Législation

Statuti del 27 settembre 1970 dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) (con All.)

OMTRS 0.935.21In vigoreStato 10.07.202445 articoli

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Indice
  1. Costituzione1
  2. Sede2
  3. Scopi3
  4. Membri4–7
  5. Organi8
  6. Assemblea generale9–13
  7. Consiglio esecutivo14–20
  8. Segretariato21–24
  9. Bilancio di previsione e spese25–26
  10. Quorum27
  11. Voto28–30
  12. Capacità giuridica, privilegi e immunità31–32
  13. Emendamenti33
  14. Sospensione34
  15. Ritiro35
  16. Entrata in vigore36
  17. Depositario37
  18. Lingue ed interpretazione38–39
  19. Disposizioni transitorie40–45

Costituzione

Art. 1

L’Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell’Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

Sede

Art. 2

La sede dell’Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento per decisione dell’Assemblea generale.

Scopi

Art. 3

1.

Scopo fondamentale dell’Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all’espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all’osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L’organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.

2.

Perseguendo questo scopo, l’Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.

3.

Per affermare il ruolo centrale ch’essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l’Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l’Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell’esecuzione del Programma.

Membri

Art. 4

La qualità di Membro dell’Organizzazione sarà accessibile ai:

  1. a.

    Membri effettivi

  2. b.

    Membri associati

  3. c.

    Membri affiliati.

Art. 5

1.

La qualità di Membro effettivo dell’Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati sovrani.

2.

Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3.

Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell’Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall’Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

Art. 6

1.

La qualità di Membro associato dell’Organizzazione è accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.

2.

I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell’Organizzazione, riservata l’approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3.

Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell’Organizza-zione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizza-zione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L’Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

4.

Il Membro associato dell’Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.

Art. 7

1.

La qualità di Membro affiliato dell’Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell’Organizzazione o ricadono nella sua competenza.

2.

I Membri associati dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.

3.

Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organiz-zazione.

4.

Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Orga-nizzazione.

5.

Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell’Organizzazione. Può chiedere l’iscrizione di questioni nell’ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.

6.

I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell’Organizzazione.

Organi

Art. 8

1.

Gli organi dell’Organizzazione sono:

  1. a.

    L’Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea;

  2. b.

    Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio;

  3. c.

    Il Segretariato.

2.

Le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell’Orga-nizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.

Assemblea generale

Art. 9

1.

L’Assemblea è l’organo supremo dell’Organizzazione; è composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi.

2.

Nelle sessioni dell’Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.

3.

Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell’Assem-blea.

Art. 10

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessione straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

Art. 11

L’Assemblea adotta il proprio Regolamento.

Art. 12

L’Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su qualsiasi oggetto di competenza dell’Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferirtele per altro dai presenti Statuti, l’Assemblea:

  1. a.

    Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti;

  2. b.

    Elegge i membri del Consiglio;

  3. c.

    Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio;

  4. d.

    Approva il Regolamento finanziario dell’Organizzazione;

  5. e.

    Enuncia le direttive generali per l’amministrazione dell’Organizzazione;

  6. f.

    Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;

  7. g.

    Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio;

  8. h.

    Approva il programma generale di lavoro dell’Organizzazione;

  9. i.

    Controlla la politica finanziaria dell’Organizzazione ed esamina e approva il bilancio;

  10. j.

    crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario;

  11. k.

    Studia e approva i rapporti d’attività dell’Organizzazione e degli organi di quest’ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano;

  12. l.

    Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali;

  13. m.

    Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;

  14. n.

    Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell’Organizzazione;

  15. o.

    Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.

Art. 13

1.

L’Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all’inizio di ogni sessione.

2.

Il Presidente presiede l’Assemblea e adempie i compiti affidatigli.

3.

Il Presidente è responsabile dinnanzi all’Assemblea nel corso delle sessione di questa.

4.

Il Presidente rappresenta l’Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.

Consiglio esecutivo

Art. 14

1.

Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall’Assemblea in ragione di un Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall’Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.

1bis.  Lo Stato in cui ha sede l’Organizzazione dispone di un seggio permanente supplementare al Consiglio esecutivo, dotato del diritto di voto e non soggetto alla procedura di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi del Consiglio.1

2.

