nella propria moneta acquisite dal Fondo nell’ambito di una politica speciale di impiego delle sue risorse generali.
- e)
Ogni Stato membro riacquista, in conformità delle politiche adottate dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, le disponibilità nella propria moneta che non derivano da acquisti e sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
- f)
Una decisione che, nell’ambito di una politica relativa all’impiego delle risorse generali del Fondo, prescriva un periodo di riacquisto ai sensi del presente articolo, commi c) o d) inferiore a quello in vigore secondo questa politica, si applica solo alle disponibilità acquisite dal Fondo in data successiva all’entrata in vigore di tale decisione.
- g)
Il Fondo può, a richiesta di uno Stato membro, differire la data di esecuzione dell’obbligo di riacquisto ma non oltre il periodo massimo prescritto ai commi c) o d) del presente articolo, o in seguito a politiche adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo, comma e), a meno che il Fondo non decida, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, che un periodo più lungo, compatibile con l’impiego temporaneo delle risorse generali del Fondo, si giustifichi in ragione delle eccezionali difficoltà che causerebbe allo Stato membro l’esecuzione dell’obbligo di riacquisto entro i termini impartiti.
- h)
In aggiunta alle politiche di cui alla sezione 3, comma d) del presente articolo, il Fondo può definire altre politiche che, previa consultazione con lo Stato membro, gli consentano di vendere, ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b) le sue disponibilità nella valuta dello Stato membro che non siano state riacquistate in conformità della presente sezione, senza che ciò costituisca impedimento per qualsiasi misura che il Fondo può essere autorizzato ad adottare in virtù di ogni altra disposizione del presente statuto.
- i)
I riacquisti ai sensi della presente sezione vengono effettuati in diritti speciali di prelievo o nelle valute di altri Stati membri indicate dal Fondo. Il Fondo decide le politiche e le procedure di indicazione delle valute utilizzabili dagli Stati membri per i riacquisti, tenendo conto dei principi enunciati nel presente articolo, sezione 3, comma d). I riacquisti non debbono avere l’effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
j)
i)
Se la valuta di uno Stato membro indicata dal Fondo in conformità del presente articolo, comma i) non è una moneta convertibile di fatto, questo Stato membro garantisce che lo Stato membro che procede al riacquisto può ottenerla, al momento del riacquisto, contro una moneta convertibile di fatto scelta dallo Stato membro la cui moneta è stata indicata. Lo scambio di monete ai sensi della presente disposizione si effettua ad un tasso di cambio tra le due monete che equivale al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell’articolo XIX, sezione 7, comma a).
- ii)
Gli Stati membri, le cui monete sono indicate dal Fondo ai fini del riacquisto, collaborano con il Fondo e con altri Stati membri per permettere agli Stati membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la moneta indicata in cambio delle monete convertibili di fatto di altri Stati membri.
- iii)
Lo scambio ai sensi del presente comma j), numero i) si effettua con lo Stato membro la cui moneta è indicata a meno che quest’ultimo e lo Stato membro che procede al riacquisto non concordino un’altra procedura.
- iv)
Se uno Stato membro che procede al riacquisto desidera ottenere, al momento del riacquisto, la moneta convertibile di fatto di un altro Stato membro indicata dal Fondo ai sensi del precedente comma i), deve, se lo chiede un terzo Stato membro, ottenere dall’altro Stato membro questa valuta in cambio di una valuta convertibile di fatto, al tasso di cambio di cui al precedente comma j) numero i). Il Fondo può adottare disposizioni relative alla moneta convertibile di fatto da fornire in uno scambio.
Sezione 8: Provvigioni
a)
i)
Lo Stato membro che acquisti dal Fondo, in cambio di moneta propria, diritti speciali di prelievo o valuta di un altro Stato membro in deposito sul Conto delle riserve generali paga al Fondo una provvigione, fatta salva la facoltà del Fondo di percepire su tutti gli acquisti nella quota di riserva una provvigione inferiore a quella sulle altre quote. La provvigione percepita sugli acquisti nella quota di riserva è inferiore allo 0,5 per cento.
- ii)
Il Fondo può decidere di percepire una provvigione sugli accordi stand‑by o altri accordi analoghi. Il Fondo può decidere che la provvigione dovuta su un accordo stand‑by possa essere compensata dalla provvigione riscossa ai sensi del numero i) precedente sugli acquisti effettuati nell’ambito dell’accordo summenzionato.
- b)
Il Fondo percepisce provvigioni sulla media dei saldi quotidiani nelle valute degli Stati membri depositati sul Conto delle riserve generali, nella misura in cui tali saldi:
- i)
sono stati acquisiti nell’ambito di una politica per la quale è prevista un’esclusione ai sensi dell’articolo XXX, comma c); oppure
- ii)
superano il valore della quota dopo l’esclusione degli importi di cui al precedente numero i).
I tassi delle provvigioni sono aumentati di norma a intervalli predeterminati durante il periodo nel quale sono detenuti i saldi.
- c)
Se uno Stato membro non procede ad un riacquisto che deve effettuare ai sensi della sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo aver consultato lo Stato membro interessato a proposito della riduzione delle proprie disponibilità nella sua valuta, può imporre qualsiasi provvigione che giudichi appropriata sulle proprie disponibilità nella valuta dello Stato membro che avrebbe dovuto riacquistarle.
- d)
Per determinare i tassi delle provvigioni percepite ai sensi dei precedenti commi a) e b), uguali per tutti gli Stati membri, e le provvigioni percepite ai sensi del predecente comma c) è necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
- e)
Uno Stato membro paga tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; resta inteso che, in circostanze eccezionali, il Fondo può autorizzare uno Stato membro a pagare le provvigioni in valute di altri Stati membri indicate dal Fondo stesso, previa consultazione con gli Stati membri interessati, o nella sua moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro non devono superare, a seguito dei versamenti effettuati da altri Stati membri in virtù della presente disposizione, il livello a partire dal quale sono soggette a provvigione secondo il disposto del precedente comma b) numero ii).
Sezione 9: Remunerazione
- a)
Il Fondo corrisponde una remunerazione sull’ammontare costituito dall’eccedenza della percentuale della quota di uno Stato membro, determinato secondo il comma b) o il comma c) precedente, in rapporto alla media dei saldi quotidiani delle disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, diversi dalle disponibilità derivanti da acquisti effettuati nell’ambito di una politica che è stata oggetto di esclusione ai sensi dell’articolo XXX, comma c). Il tasso di remunerazione, fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, è uniforme per tutti gli Stati membri e non deve essere superiore al tasso d’interesse di cui all’articolo XX, sezione 3 né inferiore ai quattro quinti di questo tasso. Nel fissare il tasso di remunerazione, il Fondo tiene conto dei tassi delle provvigioni riscosse ai sensi dell’articolo V, sezione 8, comma b).
- b)
La percentuale della quota applicabile ai fini del precedente comma a) è:
- i)
per ogni Stato che aveva aderito al Fondo prima del secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota corrispondente al settantacinque per cento della quota alla data del secondo emendamento del presente statuto; per ogni Stato che ha aderito al Fondo dopo il secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali delle quote che si applicano agli altri Stati membri alla data alla quale lo Stato ha aderito al Fondo, per il totale delle quote degli altri Stati membri alla stessa data; più
- ii)
gli importi versati al Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell’articolo III, sezione 3, comma a); meno
- iii)
gli importi ricevuti dal Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell’articolo III, sezione 3, comma a).
- c)
A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può aumentare l’ultima percentuale della quota applicabile ad ogni Stato membro, ai fini del precedente comma a), portandolo a:
- i)
una percentuale non superiore al cento per cento, che viene determinata per ogni Stato membro sulla base di criteri uguali per tutti gli Stati membri, oppure
- ii)
il cento per cento per tutti gli Stati membri.
- d)
La remunerazione è corrisposta in diritti speciali di prelievo, fatta salva la facoltà del Fondo o dello Stato membro di decidere che il pagamento avvenga nella valuta di questo.
Sezione 10: Computo
- a)
Il valore degli attivi del Fondo depositati sul Conto generale è espresso in diritti speciali di prelievo.
- b)
Tutti i computi relativi alle valute degli Stati membri ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente statuto, diverse da quelle dell’articolo IV e dell’allegato C, si effettuano ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute ai sensi della sezione 11 del presente articolo.
- c)
Nei calcoli destinati a determinare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente statuto, gli importi di valuta rispetto alla quota non viene computata la valuta depositata sul Conto speciale dei versamenti e sul Conto degli investimenti.
Sezione 11: Mantenimento del valore
- a)
Il valore delle valute degli Stati membri depositate sul Conto delle risorse generali è mantenuta costante in termini di diritti speciali di prelievo in conformità dei tassi di cambio ai sensi dell’articolo XIX, sezione 7, comma a).
- b)
Si procede ad un aggiustamento delle disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro ai sensi della presente sezione quando questa valuta è utilizzata in una operazione o transazione tra il Fondo e un altro Stato membro nonché ogni volta che il Fondo lo decida o lo Stato membro lo chieda. I pagamenti relativi ad un aggiustamento, ricevuti o effettuati dal Fondo, hanno luogo entro un lasso di tempo ragionevole, determinato dal Fondo, successivo alla data dell’aggiustamento, o ad un altro momento, se lo Stato membro lo chiede.
Sezione 12: Altre operazioni e transazioni
- a)
Nelle politiche e decisioni che adotta in applicazione delle disposizioni della presente sezione, il Fondo tiene debito conto degli obiettivi enunciati all’articolo VIII, sezione 7 e dell’obiettivo che consiste nell’evitare di influenzare il prezzo sul mercato dell’oro o di stabilirne un prezzo fisso.
- b)
Tutte le decisioni del Fondo di effettuare le operazioni o le transazioni previste ai seguenti commi c), d) ed e) sono adottate a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
- c)
Il Fondo può vendere oro contro valuta di uno Stato membro, previa consultazione dello Stato membro in cambio della cui moneta l’oro deve essere venduto; resta inteso che la vendita non deve produrre l’effetto, senza l’assenso dello Stato in questione, di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii); resta inteso inoltre che, a richiesta dello Stato membro, il Fondo scambia, al momento della vendita, la valuta ricevuta con la valuta di un altro Stato membro, in proporzioni atte a evitare di superare tale livello. Lo scambio di una valuta contro la valuta di un altro Stato membro ha luogo previa consultazione di questo e non deve produrre l’effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi dei presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii). Il Fondo adotta politiche e procedure relative agli scambi che tengono conto dei principi applicati ai sensi del presente articolo, sezione 7, comma i). Le vendite ad uno Stato membro ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
- d)
Il Fondo può accettare in pagamento dagli Stati membri oro al posto di diritti speciali di prelievo o di valuta per tutte le operazioni o transazioni autorizzate dal presente statuto. I pagamenti ricevuti dal Fondo ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
- e)
Il Fondo può vendere l’oro detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto agli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975 che accettino di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro, conformemente al precedente comma c) ai fini del seguente comma f) numero ii), può vendere ad ogni Stato membro in via di sviluppo che accetta di acquistarlo quel quantitativo di oro che, se venduto conformemente al precedente comma c), avrebbe procurato la plusvalenza che gli si sarebbe potuta distribuire ai sensi del seguente comma f) numero iii). L’oro, destinato ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, gli è venduto quando viene reintegrato nel suo diritto, a meno che il Fondo non decida di venderglielo prima. La vendita di oro ad uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del presente comma e) si effettua scambiando la sua moneta a un prezzo equivalente al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino.
- f)
Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l’oro da esso detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto, il prodotto della vendita che equivale al momento della vendita a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino è versato sul Conto delle risorse generali mentre, a meno che il Fondo non decida diversamente ai sensi del seguente comma g), qualsiasi eccedenza è depositata sul Conto speciale dei versamenti. Gli attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti sono tenuti separati dagli attivi degli altri conti del Conto generale e possono essere utilizzati in ogni momento per:
- i)
effettuare trasferimenti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato nelle operazioni e transazioni autorizzate dalle disposizioni del presente statuto diverse da quelle della presente sezione; ovvero
- ii)
per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente statuto ma compatibili con gli scopi del Fondo. Un aiuto ai fini della bilancia dei pagamenti può essere accordato a condizioni speciali, ai sensi del presente numero ii), agli Stati membri in via di sviluppo che si trovino in situazione difficile, al riguardo, il Fondo tiene conto del livello del reddito pro capite;
- iii)
per distribuzioni agli Stati membri in via di sviluppo, che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data, di qualsiasi parte degli attivi che il Fondo decida di impiegare ai fini del precedente numero ii) corrispondente alla percentuale costituita, alla data della distribuzione, dalla quota di ciascuno Stato membro in via di sviluppo sul totale delle quote di tutti gli Stati membri a tale data; resta inteso che la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro che è stato dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, è effettuata quando viene reintegrato nel suddetto diritto, a meno che il Fondo non decida di procedere prima alla distribuzione.
Le decisioni relative all’impiego degli attivi ai sensi del precedente numero i) sono adottate a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi mentre le decisioni ai sensi dei precedenti punti ii) e iii) sono adottate a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
- g)
A maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di trasferire una parte dell’eccedenza di cui al precedente comma f) sul Conto degli investimenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, sezione 6, comma f).
- h)
Finché gli attivi del Conto speciale dei versamenti non sono stati impiegati come previsto dal precedente comma f), il Fondo può utilizzare le valute degli Stati membri depositate su tale Conto per effettuare gli investimenti che decide, conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Il reddito derivante da questi investimenti e l’interesse percepito ai sensi del precedente comma f), numero ii) sono versati sul Conto speciale dei versamenti.
- i)
Il Conto delle risorse generali viene reintegrato periodicamente delle spese di amministrazione del Conto speciale dei versamenti, con trasferimenti dal Conto speciale dei versamenti, sulla base di una ragionevole valutazione di queste spese.
- j)
In caso di liquidazione del Fondo, il Conto speciale dei versamenti viene chiuso; può essere chiuso prima della liquidazione del Fondo in base ad una decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Quando la chiusura del conto è causata dalla liquidazione del Fondo, gli attivi di questo conto sono distribuiti conformemente ai disposti dell’allegato K. Quando la chiusura è anteriore alla liquidazione del fondo, gli attivi di questo conto sono trasferiti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato in operazioni e transazioni. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi il Fondo adotta norme e regolamenti relativi alla amministrazione del Conto speciale dei versamenti.
- k)
Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l’oro da esso acquistato dopo la data del secondo emendamento del presente Statuto, il prodotto della vendita che equivale al prezzo di acquisto dell’oro è versato nel Conto delle risorse generali mentre qualsiasi eccedenza è depositata sul Conto speciale dei versamenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, sezione 6, comma f). Se l’oro, acquistato dal Fondo dopo la data del secondo emendamento del presente Statuto, è venduto dopo il 7 aprile 2008 ma prima della data dell’entrata in vigore della presente disposizione, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e malgrado il limite stabilito all’articolo XII sezione 6, comma f), numero ii), il Fondo trasferisce dal Conto delle risorse generali al Conto degli investimenti l’ammontare equivalente al prodotto della vendita dedotto:
- i)
il prezzo di acquisto dell’oro venduto e;
- ii)
qualsiasi eccedenza del prezzo d’acquisto già depositata nel Conto degli investimenti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.
Art. VITrasferimenti di capitali
Sezione 1: Utilizzazione delle risorse generali per i trasferimenti di capitali
- a)
Nessuno Stato membro può far uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo in virtù del disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo può invitare lo Stato membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle proprie risorse. Se, dopo aver ricevuto tale invito, lo Stato membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le proprie risorse.
- b)
Nessun disposto nella presente sezione è considerato come avente l’effetto di:
- i)
impedire l’uso delle risorse generali del Fondo per operazioni di capitale per un valore ragionevole, che siano indispensabili per l’espansione delle esportazioni o nel corso normale delle transazioni commerciali, bancarie o altre;
- ii)
influire sui movimenti di capitali finanziati dalle risorse dello Stato membro; gli Stati membri tuttavia si impegnano ad assicurare che tali movimenti siano conformi agli scopi del Fondo.
Sezione 2: Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali
Ogni Stato membro è autorizzato ad effettuare acquisti nella quota di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.
Sezione 3: Controllo dei trasferimenti di capitali
Gli Stati membri possono esercitare gli opportuni controlli per regolamentare i movimenti internazionali di capitali, ma nessuno Stato membro può applicare i controlli in maniera tale da limitare i pagamenti relativi alle transazioni correnti o da ritardare indebitamente il trasferimento di fondi per il saldo di impegni assunti, salvo nelle condizioni previste dall’articolo VII, sezione 3, comma b) e dall’articolo XIV, sezione 2.
Art. VIIRicostituzione delle disponibilità del Fondo in valute e valute scarse
Sezione 1: Misure intese a ricostituire le disponibilità del Fondo in valute
Qualora il Fondo ritenga utile ricostituire le proprie disponibilità nella valuta di uno Stato membro depositate sul Conto delle risorse generali, di cui necessiti per le sue transazioni, può prendere l’una o l’altra delle seguenti misure, o entrambe:
- i)
può proporre allo Stato membro di accordargli un prestito nella sua valuta, secondo termini e condizioni da concordare tra loro, oppure può prendere in prestito tale valuta, con il consenso dello Stato membro interessato, da qualche altra fonte, all’interno o all’esterno del territorio di questo; tuttavia, nessuno Stato membro è tenuto ad accordare al Fondo tali prestiti né a consentire che il Fondo prenda in prestito la sua valuta da un’altra fonte;
- ii)
può esigere che lo Stato membro, se è partecipante, gli venda valuta in cambio di diritti speciali di prelievo depositati sul Conto delle risorse generali, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4. Nel ricostituire le proprie disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo tiene debito conto dei principi enunciati per la designazione all’articolo XIX, sezione S.
Sezione 2: Scarsità generale di una valuta
Qualora il Fondo constati la tendenza di una valuta a divenire in genere scarsa, può informarne gli Stati membri e pubblicare una relazione che spieghi le cause di tale scarsezza e presenti raccomandazioni intese a porvi fine. Alla stesura di tale relazione partecipa un rappresentante dello Stato membro la cui moneta è in causa.
Sezione 3: Disponibilità del Fondo in una valuta scarsa
- a)
Qualora il Fondo constati che la domanda di cui forma oggetto la valuta di uno Stato membro rischi concretamente di porlo nell’impossibilità di fornire tale valuta, deve dichiarare ufficialmente – abbia o no pubblicato la relazione prevista al presente articolo, sezione 2 – che la valuta in oggetto è scarsa e da quel momento in poi deve distribuire gli importi in tale valuta scarsa di cui dispone o disporrà tenendo debito conto del rispettivo fabbisogno degli Stati membri, della situazione economica internazionale e di ogni altra considerazione pertinente. Deve inoltre pubblicare una relazione sulle misure adottate.