Un membro associato, designato dai Membri associati dell’Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

3.

Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

  1. Introdotto dalla mod. dell’Assembea generale del 14 ott. 1983, applicato provivisoriamente dal 24 ott. 1997 (RU 2017 3803) ed entrato in vigore il 16 lug. 2020 (RU 2020 4657). Correzione del 21 mag. 2019 (RU 2019 1567).

Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno.

Art. 17

Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per un mandato annuale.

Art. 18

Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.

Art. 19

Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti:

  1. a.

    Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell’Assemblea e fa rapporto a quest’ultima;

  2. b.

    Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell’Organizzazione;

  3. c.

    Sottopone proposte all’Assemblea;

  4. d.

    Esamina il programma generale di lavoro dell’Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all’Assemblea;

  5. e.

    Sottopone all’Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell’Organizzazione;

  6. f.

    Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio;

  7. g.

    Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall’Assemblea.

Art. 20

Fra le sessione dell’Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il Consiglio prende le decisioni d’ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell’ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizza-zione, e fa rapporto alla prossima sessione dell’Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.

Segretariato

Art. 21

Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all’Organizzazione.

Art. 22

Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all’Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 23

1.

Il Segretario generale è responsabile davanti all’Assemblea e al Consiglio.

2.

Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell’Organizza-zione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell’Organizzazione.

3.

Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell’Organizzazione.

Art. 24

1.

Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale approvata dall’Assemblea.

2.

Il personale dell’Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.

3.

Nell’assunzione e nello stabilimento delle condizioni d’impiego del personale dev’essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all’Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d’efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l’importanza di un’assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.

4.

Nell’adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l’Organizzazione.

Bilancio di previsione e spese

Art. 25

1.

Il bilancio di previsione dell’Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall’Assem-blea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d’entrata dell’Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.

2.

Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all’Assem-blea dal Consiglio, per esame e approvazione.

Art. 26

1.

I conti dell’Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti dall’Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

2.

I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l’efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Quorum

Art. 27

1.

La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni dell’Assemblea.

2.

La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.

Voto

Art. 28

Ogni membro effettivo dispone di un voto.

Art. 29

1.

Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia sono prese dall’Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.

2.

Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell’Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d’importanza particolare, è necessaria all’Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

Art. 30

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 31

L’Organizzazione ha la personalità giuridica.

Art. 32

L’Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall’Organizzazione.

Emendamenti

Art. 33

1.

Qualsiasi disegno d’emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all’esame dell’Assemblea.

2.

Un emendamento è accettato dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

3.

Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Sospensione

Art. 34

1.

Se l’Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all’obiettivo fondamentale dell’Organizzazione, quale descritto nell’Articolo 3 degli Statuti, l’Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell’esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.

2.

La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l’Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.

Ritiro

Art. 35

1.

Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Governo depositario.

2.

Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall’Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.

3.

Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.

Entrata in vigore

Art. 36

I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Depositario

Art. 37

1.

I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.

2.

Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d’entrata in vigore dei presenti Statuti.

Lingue ed interpretazione

Art. 381

Le lingue ufficiali dell’Organizzazione sono l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.

  1. Nuovo testo giusta la dec. dell’Assembea generale del 29 nov. 2007, in vigore dal 25 gen. 2021 (RU 2021 121).

Art. 39

I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.

Disposizioni transitorie

Art. 40

Nell’attesa di una decisione dell’Assemblea generale, conformemente all’articolo 2, la sede è provvisoriamente stabilità a Ginevra (Svizzera).

Art. 41

Durante centottanta giorni dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Art. 42

Durante un anno dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell’Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.

Art. 43

Durante l’anno successivo all’entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell’Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

Art. 44

A contare dall’entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi dell’UIOUT sono devoluti all’Organizzazione.

Art. 45

Il Segretario generale dell’UIOUT, al momento dell’entrata in vigore dei presenti Statuti, agirà come Segretario generale dell’Organizzazione fino alla data dell’ele-zione, da parte dell’Assemblea, del Segretario generale dell’Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente
dell’Assemblea generale straordinaria,
Presidente dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:

Georges Faddoul

Il Segretario generale
dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali
del turismo:

Robert C. Lonati

Allegati

  • Norme di finanziamento

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 10.07.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).