- b)
La dichiarazione ufficiale di cui al precedente comma a) costituisce autorizzazione per ciascuno Stato membro d’imporre a titolo temporaneo, previa consultazione del Fondo, restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Fatte salve le disposizioni dell’articolo IV e dell’allegato C, ciascuno Stato membro ha l’esclusiva competenza di determinare la natura di simili restrizioni, le quali peraltro non devono essere più rigorose di quanto sia necessario per limitare la domanda della divisa scarsa agli importi che lo Stato interessato detenga o che gli spettino in tale medesima valuta; le suddette restrizioni vengono mitigate e abrogate non appena le circostanze lo consentano.
- c)
L’autorizzazione di cui al precedente comma b) decade quando il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.
Sezione 4: Applicazione delle restrizioni
Ciascuno Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente articolo, sezione 3, comma b), imponga restrizioni nei confronti della valuta di un altro Stato membro, deve mantenere un atteggiamento di apertura verso le rimostranze che questo possa muovergli riguardo all’applicazione di simili restrizioni di cambio.
Sezione 5: Effetti di altri accordi internazionali sulle restrizioni di cambio
Gli Stati membri accettano di non appellarsi ad obblighi previsti in impegni, stipulati nei confronti di altri Stati membri in epoca precedente al presente statuto, secondo modalità tali da ostacolare l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. VIIIObblighi generali degli Stati membri
Sezione 1: Introduzione
Oltre agli obblighi assunti a norma di altre disposizioni del presente statuto, ciascuno Stato membro si impegna ad ottemperare agli obblighi enunciati nel presente articolo.
Sezione 2: Non ricorso a restrizioni in materia di pagamenti correnti
- a)
Fatte salve le disposizioni dell’articolo VII, sezione 3, comma b) e dell’articolo XIV, sezione 2, nessuno Stato membro impone, senza l’approvazione del Fondo, restrizioni dei pagamenti e trasferimenti inerenti a transazioni internazionali correnti.
- b)
I contratti di cambio riguardanti la valuta di uno Stato membro che risultino contrari alla regolamentazione dei cambi in esso vigenti o introdotti in conformità del presente statuto, non sono esecutivi sul territorio degli altri Stati membri. Inoltre, per mutuo accordo, gli Stati membri possono cooperare in misure intese a potenziare l’efficacia della regolamentazione dei cambi di uno di loro, purché tali misure e regolamentazioni siano compatibili con il presente statuto.
Sezione 3: Non ricorso a pratiche monetarie discriminatorie
Gli Stati membri non possono ricorrere, né consentire alle rispettive istituzioni finanziarie pubbliche di cui all’articolo V, sezione 1 di ricorrere a misure discriminatorie nei confronti di valute oppure a pratiche di tassi multipli di cambio all’interno o all’esterno dei margini previsti all’articolo IV o prescritti all’allegato C o a norma delle rispettive disposizioni, tranne se non vi siano autorizzati dal presente statuto o abbiano ottenuto l’approvazione del Fondo. Se alla data dell’entrata in vigore del presente statuto vigessero simili misure o pratiche, lo Stato membro interessato si consulta con il Fondo ai fini della loro graduale abrogazione, a meno che esse non siano mantenute in vigore o siano state introdotte ai termini dell’articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicano le disposizioni della sezione 3 del medesimo articolo.
Sezione 4: Convertibilità delle disponibilità detenute da altri Stati membri
- a)
Ciascuno Stato membro è tenuto ad acquistare le disponibilità nella propria moneta detenute da un altro Stato membro se questo, sollecitandone l’acquisto, si appelli ai seguenti motivi:
- i)
tali disponibilità siano state acquisite di recente mediante transazioni correnti; oppure
- ii)
ne sia necessaria la conversione per pagamenti relativi a transazioni correnti.
Lo Stato membro acquirente ha la facoltà di pagare in diritti speciali di prelievo, fatte salve le disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4, o nella valuta dello Stato membro richiedente.
- b)
L’obbligo previsto al precedente comma a) non si applica qualora:
- i)
si sia ridotta la convertibilità delle disponibilità in conformità del presente articolo, sezione 2, o dell’articolo VI, sezione 3, oppure
- ii)
le disponibilità si siano accumulate in seguito a transazioni effettuate prima dell’abrogazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni tenute in vigore o introdotte in conformità dell’articolo XIV, sezione 2, oppure
- iii)
le disponibilità siano state acquisite violando la regolamentazione dei cambi dello Stato membro invitato ad acquistarle, oppure
- iv)
sia stata dichiarata scarsa, in conformità dell’articolo VII, sezione 3, comma a), la valuta dello Stato membro che sollecita l’acquisto, oppure
- v)
lo Stato membro invitato ad effettuare l’acquisto non abbia il diritto, per qualsiasi motivo, di acquistare dal Fondo la valuta di altri Stati membri in cambio della propria.
Sezione 5: Trasmissione di informazioni
- a)
Il Fondo può chiedere agli Stati membri di trasmettergli le informazioni che ritenga necessarie per svolgere le proprie operazioni, compresi i dati nazionali sui seguenti punti, considerati come minimo necessario per l’espletamento della sua missione:
- i)
disponibilità ufficiali, interne ed esterne: 1) in oro; 2) in divise;
- ii)
disponibilità, interne ed esterne di organismi bancari e finanziari diversi da quelli ufficiali: 1) in oro; 2) in divise;
- iii)
- iv)
esportazioni ed importazioni d’oro, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;
- v)
esportazioni e importazioni totali di merci, valutate in moneta nazionale, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;
- vi)
bilancia internazionale dei pagamenti comprendente: 1) gli scambi di beni e di servizi; 2) le operazioni in oro; 3) le operazioni note in capitale; 4) tutte le altre voci;
- vii)
situazione degli investimenti internazionali, cioè gli investimenti dall’estero sul territorio dello Stato membro e gli investimenti all’estero dei residenti nello Stato membro, nei limiti in cui sia possibile fornire simili dati;
- viii)
- ix)
indici dei prezzi, cioè dei prezzi delle merci all’ingrosso e al minuto e dei prezzi all’importazione e all’esportazione;
- x)
corsi di acquisto e di vendita delle valute estere;
- xi)
regolamentazione dei cambi, cioè indicazione integrale delle regole vigenti al momento dell’ammissione dello Stato membro al Fondo e precisazione particolareggiata delle modifiche successive, man mano che vengano adottate;
- xii)
qualora vigano accordi ufficiali di clearing, indicazione particolareggiata degli importi in corso di compensazione a titolo di regolamento di operazioni commerciali e finanziarie, nonché dei lassi di tempo durante i quali gli arretrati siano rimasti non pagati.
- b)
Nel sollecitare queste informazioni, il Fondo tiene conto dei limiti in cui lo Stato membro possa fornire i dati richiesti. Gli Stati membri non sono tenuti a dare precisazioni tali da divulgare gli affari di singole persone o società. Nondimeno gli Stati membri si impegnano a trasmettere le informazioni richieste con la massima minuziosità e precisione, evitando quanto più possibile di fornire semplici stime.
- c)
Il Fondo può prendere disposizioni al fine di ottenere, in accordo con gli Stati membri, informazioni complementari; esso funge da centro di raccolta e di scambio di informazioni sui problemi monetari e finanziari, agevolando in tal modo la realizzazione di studi intesi ad assistere gli Stati membri nella elaborazione delle politiche atte a promuovere il conseguimento degli scopi del Fondo.
Sezione 6: Consultazioni tra gli Stati membri riguardo agli accordi internazionali vigenti
Nel caso che, ai termini del presente statuto e nelle circostanze speciali o temporanee ivi precisate, uno Stato membro sia autorizzato a tenere in vigore o a introdurre restrizioni delle operazioni di cambio e che, d’altro canto, tra gli Stati membri vigano impegni diversi, conclusi in epoca anteriore al presente statuto e incompatibili con l’applicazione di simili restrizioni, le Parti contraenti dei suddetti impegni si consultano per apportarvi i necessari emendamenti accettabili in via reciproca. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono ostacolo all’applicazione dell’articolo VII, sezione 5.
Sezione 7: Obbligo di collaborare per le politiche inerenti agli attivi di riserva
Ciascuno Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri Stati membri perché la politica da esso seguita riguardo agli attivi di riserva sia compatibile con gli obiettivi di favorire il miglioramento della sorveglianza internazionale delle liquidità internazionali e di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.
Art. IXStatuto, immunità e privilegi
Sezione 1: Oggetto del presente articolo
Per consentire al Fondo di espletare le funzioni affidategli, sul territorio di ciascuno Stato membro gli sono accordati lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.
Sezione 2: Statuto giuridico del Fondo
Il Fondo è persona giuridica a pieno titolo; in particolare detiene la capacità di:
- i)
- ii)
acquistare beni mobili e immobili e disporne;
- iii)
Sezione 3: Immunità giurisdizionale
Il Fondo, i suoi beni e le sue disponibilità, dovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale integrale, salvo che il Fondo non vi rinunci esplicitamente ai fini di una determinata procedura o ai termini di un contratto.
Sezione 4: Altre immunità
I beni e le disponibilità del Fondo, dovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, esproprio né di ogni altro tipo di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
Sezione 5: Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Fondo sono inviolabili.
Sezione 6: Esenzione da restrizioni
Per tutto quanto necessario ai fini dell’espletamento delle attività previste nel presente statuto, i beni e le disponibilità del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.
Sezione 7: Privilegio in materia di comunicati
I comunicati ufficiali del Fondo vengono trattati da ogni Stato membro alla stessa stregua dei comunicati ufficiali degli altri Stati membri.
Sezione 8: Immunità e privilegi dei funzionari e dipendenti
I governatori, i direttori esecutivi, i supplenti, i membri dei comitati, i rappresentanti scelti a norma dell’articolo XII, sezione 3, comma j), i consiglieri di tutti i suddetti, i funzionari e dipendenti del Fondo:
- i)
non possono essere perseguiti per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo se il Fondo non rinunci a tale immunità;
- ii)
se non siano cittadini dello Stato nel quale esercitano le loro funzioni, beneficiano delle medesime immunità nei confronti delle restrizioni in materia d’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi militari e godono, in materia di restrizioni dei cambi, dei medesimi vantaggi accordati dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri;
- iii)
nei loro spostamenti, beneficiano del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
- a)
Il Fondo, le sue disponibilità, beni e redditi e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente statuto sono esenti da ogni imposta e dazio doganale. Il Fondo è pure esente da ogni obbligo relativo all’esazione o al pagamento di qualsiasi imposta o dazio.
- b)
Nessuna imposta è percepita sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dal Fondo ai suoi direttori esecutivi, supplenti, funzionari o dipendenti che non siano cittadini o sudditi del paese in cui esercitano le loro funzioni.
- c)
Nessuna imposta di nessuna natura è percepita sulle obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, chiunque li detenga, né sui relativi dividendi e interessi, nel caso che:
- i)
l’imposta sulle suddette obbligazioni o titoli presenti carattere discriminatorio fondato esclusivamente sulla loro origine;
- ii)
l’imposta abbia come unico fondamento giuridico il luogo o la moneta di emissione, il luogo o la moneta di pagamento previsto od effettivo oppure l’ubicazione territoriale di un ufficio o agenzia del Fondo.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo
Ciascuno Stato membro adotta, sul rispettivo territorio, tutte le disposizioni necessarie per rendere operanti e incorporare nei propri testi di legge i principi enunciati nel presente articolo e trasmette al Fondo il resoconto particolareggiato dei provvedimenti presi a tale scopo.
Art. XRelazioni con le altre organizzazioni internazionali
Nel quadro del presente statuto, il Fondo collabora con le organizzazioni internazionali di carattere generale e con tutti gli organismi pubblici internazionali aventi funzioni specializzate in settori correlati. Ogni accordo ai fini di una simile collaborazione il quale comporti la modifica di una qualunque disposizione del presente statuto potrà applicarsi solo previo emendamento dello statuto medesimo ai sensi dell’articolo XXVIII.
Art. XIRelazioni con gli Stati non membri
Sezione 1: Impegni relativi alle relazioni con gli Stati non membri
Gli Stati membri s’impegnano:
- i)
a non effettuare essi stessi, e a non consentire di effettuare a nessuna istituzione finanziaria di cui all’articolo V, sezione 1, transazioni con uno Stato non membro o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
- ii)
a non cooperare con uno Stato non membro o con individui ivi residenti a pratiche contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
- iii)
a cooperare con il Fondo ai fini dell’applicazione sul rispettivo territorio di provvedimenti atti a impedire transazioni con Stati non membri o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo.
Sezione 2: Restrizioni alle transazioni con Stati non membri
Nessuna disposizione del presente statuto lede il diritto di ciascuno Stato membro d’imporre restrizioni alle transazioni di cambio con Stati non membri o con individui ivi residenti, salvo che il Fondo non ritenga simili restrizioni tali da pregiudicare gli interessi degli Stati membri e contrarie ai propri scopi.
Art. XIIOrganizzazione e amministrazione
Sezione 1: Struttura del Fondo
Il Fondo comprende il Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi, il Direttore generale e il personale; comprenderà inoltre un Collegio di consiglieri se il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, deciderà l’applicazione delle disposizioni dell’allegato D.
Sezione 2: Il Consiglio dei governatori
- a)
Tutti i poteri che, a norma del presente statuto, non sono conferiti direttamente al Consiglio dei governatori, al Consiglio dei direttori esecutivi o al direttore generale, sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo si compone di un governatore e di un supplente per ciascuno degli Stati membri, da essi nominati secondo le rispettive procedure. I governatori e i supplenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori. Nessun supplente è ammesso a votare, tranne in assenza del titolare. Il Consiglio dei governatori sceglie tra i governatori il proprio presidente.
- b)
Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio dei direttori esecutivi l’esercizio di tutti i propri poteri, tranne di quelli conferiti direttamente allo stesso Consiglio dei governatori ai sensi del presente statuto.
- c)
Il Consiglio dei governatori si riunisce per propria decisione o per convocazione del Consiglio dei direttori esecutivi. Il Consiglio dei governatori si riunisce quando lo chiedano quindici Stati membri o un gruppo di Stati membri che riunisca un quarto dei voti complessivi.
- d)
Per ogni riunione del Consiglio dei governatori, il quorum è costituito da una maggioranza di governatori che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi.
- e)
Ciascun governatore dispone del numero di voti attribuito, a norma della sezione 5 del presente articolo, allo Stato membro che l’ha nominato.
- f)
Il Consiglio dei governatori può, per regolamento e qualora lo ritenga conforme agli interessi del Fondo, stabilire una procedura che consenta al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei governatori senza convocare una riunione del Consiglio dei governatori.
- g)
Il Consiglio dei governatori e, nei limiti in cui vi è autorizzato, il Consiglio dei direttori esecutivi possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per gestire gli affari del Fondo.
- h)
I governatori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere retribuzione dal Fondo, il quale può tuttavia rimborsare loro le spese da essi sostenute, in misura ragionevole, per partecipare alle riunioni.
- i)
Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei direttori esecutivi e dei loro supplenti ed il trattamento e le clausole contrattuali del Direttore generale.
- j)
Il Consiglio dei governatori e il Consiglio dei direttori esecutivi possono costituire tutti i comitati che ritengano utili. La composizione di questi non è necessariamente limitata ai governatori, ai direttori esecutivi ed ai loro supplenti.
Sezione 3: Il Consiglio dei direttori esecutivi
- a)
Il Consiglio dei direttori esecutivi è responsabile della gestione generale del Fondo; a tale scopo, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori.
- b)
Fatto salvo quanto disposto dal comma c), il Consiglio dei direttori esecutivi si compone di venti direttori esecutivi eletti dagli Stati membri ed è presieduto dal Direttore generale.
- c)
Ai fini di ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, può aumentare o ridurre il numero di direttori esecutivi di cui alla sezione 3, comma b).
- d)
Le elezioni dei direttori esecutivi hanno luogo ogni due anni a norma delle disposizioni adottate dal Consiglio dei governatori. Tali disposizioni includono un limite del numero di voti complessivi che più di un membro può esprimere per lo stesso candidato.
- e)
Ciascun direttore esecutivo nomina un supplente avente pieni poteri di agire al suo posto in sua assenza, fermo restando che il Consiglio dei governatori può adottare disposizioni che permettono a un direttore esecutivo di nominare due supplenti in quanto eletto da un numero Stati membri maggiore di quello specifico. Se queste disposizioni sono adottate, possono essere modificate solo in occasione dell’elezione ordinaria dei direttori esecutivi e obbligano un direttore esecutivo che nomina i due supplenti a designare:
- i)
quale dei due supplenti ha pieni poteri di agire al suo posto e in sua assenza se entrambi i supplenti sono presenti; e
- ii)
quale dei due supplenti esercita i suoi poteri ai sensi del comma f). Quando sono presenti alle riunioni i direttori esecutivi che li hanno nominati, i supplenti possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
- f)
I direttori esecutivi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori. Se il posto di un direttore esecutivo diviene vacante più di novanta giorni prima dello scadere del suo mandato, per il periodo rimanente eleggono un altro direttore esecutivo gli Stati membri che avevano eletto quello precedente. L’elezione avviene a maggioranza dei voti espressi. Sinché resta vacante il posto, il supplente del precedente direttore esecutivo ne esercita i poteri, eccettuato quello di nominare un supplente.
- g)
Il Consiglio dei direttori esecutivi siede in permanenza presso la sede del Fondo e si riunisce con la frequenza necessaria per gestirne gli affari.
- h)
Per ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi, il quorum è costituito da una maggioranza di direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti complessivi.
i)1
i)
Ciascun direttore esecutivo dispone del numero di voti con i quali è stato eletto.
- ii)
Quando si applichino le disposizioni del presente articolo, sezione 5, comma b), va aumentato o diminuito di conseguenza il numero di voti di cui avrebbe disposto un direttore esecutivo. Ciascun direttore esecutivo deve esprimere in blocco i voti di cui dispone.
- iii)
Qualora, ai sensi dell’articolo XXVI, sezione 2, comma b) venga revocata la sospensione dei diritti di voto di uno Stato membro, il suddetto Stato può convenire con tutti gli altri Stati membri che abbiano eletto un direttore esecutivo che tutti i voti attribuitigli siano espressi da tale direttore esecutivo, con la riserva che, qualora durante il periodo di sospensione non si sia tenuta nessuna elezione ordinaria di direttori esecutivi, il direttore esecutivo alla cui elezione lo Stato membro aveva partecipato prima di essere sospeso dai diritti di voto, o il suo successore eletto secondo quanto disposto al paragrafo 3, comma c) numero i) dell’allegato L o del comma f precedente, sarà abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto. Si assume che lo Stato membro abbia partecipato all’elezione del direttore esecutivo abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto.
- j)
Il Consiglio dei governatori adotta norme che consentano a uno Stato membro d’inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi in cui si esamini una domanda presentata da questo stesso Stato membro o una questione che lo riguardi in particolare.
Sezione 4: Il Direttore generale e il personale
- a)
Il Consiglio dei direttori esecutivi sceglie un Direttore generale, che non è né un governatore né un direttore esecutivo del Fondo. Il Direttore generale presiede le riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi, senza partecipare alle votazioni, ma ha voto preponderante quando non vi sia maggioranza; può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori, ma senza diritto di voto. Le funzioni del Direttore generale cessano quando decida in tal senso il Consiglio dei direttori esecutivi.
- b)
Il Direttore generale è a capo dei servizi del Fondo e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio dei direttori esecutivi. Sotto il controllo generale del Consiglio dei direttori esecutivi, è responsabile dell’organizzazione dei servizi e della nomina e revoca dei funzionari del Fondo.
- c)
Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale hanno doveri soltanto nei confronti del Fondo: ogni Stato membro deve rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e astenersi da qualsiasi iniziativa intesa a influire sul personale del Fondo nell’esercizio di queste sue funzioni.
- d)
Nel nominare il personale, fatto salvo l’interesse primario di assicurare al Fondo i contributi più efficaci e competenti sotto il profilo tecnico, il Direttore generale deve tenere nella debita considerazione l’importanza di procedere alle assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile.
Sezione 5: I voti
- a)
Il numero totale dei voti attribuiti a ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti per ogni parte di capitale detenuta.
- i)
Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di un’equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,502 per cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, fermo restando che non esistono voti di base frazionari.
- ii)
Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dall’attribuzione di un voto per ogni frazione della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
- b)
Quando si deve procedere a votazione a norma dell’articolo V, sezioni 4 o 5, ciascuno Stato membro dispone del numero di voti al quale ha diritto ai sensi del precedente comma a), numero che viene modificato:
- i)
aggiungendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto delle vendite della sua moneta, depositata sul Conto delle risorse generali, effettuate sino alla data della votazione;
- ii)
oppure sottraendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto degli acquisti da esso effettuati, sino alla data della votazione, in virtù dell’articolo V, sezione 3, commi b) e f);
fermo restando che né gli acquisti netti né le vendite nette possono superare in qualsiasi momento un importo pari alla quota dello Stato membro interessato.
- c)
Tranne nei casi esplicitamente previsti, tutte le decisioni del Fondo sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
Sezione 6: Riserve, distribuzione del reddito netto e investimenti
- a)
Il Fondo determina ogni anno la parte del suo reddito netto da destinare alla riserva generale o alla riserva speciale e la parte eventualmente da distribuire.
- b)
Il Fondo può servirsi della riserva speciale per ogni scopo previsto per i fondi della riserva generale, tranne che per la distribuzione.
- c)
In caso di distribuzione del reddito di un anno, questa viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- d)
A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere in qualsiasi momento di distribuire una qualsiasi parte della riserva generale. Ogni distribuzione di questo tipo viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
- e)
I versamenti di cui ai precedenti commi c) e d) vengono effettuati in diritti speciali di prelievo, fermo restando che il Fondo o lo Stato membro può decidere che il pagamento avvenga nella valuta dello Stato membro interessato.
f)
i)
Ai fini dell’applicazione del presente comma f), il Fondo può aprire un Conto degli investimenti, i cui attivi sono distinti da quelli degli altri conti del Conto generale.
- ii)
Ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), il Fondo può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti una parte dell’incasso della vendita d’oro; inoltre, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti, ai fini di investimenti immediati, le valute depositate sul Conte delle risorse generali. L’ammontare di tali trasferimenti non può essere superiore all’importo totale, al momento della decisione, della riserva generale e della riserva speciale.
- iii)
Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per effettuare gli investimenti che decide conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Le norme e i regolamenti adottati in virtù della presente disposizione devono essere conformi alle disposizioni dei numeri vii), viii) e ix).
- iv)
Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
- v)
Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per procurarsi le valute necessarie per coprire le spese inerenti alla gestione degli affari del Fondo.
- vi)
Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Con la medesima maggioranza, il Fondo adotta norme e regolamenti per l’amministrazione del Conto degli investimenti, in compatibilità con le disposizioni dei numeri vii), viii) e ix) qui di seguito.
- vii)
Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti a seguito della liquidazione del Fondo, gli attivi ivi depositati vengono distribuiti in conformità delle disposizioni dell’allegato K, restando inteso che la parte di tali attivi corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti sul Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene considerata a titolo di attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti e viene distribuita in conformità delle disposizioni dell’allegato K, comma 2 a) ii).
- viii)
Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti prima della liquidazione del Fondo, la parte degli attivi ivi depositati corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti su tale Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo degli attivi depositati sul Conto degli investimenti viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.
- ix)
Nel caso che il Fondo riduca l’ammontare degli investimenti, la frazione della riduzione corrispondente alla parte degli attivi trasferiti sul Conto degli investimenti ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo della riduzione viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.
Sezione 7: Pubblicazione di relazioni
- a)
Il Fondo pubblica una relazione annuale nella quale presenta la sua situazione contabile dopo verifica; inoltre, a intervalli massimi di un trimestre, pubblica la ricapitolazione delle sue operazioni e transazioni e delle sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, in oro e in valute degli Stati membri.
- b)
Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per conseguire i suoi obiettivi.
Sezione 8: Comunicazione della posizione del Fondo agli Stati membri
In qualsiasi momento, il Fondo può render nota ufficiosamente a uno Stato membro la propria posizione su ogni problema che sorga nell’applicazione del presente statuto. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di pubblicare una relazione, indirizzata a uno Stato membro, sulla situazione monetaria o economica di questo e sui relativi sviluppi, se essi tendano direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti degli Stati membri. Lo Stato membro destinatario ha il diritto di farsi rappresentare in conformità del presente articolo, sezione 3, comma j). Il Fondo non pubblica relazioni che implichino modifiche della struttura essenziale dell’organizzazione economica degli Stati membri.2
- Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. II della Ris. 66-2 del 15 dic. 2010, approvata dall’AF il 14 giu. 2012, entrata in vigore per la Svizzera il 26 gen. 2016 (RU 2016 2069 2067; FF 2011 8067).
- Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. II della Ris. 66-2 del 15 dic. 2010, approvata dall’AF il 14 giu. 2012, entrata in vigore per la Svizzera il 26 gen. 2016 (RU 2016 2069 2067; FF 2011 8067).
Sezione 1: Sede
Il Fondo ha sede sul territorio dello Stato membro che detiene la quota più elevata; può avere agenzie o uffici sul territorio di altri Stati membri.
Sezione 2: Depositari
- a)
Ciascuno Stato membro designa come depositario di tutte le disponibilità del Fondo nella propria moneta la propria Banca centrale o, in mancanza di questa, ogni altro istituto che ottenga l’approvazione del Fondo.
- b)
Il Fondo può conservare le sue altre disponibilità, compreso l’oro, presso depositari designati dai cinque Stati membri che detengono le quote più elevate e altri depositari a scelta del Fondo stesso. All’inizio, almeno la metà delle disponibilità del Fondo viene detenuta dal depositario designato dallo Stato membro sul cui territorio ha sede il Fondo e almeno il quaranta per cento delle restanti disponibilità è detenuto dai depositari designati dagli altri quattro Stati membri di cui sopra. Nondimeno, per tutti i trasferimenti d’oro che effettui, il Fondo tiene debito conto delle spese di trasporto e delle sue probabili necessità. In circostanze gravi, il Consiglio dei direttori esecutivi può trasferire integralmente o parzialmente le disponibilità del Fondo in qualsiasi luogo che offra sicurezza sufficiente.
Sezione 3: Garanzia degli attivi del Fondo
Ciascuno Stato membro garantisce tutti gli attivi del Fondo contro le perdite derivanti da fallimento o insolvenza del depositario da esso designato.
Art. XIVDisposizioni transitorie
Sezione 1: Notifica
Ciascuno Stato membro deve notificare al Fondo se intenda avvalersi delle disposizioni transitorie previste al presente articolo, sezione 2 o se sia pronto ad assumere gli obblighi di cui all’articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Non appena uno Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni transitorie sia pronto ad assumersi i suddetti obblighi, lo notifica al Fondo.
Sezione 2: Restrizioni di cambio
Fatte salve le disposizioni di ogni altro articolo del presente statuto, gli Stati membri che hanno notificato al Fondo la propria intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo possono mantenere e adattare ai mutamenti delle circostanze le restrizioni ai pagamenti e trasferimenti, inerenti a transazioni internazionali correnti, in vigore alla data alla quale sono diventati membri. Nondimeno, nella loro politica dei cambi, gli Stati membri devono tenere in costante considerazione gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, devono dispiegare tutti i mezzi possibili per concordare con gli altri Stati membri disposizioni commerciali e finanziarie atte ad agevolare i pagamenti internazionali ed a promuovere un sistema stabile di tassi di cambio. In particolare, gli Stati membri abrogano le restrizioni ancora vigenti in applicazione della presente sezione non appena si ritengano in grado di conseguire, senza simili restrizioni, l’equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, secondo modalità che non ostacolino indebitamente il loro accesso alle risorse generali del Fondo.
Sezione 3: Azione del Fondo in materia di restrizioni
Il Fondo redige ogni anno una relazione sulle restrizioni di cambio vigenti in virtù del presente articolo, sezione 2. Ogni Stato membro che mantenga restrizioni incompatibili con l’articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4, consulta ogni anno il Fondo riguardo alla loro proroga. Se lo ritenga necessario in presenza di circostanze eccezionali, il Fondo può comunicare allo Stato membro interessato che sussistono le condizioni favorevoli per l’abrogazione di una simile restrizione particolare o dell’insieme delle restrizioni contrarie alle disposizioni di ogni altro articolo dello statuto. Allo Stato membro interessato viene accordato, per la risposta, un sufficiente lasso di tempo. Se il Fondo constati che lo Stato membro persiste a mantenere restrizioni incompatibili con gli scopi del Fondo medesimo, tale Stato membro diventa passibile di applicazione delle disposizioni dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a).
Art. XVDiritti speciali di prelievo
Sezione 1:
1 Autorizzazione di assegnare diritti speciali di prelievo
- a)
Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.
- b)
Il Fondo assegna inoltre diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni dell’allegato M, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.
Sezione 2: Computo del valore del diritto speciale di prelievo
Il metodo di computo del valore del diritto speciale di prelievo è fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi; resta inteso tuttavia che la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi è necessaria per modificare il principio di fissazione del valore o introdurre una modifica fondamentale nell’applicazione del principio in vigore.
- Nuovo testo giusta il n. 1 della Dec. approvata dal Consiglio dei governatori il 23 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 10 ago. 2009 (RU 2012 3619).
Art. XVIConto generale e Conto speciale di prelievo
Sezione 1: Separazione delle operazioni e delle transazioni
Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo sono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente statuto o in virtù di questo, sono effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dalla sezione 2 dell’articolo XVII si effettuano attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo.
Sezione 2: Separazione delle attività e dei beni
Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo sono iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle risorse generali gestite secondo il disposto della sezione 2, comma b) dell’articolo V; resta inteso che le disponibilità e i beni acquistati ai sensi della sezione 2 dell’articolo XX e degli articoli XXIV e XXV e degli allegati H e I, sono iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non possono, in alcun caso, essere utilizzati per ottemperare agli obblighi e agli impegni del Fondo né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e transazioni effettuate attraverso l’altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo sono pagate dal Fondo sul Conto generale, che è rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti, ai sensi dell’articolo XX, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.
Sezione 3: Registrazioni e informazioni
Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo hanno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificano al Fondo in base a quali disposizioni del presente statuto sono utilizzati i diritti speciali di prelievo. Il Fondo può richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritenga necessaria all’adempimento delle sue funzioni.
Art. XVIIPartecipanti e altri possessori di diritti speciali di prelievo
Sezione 1: Partecipanti
Ogni membro del Fondo acquisisce la qualità di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui ha depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità delle leggi del suo Paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di aver adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualità di partecipante prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto che riguardano esclusivamente il Conto speciale di prelievo e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il settantacinque per cento del totale delle quote.
Sezione 2: Possesso da parte del Conto generale
Il Fondo può detenere diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali e può accettarli e utilizzarli per operazioni e transazioni effettuate per il tramite del Conto delle risorse generali con i partecipanti, conformemente alle disposizioni del presente statuto, o con dei possessori abilitati, nel rispetto dei termini e delle condizioni prescritti dalla sezione 3 del presente articolo.
Sezione 3: Altri possessori
Il Fondo può:
- i)
attribuire la qualità di possessore a Paesi non membri, a Paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di uno Stato membro e ad altri organismi ufficiali;
- ii)
stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori possono essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo in operazioni e transazioni con i partecipanti; e
- iii)
stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti e il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali possono effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con i suddetti possessori.
Si richiede la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per le decisioni cui si riferisce il precedente numero i). I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo sono conformi alle disposizioni del presente statuto e compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo.
Art. XVIIIAssegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo
Sezione 1: Principi e considerazioni che regolano l’assegnazione e l’annullamento
- a)
Per ogni decisione relativa alla assegnazione e all’annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l’inflazione nel mondo.
- b)
La prima assegnazione di diritti speciali di prelievo tiene conto, come considerazioni particolari, della valutazione collettiva dell’esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti nonché di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.
Sezione 2: Assegnazione e annullamento
- a)
Le decisioni del Fondo relative alla assegnazione ed all’annullamento dei diritti speciali di prelievo sono prese per periodi di base consecutivi, la cui durata è di cinque anni. L’inizio del primo periodo di base coincide con il giorno in cui viene decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o a quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avvengono ad intervalli annui.
- b)
Le assegnazioni sono espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell’assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo sono espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali sono uguali per tutti i partecipanti.
- c)
Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo può stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai commi a) e b) di cui sopra, che:
- i)
la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni; oppure che
- ii)
le assegnazioni o gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno; oppure che
- iii)
la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.
- d)
Uno Stato membro che ottenga la qualità di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceve assegnazioni a partire dall’inizio del periodo di base durante il quale vengono effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui ha acquisito la qualità di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante comincia a ricevere assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualità di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualità di partecipante nel corso di un periodo di base debba ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai commi b) e c) di cui sopra, il Fondo fissa la base sulla quale tali assegnazioni sono attribuite al suddetto partecipante.
- e)
Ogni partecipante riceve le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli sono attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
- i)
il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e se
- ii)
prima dell’effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che – in base a quella decisione – gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all’effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
- f)
Qualora, alla data di entrata in vigore di un annullamento, l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che debbono essere annullati, egli elimina il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulta con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell’annullamento, vengono detratti dal suo saldo negativo ed annullati.
Sezione 3: Circostanze importanti e impreviste
Il Fondo ha la facoltà di variare le percentuali e la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno a causa di circostanze importanti ed impreviste.
Sezione 4: Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti
- a)
Le decisioni di cui alla sezione 2, commi a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo sono prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentito il Consiglio dei direttori esecutivi.
- b)
Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, comma a) del presente articolo, procede a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerta che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, comma b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l’inizio delle assegnazioni; dopo l’istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formula una proposta per la prima assegnazione.
- c)
Il Direttore generale avanza proposte:
- i)
almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
- ii)
nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all’assegnazione o all’annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato comma b);
- iii)
allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, ritenga auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure
- iv)
al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi;
con la riserva che, se ai sensi dei suindicati numeri i) iii) e iv), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo goda di un’ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferisce al Consiglio dei governatori e al Consiglio dei direttori esecutivi.
- d)
È richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, commi a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.
Art. XIXOperazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Sezione 1: Utilizzazione dei diritti speciali di prelievo
I diritti speciali di prelievo possono essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente statuto.
Sezione 2: Operazioni e transazioni fra partecipanti
- a)
Ogni partecipante è abilitato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.
- b)
Ogni partecipante può, d’accordo con un altro partecipante, utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere da lui una somma equivalente di valuta.
- c)
Il Fondo può, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, prescrivere le operazioni che un partecipante è autorizzato ad effettuare con un altro partecipante, secondo termini e condizioni ritenuti appropriati dal Fondo. Tali termini e condizioni devono essere compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l’utilizzazione regolare dei diritti speciali di prelievo in conformità del presente statuto.
- d)
Il Fondo può muovere rilievi al partecipante che effettui un’operazione o una transazione di cui ai precedenti commi b) e c) che il Fondo ritiene possa nuocere al processo di designazione conforme ai principi della sezione 5 del presente articolo o che, per altri versi, è incompatibile con le disposizioni dell’articolo XXII. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall’articolo XXIII, sezione 2, comma b).
Sezione 3: Condizioni di esistenza del bisogno
- a)
Nelle transazioni di cui alla sezione 2, comma a) del presente articolo e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell’andamento delle sue riserve e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.
- b)
Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l’inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo può muovere rilievi ad un partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall’articolo XXIII, sezione 2, comma b).
- c)
I partecipanti possono utilizzare i diritti speciali di prelievo, senza osservare i principi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante – designato conformemente alla sezione 5 del presente articolo – un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell’altro partecipante, ai sensi della sezione 6, comma a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo dell’altro partecipante o compensi l’effetto della non osservanza da parte dell’altro partecipante del principio enunciato al comma a) di cui sopra.
Sezione 4: Obbligo di fornire valuta
- a)
Il partecipante designato dal Fondo secondo il disposto della sezione 5 del presente articolo, fornisce, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, comma a) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L’obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso alla sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l’assegnazione cumulativa netta ricevuta o a quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.
- b)
Ogni partecipante può fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni limite più elevato convenuto.
Sezione 5: Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta
- a)
Il Fondo fa sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, comma a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avviene in conformità dei seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che di volta in volta il Fondo ritiene opportuno adottare:
- i)
un partecipante può essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude, tuttavia, la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti vengono designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;
- ii)
un partecipante può essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, comma a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo o per compensare l’effetto della non osservanza dei principi enunciati alla sezione 3, comma a) del presente articolo;
- iii)
nella designazione dei partecipanti il Fondo accorda di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo, per poter raggiungere gli obiettivi di cui al numero ii) di cui sopra.
- b)
Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una ripartizione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo degli Stati membri, in conformità del comma a) numero i) di cui sopra, il Fondo applica le norme in materia di designazione enunciate nell’allegato F o le norme che potranno essere adottate ai sensi del seguente comma c).
- c)
Le norme di designazione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame.
Sezione 6: Ricostituzione
- a)
I partecipanti che utilizzano i diritti speciali di prelievo devono ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell’allegato G o di qualsiasi altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).
- b)
Le norme di ricostituzione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate nuove norme o non venga decisa l’abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame. Per l’adozione, l’emendamento o l’abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi.
Sezione 7: Tassi di cambio
- a)
Fatto salvo quanto disposto dal seguente comma b), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti di cui alla sezione 2, commi a) e b) del presente articolo, sono tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceve lo stesso valore, qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotta le norme necessarie a rendere operante questo principio.
- b)
A maggioranza dell’ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi, il Fondo può adottare politiche che, in circostanze eccezionali, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, autorizzino i partecipanti che effettuano transazioni, ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, a concordare tassi di cambio diversi da quelli applicabili in conformità dei precedente comma a).
- c)
Il Fondo consulta i partecipanti circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.
- d)
Ai fini della presente disposizione, il termine «partecipante» comprende anche il partecipante uscente.
Art. XXInteressi e provvigioni del Conto speciale di prelievo
Sezione 1: Interessi
Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo viene corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo versa ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l’ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l’interesse.
Sezione 2: Provvigioni
Il Fondo percepisce da ogni partecipante provvigioni ad un tasso uguale per ogni partecipante sull’ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute e dell’eventuale saldo negativo del partecipante o dell’importo corrispondente alle provvigioni non pagate.
Sezione 3: Tassi d’interesse e di provvigioni
Il Fondo stabilisce, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, il tasso di interesse. Il tasso delle provvigioni è uguale al tasso di interesse.
Sezione 4: Ripartizione delle spese
Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall’articolo XVI, sezione 2, il Fondo effettua a questo scopo prelevamenti sulle assegnazioni cumulative nette, allo stesso tasso per tutti i partecipanti.
Sezione 5: Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa
L’interesse, le provvigioni e le quote di spesa sono pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, deve ed ha diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata con il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali. Nel caso non gli sia possibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante deve e può ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante dopo la scadenza del pagamento vengono dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.
Art. XXIAmministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo
- a)
Il Conto generale e il Conto speciale di prelievo vengono amministrati in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, fatto salvo quanto segue:
- i)
Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisoni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, si tiene conto, ai fini delle convocazioni o per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti prescritta, delle richieste o della presenza e dei voti dei governatori nominati dagli Stati che hanno la qualità di partecipanti.
- ii)
Per le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, hanno diritto di votare soltanto i direttori esecutivi eletti da almeno uno Stato membro che ha la qualità di partecipante. Ciascuno di questi direttori esecutivi ha diritto al numero di voti attribuiti agli Stati membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti prescritta, si tiene conto soltanto della presenza dei direttori esecutivi eletti dagli Stati membri che hanno la qualità di partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.
- iii)
Per tutto quanto riguarda l’amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell’articolo XVI, sezione 2 e per stabilire se una questione interessi contemporaneamente ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni vengono prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative al metodo di computo del diritto speciale di prelievo, all’accettazione e al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali del Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso il Conto delle risorse generali del Conto generale e il Conto speciale di prelievo sono prese alle maggioranze prescritte per le decisioni relative alle questioni che concernono esclusivamente ciascuno dei due conti. Ciò deve essere indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.
- b)
Oltre ai privilegi e alle immunità accordate ai sensi dell’articolo IX del presente statuto, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e le transazioni di cui saranno oggetto non sono soggetti a imposte di alcun genere.
- c)
Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente statuto su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo è sottoposta al Consiglio dei direttori esecutivi, in conformità dell’articolo XXIX, comma a), soltanto a richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori, secondo quanto disposto dall’articolo XXIX, comma b). Il Consiglio dei governatori decide se un governatore nominato da uno Stato membro che non abbia la qualità di partecipante ha diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.
- d)
Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza è sottoposta ad arbitrato, in conformità delle procedure previste dall’articolo XXIX, comma c).
Art. XXIIObblighi generali dei partecipanti
Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente statuto, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l’adeguato impiego dei diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente statuto e con l’obiettivo di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.
Art. XXIIISospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Sezione 1: Disposizioni di emergenza
Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all’anno, l’applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventano esecutive le disposizioni di cui all’articolo XXVII, sezione 1, commi b), c) e d).
Sezione 2: Mancato adempimento degli obblighi
- a)
Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all’articolo XIX, sezione 4, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
- b)
Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, di uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
- c)
Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sia informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si astiene dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sia risolta.
- d)
Le sospensioni decise ai sensi del precedente comma a) o b), o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non hanno alcun effetto sull’obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi del l’articolo XIX, sezione 4.
- e)
Il Fondo può, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra, tuttavia, la sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del precedente comma b) – per inottemperanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4, comma a) – non può essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante deve aver ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.
- f)
Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo ai sensi dell’articolo V, sezione 5, dell’articolo VI, sezione 1 o dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a). L’articolo XXVI, sezione 2 non è applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.
Art. XXIVCessazione della partecipazione
Sezione 1: Diritto di porre termine alla partecipazione
- a)
Ogni partecipante può porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. La cessazione della partecipazione diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
- b)
Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.
Sezione 2: Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione
- a)
Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cessano tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c), al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell’allegato H. L’interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo.
- b)
Il Fondo è tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente; quest’ultimo è obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonché di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni sono compensati tra loro e l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che servono per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, è annullato.
- c)
È concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente e il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Qualora non si riuscisse a raggiungere sollecitamente un accordo, si applicano le norme di cui all’allegato H.
Sezione 3: Interessi e provvigioni
A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponde un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente e quest’ultimo paga le provvigioni sull’ammontare dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall’articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente ha diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante designato dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell’articolo XIX, sezione 5 o mediante accordo con un altro possessore.
Sezione 4: Regolamento degli obblighi verso il Fondo
Il Fondo utilizza la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all’ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui il Fondo riceve la valuta. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente statuto, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell’allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, sono annullati.
Sezione 5: Regolamento degli obblighi verso un partecipante uscente
Quando il Fondo deve riacquistare diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto è effettuato con valuta fornita dai partecipanti designati dal Fondo; questi partecipanti sono designati in conformità dei principi enunciati nell’articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornisce al Fondo, a sua scelta, valuta del partecipante uscente o valuta convertibile di fatto e riceve in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente può utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto o qualunque altro attivo da un qualsiasi altro possessore.
Sezione 6: Transazioni sul Conto delle risorse generali
Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo può decidere che questi:
- i)
utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo; oppure
- ii)
acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione con il Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di provvigioni o somme dovute in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell’allegato H.
Art. XXVLiquidazione del Conto speciale di prelievo
- a)
Si può procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale e il Conto speciale di prelievo.
- b)
La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implica la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; vengono pure a cessare tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall’articolo XX, dall’articolo XXI, comma d), dall’articolo XXIV, dall’articolo XXIX, comma c) e dall’allegato H, così come quelli che risultino da ogni accordo raggiunto ai sensi dell’articolo XXIV, fatto salvo quanto disposto dall’allegato H, comma 4 e dall’allegato I.
- c)
In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l’interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo è obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante deve versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo ed ogni altro ammontare dovuto per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.
- d)
La liquidazione del Conto speciale di prelievo è effettuata secondo le modalità previste dall’allegato I.
Sezione 1: Diritto di ritiro degli Stati membri
Ogni partecipante può recedere dal Fondo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. Il ritiro diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Sezione 2
1: Ritiro obbligatorio
- a)
Qualora uno Stato membro non adempia ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo. Nessuna disposizione della presente sezione limita la portata delle disposizioni di cui all’articolo V, sezione 5 o all’articolo VI sezione 1.
- b)
Qualora, dopo un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui è dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma a), lo Stato membro persista a non ottemperare ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può sospendere lo Stato membro dal diritto di voto. Durante il periodo di sospensione si applicano le disposizioni dell’allegato L. Il Fondo può revocare la sospensione in qualsiasi momento a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
- c)
Qualora, dopo un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui è stata decisa la sospensione ai sensi del precedente comma b), lo Stato membro persista a non ottemperare ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, una decisione del Consiglio dei governatori, presa a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, può ingiungergli di recedere dal Fondo.
- d)
Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di uno Stato membro con misure di cui ai precedenti commi a), b) o e), il Fondo lo informi tempestivamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.
Sezione 3: Regolamento dei conti degli Stati membri in caso di ritiro
Qualora uno Stato membro receda dal Fondo, cessano le operazioni e le transazioni normali del Fondo nella sua valuta e viene concordato con ragionevole sollecitudine il regolamento di tutte le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro. Qualora non si pervenisse sollecitamente ad un accordo, vengono applicate le norme di cui all’allegato J.
- Nuovo testo giusta il n. 2 del Dec. approvata dal Consiglio dei governatori il 28 giu. 1990, in vigore per la Svizzera dall’11 nov. 1992 (RU 1993 2351).
Art. XXVIIDisposizioni di eccezione
Sezione1: Sospensione temporanea
- a)
Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all’anno, l’applicazione di qualsiasi disposizione che figuri nella seguente enumerazione:
- i)
articolo V, sezioni 2, 3, 7 e 8, commi a) i ed e);
- ii)
- iii)
- iv)
- b)
L’applicazione di qualsiasi disposizione di cui al precedente comma a) non può essere sospesa per un periodo superiore all’anno; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, prorogare questa sospensione per un periodo ulteriore massimo di due anni, qualora constati la sussistenza delle circostanze gravi e impreviste di cui al precedente comma a).
- c)
Il Consiglio dei direttori esecutivi, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può in ogni momento porre fine ad una sospensione.
- d)
Il Fondo può adottare norme relative all’oggetto di una disposizione per il periodo durante il quale ne è sospesa l’applicazione.
Sezione 2: Liquidazione del Fondo
- a)
Si può procedere alla liquidazione del Fondo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Fondo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente ogni operazione e transazione.
- b)
La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica la cessazione di tutte le operazioni e transazioni che abbiano un oggetto diverso dal recupero e dalla liquidazione graduale delle sue attività nonché dal regolamento delle sua passività; vengono pure a cessare tutti gli impegni assunti dagli Stati membri ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall’articolo XXIX, comma c), dal comma 7 dell’allegato J e dall’allegato K.
- c)
La liquidazione è effettuata secondo le modalità previste dall’allegato K.
- a)
Ogni proposta, da parte di uno Stato membro, di un governatore o del Consiglio dei direttori esecutivi, intesa ad apportare modifiche al presente statuto viene inoltrata al presidente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette a quest’ultimo. Se il Consiglio approva l’emendamento proposto, il Fondo chiede a tutti gli Stati membri, con lettera circolare o telegramma, se lo accettino. Quando l’emendamento proposto sia stato accettato dai tre quinti degli Stati membri, che dispongano dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo ne informa tutti gli Stati membri mediante comunicazione ufficiale.
- b)
Fatte salve le disposizioni del precedente comma a), è necessario il consenso di tutti gli Stati membri per ogni emendamento che modifichi:
- i)
il diritto di recedere dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);
- ii)
la disposizione secondo la quale non si può modificare la quota dello Stato membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, comma d);
- iii)
la disposizione secondo la quale si può modificare la parità della valuta di uno Stato membro solo per proposta di questo (allegato C, comma 6).
- c)
Per tutti gli Stati membri, gli emendamenti entrano il vigore tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, a meno che nella lettera circolare o telegramma, non sia indicato un lasso di tempo più breve.
- a)
Ogni questione di interpretazione delle questioni del presente statuto che sorgano tra uno Stato membro e il Fondo oppure tra Stati membri, viene sottoposta, per decisione, al Consiglio dei direttori esecutivi. Se la questione riguarda in particolare uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha la facoltà di farsi rappresentare, in conformità dell’articolo XII, sezione 3, comma j).
- b)
In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha adottato una decisione in conformità del precedente comma a), entro i tre mesi successivi alla data di tale decisione, ogni Stato membro può chiedere che la questione sia deferita al Consiglio dei governatori, la cui decisione è definitiva. Ogni questione deferita al Consiglio dei governatori viene esaminata da un Comitato di interpretazione del suddetto Consiglio, i cui membri dispongono ciascuno di un voto. Il Consiglio dei governatori determina la composizione del comitato, le procedure che esso deve seguire e la maggioranza richiesta nelle diverse votazioni. Ogni decisione adottata da tale comitato è una decisione del Consiglio dei governatori, a meno che questo non decida altrimenti, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi. In attesa che il Consiglio dei governatori si pronunci, se lo ritiene necessario, il Fondo può agire in conformità della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi.
- c)
Per ogni eventuale disaccordo tra il Fondo e uno Stato membro uscente oppure, nel corso della liquidazione del Fondo, tra questo e uno Stato membro, si adisce un tribunale composto di tre arbitri: uno designato dal Fondo, il secondo dallo Stato membro o dall’ex Stato membro mentre il terzo è un superarbitro nominato, a meno che le Parti non decidano altrimenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia o da un’altra autorità eventualmente prevista in un regolamento adottato dal Fondo. Il superarbitro ha pieni poteri di dirimere tutte le questioni procedurali sulle quali manchi l’accordo delle Parti.
Art. XXXSpiegazione dei termini
Per interpretare le disposizioni del presente statuto, il Fondo e gli Stati membri devono basarsi su quanto segue:
- a)
Le disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, comprendono tutti i titoli accettati dal Fondo in conformità dell’articolo III, sezione 4.
- b)
Per accordo stand‑by, si intende una decisione con la quale il Fondo assicura uno Stato membro della sua possibilità di effettuare, in conformità della decisione stessa, acquisti presso il Conto delle risorse generali in un determinato lasso di tempo e sino a concorrenza di un determinato importo.
- c)
Per acquisto nella quota di riserva , si intende l’acquisto da parte di uno Stato membro di diritti speciali di prelievo o di valuta di un altro Stato membro, in cambio della propria, senza che ciò porti le disponibilità del Fondo nella valuta di questo Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, ad un importo superiore alla quota dello Stato membro interessato. Nondimeno, ai fini della presente definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità fondandosi su:
- i)
politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;
- ii)
politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento di contributi agli stock regolatori internazionali di prodotti di base;
- iii)
altre politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali, quando il Fondo, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decida di escludere gli acquisti e le disponibilità.
- d)
Per pagamenti per transazioni correnti, si intendono i pagamenti il cui oggetto non è il trasferimento di capitali; tali pagamenti comprendono in particolare:
- 1)
tutti i pagamenti dovuti nell’ambito del commercio estero e delle altre operazioni correnti, compresi i servizi, oltre alle normali agevolazioni bancarie e creditizie a breve termine;
- 2)
i pagamenti dovuti per interessi su prestiti o per redditi netti da altri investimenti;
- 3)
i pagamenti di importo modesto per l’ammortamento di prestiti o di investimenti diretti;
- 4)
l’invio di fondi di importo modesto per oneri di famiglia.
Il Fondo può, previa consultazione degli Stati membri interessati, decidere se alcune transazioni specifiche debbano essere considerate come transazioni correnti o come transazioni in capitale.
- e)
Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, si intende l’insieme di diritti speciali di prelievo assegnati a un partecipante, previa detrazione dei diritti annullati in conformità dell’articolo XVIII, sezione 2, comma a).
- f)
Per valuta convertibile di fatto, si intende la valuta di uno Stato membro che il Fondo decida che è i) di fatto, ampiamente utilizzata per regolare transazioni internazionali, e ii) liberamente scambiata sui principali mercati dei cambi.
- g)
L’espressione «gli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975» include ogni Stato membro che abbia accettato la qualità di membro successivamente alla data suddetta, grazie alla risoluzione di ammissione adottata dal Consiglio dei governatori anteriore alla data.
- h)
Per transazione del Fondo, si intende lo scambio da parte del Fondo di attivi monetari contro altri attivi monetari; per operazione del Fondo, si intende ogni altro atto nel corso del quale il Fondo utilizzi o riceva attivi monetari.
- i)
Per transazione in diritti speciali di prelievo, si intende lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altri attivi monetari; per operazione in diritti speciali di prelievo, si intende ogni altro impiego di diritti speciali di prelievo.
Art. XXXIDisposizioni finali
Sezione1: Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore non appena sia stato firmato a nome dei governi che riuniscono il sessantacinque per cento del totale delle quote elencate all’allegato A e siano depositati a loro nome gli strumenti di cui al presente articolo, sezione 2, comma a). In nessun caso il presente accordo può entrare in vigore prima del primo maggio 1945.
Sezione 2: Firma
- a)
Ciascuno dei governi a nome dei quali viene firmato il presente accordo deve depositare presso il governo degli Stati Uniti d’America uno strumento nel quale dichiari di aver accettato il presente accordo in conformità delle proprie leggi e di aver preso tutti i provvedimenti necessari per poter adempire a tutti gli obblighi che si assume in base al presente statuto.
- b)
Ciascuno Stato diviene membro del Fondo alla data del deposito a suo nome dello strumento di cui al precedente comma a), restando inteso che nessuno Stato può divenire membro prima dell’entrata in vigore del presente statuto ai sensi del presente articolo, sezione 1.
- c)
Il governo degli Stati Uniti d’America informa il governo di tutti gli Stati elencati all’allegato A e il governo di tutti gli Stati la cui adesione sia approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2, riguardo alle firme apposte al presente accordo e degli strumenti di cui al precedente comma a) che siano stati depositati.
- d)
Nel momento in cui il presente accordo è firmato a suo nome, ciascun governo consegna al governo degli Stati Uniti d’America un centesimo dell’uno per cento della totalità della propria sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti, per coprire le spese amministrative del Fondo. Il governo degli Stati Uniti d’America detiene tali fondi in deposito su un conto speciale e li trasferisce al Consiglio dei governatori del Fondo, alla prima riunione convocata. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore al 31 dicembre 1945, il governo degli Stati Uniti d’America deve restituire i fondi suddetti ai governi che li hanno versati.
- e)
Il presente accordo può essere firmato a Washington, a nome dei governi degli Stati elencati all’allegato A, sino al 31 dicembre 1945.
- f)
Dopo il 31 dicembre 1945, il presente accordo potrà essere firmato a nome del governo degli Stati la cui ammissione sia stata approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2.
- g)
Nel firmare il presente statuto, tutti i governi l’accettano a nome proprio e delle proprie colonie, dei territori d’oltremare, dei territori sotto la loro protezione, sovranità e autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.
- h)
Il precedente comma d) entra in vigore per ogni governo firmatario con decorrenza dalla data della firma.
(Nel testo originale, la disposizione seguente, relativa alla firma e al deposito dello statuto, figura dopo l’articolo XX).
Fatto a Washington, in un’unica copia, depositata presso gli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale deve trasmetterne copie autenticate tutti i governi elencati all’allegato A e a tutti gli altri che saranno ammessi i qualità di membri a norma delle disposizioni dell’articolo II, sezione 2.
Allegati
- Quote proposte
- Disposizioni transitorie riguardanti il riacquisto, il pagamento di sottoscrizioni aggiuntive, l’oro e alcune questioni operative
- Parità
- Collegio
- Disposizioni transitorie relative ai direttori esecutivi
- Designazione
- Ricostituzione
- Cessazione della partecipazione
- Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo
- Regolamento dei conti con gli Stati membri che si ritirano
- Procedura di liquidazione
- Sospensione dei diritti di voto
- Assegnazione speciale di diritti speciali di prelievo a titolo eccezionale
- Campo d’applicazione l’11 luglio 2024
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.